{"id":189,"date":"2017-11-08T12:05:54","date_gmt":"2017-11-08T11:05:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/?p=189"},"modified":"2017-11-08T12:20:16","modified_gmt":"2017-11-08T11:20:16","slug":"1999-contrdigi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/blog\/2017\/11\/1999-contrdigi\/","title":{"rendered":"1999 &#8211; \u201cIl contratto digitale\u201d"},"content":{"rendered":"<h1><strong>\u201cIl contratto digitale\u201d<br \/>\n<\/strong><\/h1>\n<p>Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in \u00abil diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica\u00bb, anno XV, fasc.3, 1999, pag.673ss<\/p>\n<p><strong>Sommario<\/strong>: -1. Questioni sulla forma -2. I contratti digitali in generale -3. I contratti telematici in particolare -4. La disciplina del contratto digitale<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">1.\u00a0\u00a0 Questioni sulla forma<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contratti digitali rappresentano il <em>genus <\/em>rispetto alla <em>species<\/em> <em>contratti telematici<a href=\"#_edn1\" name=\"_ednref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/em>. Questi ultimi, sono dei <em>contratti digitali <\/em>caratterizzati dall&#8217;incontro a distanza tra acquirente e venditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possiamo dunque definire i contratti digitali come quei contratti conclusi esclusivamente in <em>forma elettronica<\/em> (<em>rectius elettronicamente<\/em>), cio\u00e8 senza che le parti utilizzino alcun documento cartaceo<a href=\"#_edn2\" name=\"_ednref2\">[2]<\/a>. Pertanto, non possono considerarsi digitali tutti quei contratti conclusi sottoscrivendo tabulati o stampati: pur provenendo di fatto da un computer, tali documenti non presentano alcuna sostanziale differenza rispetto ad altri documenti cartacei<a href=\"#_edn3\" name=\"_ednref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale tesi \u00e8, per\u00f2, minoritaria in dottrina, dove sembra prevalere l&#8217;opinione secondo cui i documenti elettronici vanno distinti in &#8220;documenti elettronici in senso stretto e documenti elettronici in senso ampio, o documenti informatici&#8221;. Si prosegue affermando che i documenti elettronici in senso stretto hanno come caratteristica principale il fatto di non poter essere direttamente letti dall&#8217;uomo, se non attraverso l&#8217;intervento di apposite macchine traduttrici, che rendano percepibili e comprensibili i segnali digitali dai quali sono costituiti. I documenti cos\u00ec elaborati sono memorizzati in forma digitale e contenuti nella memoria centrale dell&#8217;elaboratore o nelle memorie di massa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;I documenti informatici, o documenti elettronici in senso ampio, sono, invece, tutti quei documenti formati dall&#8217;elaboratore attraverso i propri organi di uscita. Tali documenti non sono necessariamente in forma digitale, ma possono essere costituiti da testi alfanumerici, disegni o grafici stampati su supporto cartaceo, una scheda perforata &lt;\u2026<em>omissis<\/em>\u2026&gt;. In sostanza i documenti elettronici in senso stretto sono destinati ad essere letti dall&#8217;elaboratore; i documenti elettronici in senso ampio, o documenti informatici, sono formati dall&#8217;elaboratore per essere letti o comunque percepiti dall&#8217;uomo senza l&#8217;intervento di apposite macchine traduttrici. Esempi pi\u00f9 comuni di documenti elettronici in senso ampio sono i tabulati prodotti dalle stampanti e i grafici e i disegni prodotti dai plotter; esempi di documenti elettronici in senso stretto sono invece le memorie circuitali dell&#8217;elaboratore ovvero le memorie magnetiche, come i nastri o i dischi, o, ancora, le pi\u00f9 recenti memorie ottiche.<a href=\"#_edn4\" name=\"_ednref4\">[4]<\/a>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La distinzione non sembra necessaria in quanto il <em>documento informatico<\/em><a href=\"#_edn5\" name=\"_ednref5\">[5]<\/a> ci prospetta la scelta tra due sole alternative: o il computer \u00e8 stato utilizzato soltanto per redigere l&#8217;atto, come se fosse una comune macchina per scrivere, ed allora ci troveremo di fronte ad un &#8220;normale&#8221; documento cartaceo, differente e distinto da quello digitato sulla tastiera e contenuto in memoria<a href=\"#_edn6\" name=\"_ednref6\">[6]<\/a>; oppure il documento sottoscritto dalle parti \u00e8 effettivamente quello contenuto nel computer<a href=\"#_edn7\" name=\"_ednref7\">[7]<\/a> ed allora il documento cartaceo dovr\u00e0 essere considerato soltanto come una copia dell&#8217;atto originale, avente valore, ai fini legali, soltanto ed esclusivamente, come copia, o come riproduzione meccanica<a href=\"#_edn8\" name=\"_ednref8\">[8]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In precedenza la locuzione <em>forma elettronica<\/em> \u00e8 stata utilizzata in maniera impropria: \u00e8 necessario ora specificare che con questa espressione non ci si vuole in alcun modo riferire ad un nuovo tipo di forma contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nostro ordinamento, infatti, conosce soltanto i tre tipi di forma riportati nel Codice Civile, che, d&#8217;altra parte, sono pi\u00f9 che sufficienti per indicare e caratterizzare tutti i tipi di contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La precedente affermazione sembra trovare precisi riscontri in quella dottrina<a href=\"#_edn9\" name=\"_ednref9\">[9]<\/a> che sostiene l&#8217;erroneit\u00e0 di una simile contrapposizione<a href=\"#_edn10\" name=\"_ednref10\">[10]<\/a>, ritenendo la forma elettronica niente altro che una <em>specie<\/em>, sia pure nuova, <em>di scrittura<\/em>. In altri termini devono considerarsi scritti quelli che altra dottrina<a href=\"#_edn11\" name=\"_ednref11\">[11]<\/a> chiama <em>documenti elettronici in senso stretto<\/em><a href=\"#_edn12\" name=\"_ednref12\">[12]<\/a>; nello stesso senso \u00e8 orientata anche la dottrina secondo cui &#8220;il documento elettronico va valutato indipendentemente dall&#8217;eventuale supporto cartaceo, e va considerato con riferimento ai sistemi elettronici con cui \u00e8 redatto e con cui pu\u00f2 essere letto&#8221;<a href=\"#_edn13\" name=\"_ednref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricorrendo a quanto sostenuto da autorevole dottrina, si pu\u00f2 affermare che &#8220;l&#8217;energia elettrica &#8211; e pi\u00f9 precisamente il flusso degli elettroni &#8211; \u00e8 il nuovo mezzo di scrittura dell&#8217;umanit\u00e0: <strong>il <em>nuovo inchiostro<\/em> <\/strong>di cui l&#8217;uomo si serve. Le memorie elettriche o elettroniche &lt;\u2026 <em>omissis<\/em>\u2026&gt; non sono altro che <strong><em>la nuova carta<\/em><\/strong>, cio\u00e8 il nuovo supporto su cui l&#8217;uomo scrive con il nuovo inchiostro. I bit (nella combinazione necessaria per rappresentare ogni carattere alfanumerico) non sono altro che il nuovo alfabeto universale ed internazionale, di cui l&#8217;uomo pu\u00f2 servirsi per esprimere qualsiasi opera del pensiero&#8221;<a href=\"#_edn14\" name=\"_ednref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D&#8217;altra parte in ogni epoca si \u00e8 utilizzato per scrivere il supporto che permetteva di raggiungere nella maniera migliore, grazie allo sviluppo del progresso, le utilit\u00e0 proprie dello scritto; valutando volta per volta <em>pro e contra<\/em> di ogni materiale l&#8217;uomo ha, nel corso dei secoli, utilizzato lastre di pietra, di bronzo, tavolette di argilla, di legno, di cuoio, stoffa, papiro, pergamena ed infine la carta, ma solo dopo un lungo cammino, che, di certo, non pu\u00f2 dirsi concluso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe assurdo, quindi, con il computer praticamente presente ovunque (case, uffici e negozi) e con la crescente penuria delle risorse ambientali<a href=\"#_edn15\" name=\"_ednref15\">[15]<\/a> che ci impone un uso oculatissimo delle stesse, non riconoscere la validit\u00e0 propria del &#8220;documento scritto&#8221; ad un atto contenuto su di un supporto ottico o magnetico; a ci\u00f2 si aggiunga poi l&#8217;altissimo costo che la comunit\u00e0 deve sostenere a causa della gestione dei documenti cartacei<a href=\"#_edn16\" name=\"_ednref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante ci\u00f2, per molto tempo la dottrina ha discusso sulla validit\u00e0 del documento elettronico e sull&#8217;applicabilit\u00e0 ad esso della disciplina prevista dal legislatore per gli atti scritti; finch\u00e9 non \u00e8 intervenuto con decisione lo stesso legislatore affermando nella legge delega del 15 marzo 1997 n\u00b0 59, c.d. legge Bassanini, all&#8217;art.15 comma 2\u00b0: &#8220;\u2026 Gli <u>atti, dati e documenti<\/u> formati dalla pubblica amministrazione e <u>dai privati<\/u> <u>con strumenti informatici o telematici<\/u>, <u>i contratti<\/u> stipulati nelle medesime forme, nonch\u00e9 la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalit\u00e0 di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. &lt;\u2026 <em>omissis<\/em>\u2026&gt;&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di esaminare le conseguenze emergenti dall&#8217;applicazione di questo dirompente comma, ma soprattutto dei regolamenti ad esso collegati<a href=\"#_edn17\" name=\"_ednref17\">[17]<\/a>, \u00e8 opportuno accennare quali erano gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali prima dell&#8217;entrata in vigore della legge 59\/97.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre in dottrina ci si chiedeva se il documento elettronico potesse o meno essere considerato un atto scritto, in giurisprudenza l&#8217;indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione e dai giudici di merito era pressoch\u00e9 univoco: i contratti digitali erano validi solo se non era richiesta la forma scritta in quanto non era riconosciuta la validit\u00e0 di alcun tipo di sottoscrizione del documento elettronico<a href=\"#_edn18\" name=\"_ednref18\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest&#8217;orientamento di fatto impediva lo sviluppo del commercio elettronico, non solo perch\u00e9 ne riduceva estremamente la portata, limitandolo ai soli contratti che potevano essere stipulati in forma orale, ma soprattutto perch\u00e9 negava alle parti un documento utilizzabile nel corso di un eventuale processo<a href=\"#_edn19\" name=\"_ednref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si consideri inoltre che, fino alla legge 547\/93<a href=\"#_edn20\" name=\"_ednref20\">[20]<\/a>, la validit\u00e0, <em>rectius <\/em>l&#8217;accettabilit\u00e0, del documento informatico era dimostrabile soltanto <em>a contrariis<\/em>: non essendo esplicitamente vietato dalla legge poteva essere considerato valido, ma con i limiti che indicati in precedenza<a href=\"#_edn21\" name=\"_ednref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analizziamo ora il contenuto del DPR. 513\/97<a href=\"#_edn22\" name=\"_ednref22\">[22]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma, redatta con la consulenza dell&#8221;AIPA<a href=\"#_edn23\" name=\"_ednref23\">[23]<\/a>, colpisce subito il lettore per la perentoria affermazione, contenuta nell&#8217;art. 4, che, a proposito della validit\u00e0 del documento informatico<a href=\"#_edn24\" name=\"_ednref24\">[24]<\/a> stabilisce: &#8220;<em>il documento informatico, munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta<\/em>&#8220;<a href=\"#_edn25\" name=\"_ednref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembrerebbe dunque che, grazie alla legge Bassanini ed al DPR 513\/97, ogni questione inerente alla forma del documento informatico possa considerarsi risolta, ma, purtroppo, non \u00e8 cos\u00ec.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ostacoli da superare sono ancora molti: accanto a problemi di carattere strettamente tecnico (da questo punto di vista i principali scogli consistono nella necessit\u00e0 di fissare uno standard preciso per la firma elettronica, e, soprattutto, nella necessit\u00e0 di organizzare il tutto in maniera da creare un sistema matematicamente sicuro) troviamo questioni prettamente giuridiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il DPR 513\/97 non fornisce i requisiti tecnici del documento elettronico, ma rimanda, con l&#8217;art. 3, ad un successivo DPCdM la definizione delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici<a href=\"#_edn26\" name=\"_ednref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa scelta \u00e8 stata evidentemente dettata dalla necessit\u00e0 di avere una serie di norme flessibili, aggiornabili rapidamente e senza particolari procedure, in modo da &#8220;non cristallizzare in norme troppo rigide il tumultuoso progresso informatico, consentendo, attraverso continui aggiornamenti<a href=\"#_edn27\" name=\"_ednref27\">[27]<\/a>, di non restare indietro rispetto all&#8217;evoluzione scientifica e tecnologica<a href=\"#_edn28\" name=\"_ednref28\">[28]<\/a>\u2026&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 provveduto, quindi, a separare la base tecnica da quella giuridica in modo tale da poter aggiornare la parte tecnica senza dover necessariamente modificare il provvedimento legislativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno dei padri del D.P.R. 513\/97<a href=\"#_edn29\" name=\"_ednref29\">[29]<\/a> ha vivamente difeso la scelta operata, contrastando i timori espressi da coloro che paventavano un&#8217;eccessiva delega al settore tecnico di requisiti che potrebbero apparire dotati di una certa dignit\u00e0 giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D&#8217;altra parte, pur muovendo tali obiezioni, si \u00e8 osservato che anche altri Stati hanno fatto ampiamente ricorso alla creazione di aree tecniche di riferimento in modo da permettere una fluida evoluzione dell&#8217;informatica ed, al tempo stesso, la necessaria stabilit\u00e0 nel tempo di provvedimenti legislativi, che altrimenti, \u00e8 bene ricordarlo, dovrebbero essere sottoposti a continui aggiornamenti e modifiche, anche di rilevante portata<a href=\"#_edn30\" name=\"_ednref30\">[30]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possiamo quindi permetterci di considerare separatamente i due regolamenti, limitandoci ad esaminare esclusivamente l&#8217;aspetto giuridico del documento informatico senza soffermarci sull&#8217;analisi degli elementi pi\u00f9 propriamente tecnici<a href=\"#_edn31\" name=\"_ednref31\">[31]<\/a>, che sono invece contenuti nel DPCdM.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e0 osservato, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta<a href=\"#_edn32\" name=\"_ednref32\">[32]<\/a> e, se sottoscritto con firma digitale<a href=\"#_edn33\" name=\"_ednref33\">[33]<\/a>, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell&#8217;art 2702 cc<a href=\"#_edn34\" name=\"_ednref34\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne deriva, per il cittadino, la possibilit\u00e0 di sottoscrivere documenti digitali anche senza dover necessariamente ricorrere all&#8217;autorit\u00e0 di certificazione, come invece sembrava in un primo momento, e favoriscono un approccio graduale alle nuove tecnologie ed alle nuove possibilit\u00e0 da parte degli utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certo, per far autenticare la firma sar\u00e0 sempre necessario, almeno per i primi tempi, uscire da casa e recarsi da un notaio, o da un altro pubblico ufficiale, di persona (<em>rectius fisicamente<\/em><a href=\"#_edn35\" name=\"_ednref35\">[35]<\/a>), ma la scelta del legislatore, adottare una politica fatta di piccoli, ma speriamo frequenti, passi, sembra essere la migliore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall&#8217;ulteriore esame del DPR 513\/97 si nota che accanto al documento elettronico<a href=\"#_edn36\" name=\"_ednref36\">[36]<\/a>, alla scrittura privata<a href=\"#_edn37\" name=\"_ednref37\">[37]<\/a>, alla scrittura privata autenticata<a href=\"#_edn38\" name=\"_ednref38\">[38]<\/a> ed alle copie di atti e documenti<a href=\"#_edn39\" name=\"_ednref39\">[39]<\/a> manca ogni riferimento all&#8217;atto pubblico redatto <em>ab origine<\/em> elettronicamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale omissione appare difficilmente comprensibile, soprattutto se si considera la disciplina prevista per le copie elettroniche degli atti pubblici prevista nel regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 6 afferma, infatti, che i documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici hanno piena efficacia ai sensi dell&#8217;articolo 2714 del codice civile, se ad essi \u00e8 apposta o associata la firma digitale del pubblico ufficiale che li spedisce o rilascia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;articolo continua stabilendo che le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale \u00e8 autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel silenzio della legge<a href=\"#_edn40\" name=\"_ednref40\">[40]<\/a> ci si pu\u00f2 spingere ad immaginare anche un atto pubblico, digitale sin dall&#8217;inizio purch\u00e9 vengano rispettate le disposizioni dei regolamenti di attuazione. E&#8217;, inoltre, molto probabile che il regolamento tecnico, biennio dopo biennio, fisser\u00e0 delle norme sempre pi\u00f9 elastiche ampliando notevolmente l&#8217;uso del documento digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un primo momento i notai<a href=\"#_edn41\" name=\"_ednref41\">[41]<\/a> potrebbero &#8220;accontentarsi&#8221; di redigere &#8220;normalmente&#8221; l&#8217;atto su supporto cartaceo, farlo sottoscrivere alle parti e quindi trasferirlo in forma digitale<a href=\"#_edn42\" name=\"_ednref42\">[42]<\/a>, permettendogli cos\u00ec di circolare in maniera estremamente pi\u00f9 rapida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta diffusosi, ma soprattutto accettato, questo nuovo tipo di documento, i notai<a href=\"#_edn43\" name=\"_ednref43\">[43]<\/a> potranno benissimo redigere l&#8217;atto direttamente in forma digitale, provvedere a che le parti ed i testimoni, quando necessari, lo sottoscrivano utilizzando le loro firme digitali per poi, infine, autenticare il tutto con le proprie firme digitali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine il notaio non avr\u00e0 pi\u00f9 nemmeno la necessit\u00e0 di richiedere alle parti ed ai testimoni di essere fisicamente presenti; infatti, utilizzando lo strumento della videoconferenza potr\u00e0 agevolmente comunicare con loro anche se materialmente lontanissimi<a href=\"#_edn44\" name=\"_ednref44\">[44]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si consideri inoltre che, come si \u00e8 osservato<a href=\"#_edn45\" name=\"_ednref45\">[45]<\/a>, l&#8217;utilizzo, anche di fronte al notaio, della firma digitale garantirebbe una sicurezza maggiore rispetto alla sottoscrizione cartacea<a href=\"#_edn46\" name=\"_ednref46\">[46]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 si aggiunga che la comunit\u00e0 informatica<a href=\"#_edn47\" name=\"_ednref47\">[47]<\/a> gi\u00e0 da tempo discute della possibilit\u00e0 di redigere un testamento informatico avente la stessa validit\u00e0 del testamento olografo, ma in cui l&#8217;autografia venga sostituita dalla firma digitale, con o senza l&#8217;aggiunta di chiavi biometriche<a href=\"#_edn48\" name=\"_ednref48\">[48]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa evoluzione subir\u00e0 probabilmente lo sviluppo della firma digitale autenticata<a href=\"#_edn49\" name=\"_ednref49\">[49]<\/a>, per la quale il percorso sembra essere ancora pi\u00f9 agevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sembrano, infatti, da condividere pienamente le preoccupazioni espresse da insigni giuristi secondo i quali la procedura per utilizzare la firma digitale autenticata sarebbe eccessivamente complessa, ma, soprattutto, richiederebbe al cittadino di spostarsi fisicamente<a href=\"#_edn50\" name=\"_ednref50\">[50]<\/a>; infatti, \u00e8 necessario che tale disciplina, in particolare ci si riferisce al regolamento tecnico, venga considerata per quello che \u00e8: una fase transitoria, volta a facilitare, e soprattutto a rendere meno traumatico, il passaggio dal cartaceo al digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembra, pertanto, pienamente condivisibile l&#8217;entusiasmo con cui si afferma che entro cinque anni sar\u00e0 possibile acquistare immobili o automobili senza dove uscire da casa ed ottenere dalla P.A. certificati per via telematica, senza dover, quindi, uscire dalla propria abitazione e, soprattutto, senza dover fare lunghe code agli sportelli. Forse i cinque anni previsti dal regolamento AIPA all&#8217;articolo 20 sono stati calcolati, una volta tanto, per eccesso e quindi il regolamento potrebbe trovare attuazione in tempi pi\u00f9 brevi<a href=\"#_edn51\" name=\"_ednref51\">[51]<\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">2.\u00a0\u00a0 I contratti digitali in generale<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">In precedenza si \u00e8 esposta la definizione di contratto digitale, ma senza specificare che \u00e8 necessario distinguere tra contratti digitali in senso stretto e contatti digitali in senso ampio<a href=\"#_edn52\" name=\"_ednref52\">[52]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo punto, la soluzione migliore sembra fare riferimento alla prestazione caratteristica del contratto; infatti, esclusivamente in base a questo elemento potremo distinguere tra contratto digitale in senso stretto e contratto digitale in senso ampio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, chiameremo <em>contratti digitali in senso stretto<\/em> tutti quei contratti che hanno una prestazione caratteristica eseguita interamente e direttamente tramite il trasferimento elettronico di dati, per esempio l&#8217;acquisto di un programma software effettuato tramite Internet<a href=\"#_edn53\" name=\"_ednref53\">[53]<\/a>, oppure la consultazione, a pagamento, di una banca dati effettuabile direttamente <em>on-line<\/em>; mentre chiameremo <em>contratti digitali in senso ampio<\/em> tutti quei contratti che, pur essendo stati conclusi elettronicamente, hanno per oggetto la consegna di un bene materiale o che, comunque, non hanno avuto adempimento in forma esclusivamente digitale, come l&#8217;acquisto di un libro o di una torta<a href=\"#_edn54\" name=\"_ednref54\">[54]<\/a>, oppure il contratto di compravendita di un immobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale distinzione non pu\u00f2 e non deve, fatte le dovute eccezioni, essere considerata rigida ed immutabile; infatti, lo stesso contratto pu\u00f2, a seconda del modo in cui viene eseguita la prestazione caratteristica, appartenere ora all&#8217;una, ora all&#8217;altra categoria. Immaginiamo di acquistare un libro: di solito il venditore lo spedisce all&#8217;acquirente su supporto cartaceo, ma niente e nessuno potrebbe impedire allo stesso venditore di cedere una copia elettronica del libro; allo stesso modo l&#8217;acquirente di un programma per computer potrebbe benissimo preferire ricevere la merce su un supporto ottico o magnetico, magari per non dover affrontare un lungo ed impegnativo <em>download<\/em><a href=\"#_edn55\" name=\"_ednref55\">[55]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il DPR 513\/97, all&#8217;articolo 11, ha stabilito che i contratti digitali, si noti in via incidentale che lo stesso legislatore ha ritenuto opportuno evidenziare che non esistono solo i contratti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre il legislatore al comma secondo, ha stabilito che ai contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica devono essere applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n.50<a href=\"#_edn56\" name=\"_ednref56\">[56]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo problema sorge proprio dall&#8217;analisi del DLGS 50\/92; infatti, all&#8217;articolo 3 il legislatore ha previsto che tale decreto non debba essere applicato: &#8220;<em>a) ai contratti per la costruzione, la vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili;<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em>b) ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico consegnati a scadenze frequenti e regolari;<\/em><\/li>\n<li><em>c) ai contratti di assicurazione;<\/em><\/li>\n<li><em>d) ai contratti relativi a valori mobiliari.<\/em>&#8220;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;esclusione di questi contratti dalla disciplina del decreto appare di difficile comprensione, soprattutto in quanto il legislatore non ne ha impedito la stipulazione al di fuori dei locali commerciali, ma ha soltanto negato che a tali contratti si applichi quanto previsto dal DLGS 50\/92 e, quindi, ha, di fatto, lasciato privi di tutela gli interessi dei consumatori in ambiti di enorme rilevanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si noti, infatti, che il DLGS 50\/92 \u00e8 volto a disciplinare i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, ma non ad autorizzarli; da ci\u00f2 si ricava che i contratti previsti dall&#8217;articolo 3, non essendo vietati dal legislatore sono validi, efficaci, ma sfuggono alla disciplina del decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, \u00e8 doveroso osservare che l&#8217;articolo 12, comma 1, del DPR 513\/97 stabilisce che i documenti trasmessi per via telematica si intendono inviati, ma soprattutto <u>pervenuti<\/u> e, quindi necessariamente, <u>conosciuti<\/u> dal destinatario se trasmessi all&#8217;indirizzo elettronico da questi dichiarato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma II prevede poi che <u>data e ora<\/u> di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico <u>sono opponibili ai terzi<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sfugge all&#8217;attento giurista l&#8217;importanza pratica di una simile affermazione: l&#8217;<em>e-mail<\/em>, o posta elettronica, acquisisce una posizione privilegiata rispetto alla posta ordinaria; infatti, ricorrendo alla posta elettronica per inviare una comunicazione, <em>i.e.<\/em> una diffida, l&#8217;utente avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di conoscere con certezza la data in cui il destinatario ha ricevuto la comunicazione, ma soprattutto avr\u00e0 la certezza di avere a disposizione un documento opponibile ai terzi per quanto riguarda il giorno e l&#8217;ora della comunicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; opportuno osservare che gi\u00e0 sono disponibili in Internet indirizzi di posta elettronica che forniscono questo servizio, il pi\u00f9 delle volte gratuitamente; chi invia un&#8217;e-mail sa con certezza non solo che il destinatario ha ricevuto il messaggio, ma anche quando ci\u00f2 \u00e8 avvenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre la posta elettronica ha il vantaggio di essere pressoch\u00e9 istantanea, dal momento in cui parte a quello in cui giunge a destinazione non passano che pochi secondi, qualche minuto al massimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un esempio sar\u00e0 forse utile per capire meglio come funziona il tutto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Immaginiamo che Tizio e Caio abbiano stipulato un contratto con cui Caio si impegnava a consegnare della merce. Caio non adempie e Tizio scrive e firma elettronicamente una diffida ad adempiere ex.1454 c.c.:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"387\">&nbsp;<\/p>\n<p>To: <a href=\"mailto:caio@perugia.net\">caio@perugia.net<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Subject: Diffida ad adempiere del7\/12\/98<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8212;&#8211;BEGIN PGP SIGNED MESSAGE<a href=\"#_edn57\" name=\"_ednref57\">[57]<\/a>&#8212;&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hash: SHA1<br \/>\nEgregio sig. Caio,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la presente le comunico che qualora non consegner\u00e0 la merce entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, il contratto stipulato in data 10\/11\/98 dovr\u00e0 intendersi risoluto per suo inadempimento ex. artt.1453, 1454, C.C. Fermo restando ogni mio diritto di rivalermi nei suoi confronti, per eventuali danni cagionatimi dalla sua condotta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Distinti saluti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tizio<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8212;&#8211;BEGIN PGP SIGNATURE<a href=\"#_edn58\" name=\"_ednref58\"><strong>[58]<\/strong><\/a>&#8212;&#8211; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Version: PGPfreeware 5.5.3i for non-commercial use iQA\/AwUBNmwXvX57latdjsQkEQKIWwCfeGk9I0PG49f7eRV1Zb6GeooPTGYAnRyG <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>bg9ScV8O6PCCJ3XeWBbrnvs2 <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>=C4mx <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8212;&#8211;END PGP SIGNATURE&#8212;&#8211;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non appena Caio si collega al suo provider<a href=\"#_edn59\" name=\"_ednref59\">[59]<\/a> ed apre la posta elettronica, trova la diffida di Tizio ed il sistema invia <u>automaticamente<\/u> questo messaggio a Tizio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>by roma.net (8.9.1\/8.9.1) with ESMTP id LAA03520 <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>for &lt;tizio@roma.net&gt;; Mon, 7 Dec 1998 11:03:54 -0800 (PST) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Received: (from caio@localhost) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>by mail.perugia.net (8.8.7\/8.8.7) id UAA13577; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Mon, 7 Dec 1998 20:04:46 +0100 <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Date: Mon, 7 Dec 1998 20:04:46 +0100 <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>From: perugia User &lt;caio@mail.perugia.net&gt; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Message-Id: &lt;<strong>199812071904.UAA13577@mail.perugia.net<\/strong>&gt; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>To: tizio@roma.net<\/em><a href=\"#_edn60\" name=\"_ednref60\"><em><strong>[60]<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Subject: Re: Diffida ad adempiere del 7\/12\/98<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">References: &lt;Version.32.19981207194154.00dd7310@mail.roma.com&gt;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In-Reply-To: &lt;Version.32.19981207194154.00dd7310@mail.roma.com&gt;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Subject: Mail confirmation <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Precedence: junk<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">X-Loop: do_not_loop<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Your mail was correctly received at perugia.net and read<\/em><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Subject: Diffida ad adempiere <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>To: caio@perugia.net<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Mail was read at Mon Dec 7 20:04:46 MET 1998<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Netfraternity MCR(R).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminiamo ora il contenuto di questo messaggio: nelle prime righe possiamo notare una serie di indirizzi e dati che riportano passo dopo passo tutto il percorso compiuto dall&#8217;e-mail. Si osservi che ogni server attraversato ha scritto la data precisa in cui il messaggio \u00e8 transitato; risulta cos\u00ec impossibile falsificare la data di un messaggio, anche perch\u00e9 in caso di controversia sarebbe sempre possibile chiedere ulteriori informazioni ai vari provider.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In neretto corsivo \u00e8 riportato infine il messaggio con cui il provider assicura che Caio ha ricevuto il messaggio. A questo punto la conoscenza del contenuto <em>dell&#8217;e-mail \u00e8<\/em> presupposta dalla legge, in base al combinato disposto degli articoli 12 del DPR 513\/97 e 1335 c.c.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">3.\u00a0\u00a0 I contratti telematici in particolare<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contratti telematici devono farsi rientrare nella categoria dei contratti <em>inter absentes<\/em>, ma con alcune particolarit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima \u00e8 che non esiste un solo tipo di contratto telematico, pertanto l&#8217;approccio dovr\u00e0 essere differente a seconda della situazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parte della dottrina individua tre modalit\u00e0 di utilizzo del computer nella stipulazione di un contratto telematico: come mezzo di comunicazione della volont\u00e0, come un automatico<a href=\"#_edn61\" name=\"_ednref61\">[61]<\/a>, come mezzo integrativo della volont\u00e0 umana<a href=\"#_edn62\" name=\"_ednref62\">[62]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale tripartizione sembra essere la soluzione pi\u00f9 indicata in quanto \u00e8 effettivamente possibile che un computer venga utilizzato a differenti livelli di &#8220;profondit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;obiezione di altra parte della dottrina<a href=\"#_edn63\" name=\"_ednref63\">[63]<\/a> pu\u00f2 convivere agevolmente con la tripartizione precedentemente riportata. Dobbiamo considerare che, quando si utilizza il computer come mezzo integrativo della volont\u00e0 umana, pur facendolo funzionare come un automatico, il procedimento adottato dalla macchina \u00e8 talmente elaborato e sofisticato da non poter assolutamente essere paragonato ai tradizionali negozi automatici, che sono caratterizzati dall&#8217;assoluta prevedibilit\u00e0 del <em>comportamento<a href=\"#_edn64\" name=\"_ednref64\"><strong>[64]<\/strong><\/a><\/em> tenuto dalla macchina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, tale tripartizione dovr\u00e0 essere salvata anche perch\u00e9 \u00e8 necessario distinguere tra negozi automatici semplici ed avanzati (o cibernetici); in questi ultimi il computer <em>integra e sostituisce l&#8217;operatore umano <\/em>che si limita a stabilire a priori, utilizzando un programma in grado di dotare la macchina di un&#8217;intelligenza artificiale<a href=\"#_edn65\" name=\"_ednref65\">[65]<\/a>, come il computer dovr\u00e0 comportarsi nelle varie circostanze che si possono verificare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tali casi la macchina dar\u00e0 all&#8217;utente delle risposte predefinite, ma non necessariamente fisse, in quanto sar\u00e0 in grado di valutare un numero virtualmente infinito di variabili non dovendosi limitare ai soli casi previsti dal programmatore. Il computer sar\u00e0, quindi, in grado di accettare differenti offerte, scegliendo soltanto la pi\u00f9 vantaggiosa, oppure di contrattare sul prezzo o di offrire sconti ai clienti pi\u00f9 fedeli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminiamo ora le tre tipologie di contratto telematico cui si \u00e8 accennato in precedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso gli utenti si limitano ad utilizzare il computer per comunicare tra loro scambiandosi informazioni, decidendo la prestazione ed infine concludendo il contratto direttamente on-line.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa situazione non presenta novit\u00e0 di rilievo rispetto ai tradizionali contratti <em>inter absentes<\/em>, siano essi conclusi a mezzo posta o per telefono<a href=\"#_edn66\" name=\"_ednref66\">[66]<\/a>. L&#8217;unico aspetto veramente importante da tenere presente \u00e8 che, sebbene la telematica metta a disposizione delle parti differenti sistemi di contrattazione a distanza<a href=\"#_edn67\" name=\"_ednref67\">[67]<\/a>, questi strumenti non possono assolutamente essere considerati identici dal punto di vista dell&#8217;efficacia probatoria<a href=\"#_edn68\" name=\"_ednref68\">[68]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possiamo pertanto dedicarci direttamente all&#8217;esame delle altre due fattispecie di contrattazione telematica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contratti telematici automatici devono essere distinti in automatici semplici e avanzati, o cibernetici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima fattispecie \u00e8 quella che pi\u00f9 facilmente si incontra nel mondo dell&#8217;informatica. La sua realizzazione non richiede, infatti, conoscenze particolari da parte del venditore e pu\u00f2 essere gestita in maniera pi\u00f9 facile e sicura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Navigando in Internet \u00e8 facilissimo imbattersi in veri e propri &#8220;negozi virtuali&#8221; in cui \u00e8 possibile fare acquisti semplicemente &#8220;cliccando&#8221;<a href=\"#_edn69\" name=\"_ednref69\">[69]<\/a> su un tasto oppure, inviando un&#8217;<em>e-mail<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ognuna di queste due forme di conclusione del contratto presenta delle caratteristiche proprie su cui vale la pena di soffermarsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>In primis, <\/em>\u00e8 necessario osservare che non si pu\u00f2 includere l&#8217;acquisto tramite <em>e-mail<\/em> tra i negozi automatici in quanto si presuppone necessariamente la lettura del messaggio da parte di un operatore umano<a href=\"#_edn70\" name=\"_ednref70\">[70]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In entrambi i casi si deve considerare la pubblicazione e l&#8217;offerta di merce all&#8217;interno del sito Internet come un&#8217;offerta al pubblico e pertanto soggetta alle disposizioni dell&#8217;art. 1336 c.c. e del DLGS 50\/92, ma nel caso di negozio automatico il contratto si considerer\u00e0 concluso nel momento in cui l&#8217;acquirente clicca sul tasto &#8220;<em>invia<\/em>&#8220;, o su altro tasto dal significato similare<a href=\"#_edn71\" name=\"_ednref71\">[71]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dottrina identifica, infatti, il momento della conclusione del contratto con la digitazione dei numeri della propria carta di credito, senza che sia necessaria alcuna accettazione da parte del venditore<a href=\"#_edn72\" name=\"_ednref72\">[72]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di solito la digitazione dei numeri della propria carta di credito \u00e8 preceduta, oltre che dalla scelta della merce, dalla compilazione di un modulo che ha il duplice scopo di garantire al venditore una minima sicurezza sull&#8217;identit\u00e0 di chi pone in essere l&#8217;operazione, ma soprattutto di accertarsi che l&#8217;acquirente sia consapevole di porre in essere un negozio giuridico e voglia realmente vincolarsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si consideri, infine, che l&#8217;apposizione in calce al modulo della firma digitale dell&#8217;acquirente ne determina la validit\u00e0 come scrittura privata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principale limite dei contratti automatici semplici \u00e8 la loro limitata flessibilit\u00e0. Il venditore potr\u00e0 predisporre un certo numero di opzioni che l&#8217;utente potr\u00e0 personalizzare a suo piacere, <em>i.e. <\/em>l&#8217;acquirente potr\u00e0 stabilire la quantit\u00e0 della merce, la lingua od il colore, la durata di un abbonamento, ma sempre e soltanto nei limiti previsti dal programmatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi limiti vengono superati dai contratti cibernetici<a href=\"#_edn73\" name=\"_ednref73\">[73]<\/a>, in altre parole da quei contratti in cui il computer, utilizzando un programma di intelligenza artificiale, \u00e8 in grado di adattarsi ad un numero virtualmente infinito di situazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il programmatore, infatti, non si limita ad inserire alcune istruzioni prestabilite e immodificabili, ma &#8220;istruisce&#8221; il computer affinch\u00e9 sia in grado di stabilire l&#8217;approccio migliore con ogni singolo cliente, oppure come comportarsi in una determinata situazione<a href=\"#_edn74\" name=\"_ednref74\">[74]<\/a>. In tale fattispecie il computer andrebbe considerato, <em>cum grano salis!<\/em>, un commesso elettronico piuttosto che un automatico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di certo, come specifica anche autorevole dottrina, non possiamo parlare di rappresentanza in senso tecnico, in quanto non esistono due soggetti con due volont\u00e0 distinte, ma tuttavia, non sembra trascurabile il fatto che la volont\u00e0 del computer, se pure \u00e8 la stessa del <em>dominus<\/em> per quanto riguarda l&#8217;origine, \u00e8, invece, sua, cio\u00e8 del computer stesso, quanto al modo e al tempo in cui concretamente si manifesta, in alcuni casi tale volont\u00e0 potrebbe apparire non prevedibile anche per lo stesso programmatore<a href=\"#_edn75\" name=\"_ednref75\">[75]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le variabili potrebbero essere talmente numerose e talmente articolate da non permettere a nessuno di prevedere quella che sar\u00e0 la scelta, <em>rectius <\/em>il risultato dell&#8217;elaborazione, del computer. In ogni caso il <em>dominus<\/em> ha la certezza che il computer ha fatto la scelta migliore, in base alle istruzioni impartitegli in precedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un esempio concreto di contratto cibernetico potr\u00e0 rendere pi\u00f9 agevole la comprensione: gi\u00e0 negli anni ottanta la borsa americana si era dotata di un computer, chiamato BIG BANG, in grado di &#8220;decidere&#8221; se vendere o acquistare un titolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il programma prevedeva una precisa soglia di sicurezza per ogni titolo quotato; non appena il titolo scendeva al di sotto della soglia veniva venduto<a href=\"#_edn76\" name=\"_ednref76\">[76]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I limiti di un tale sistema sono evidenti, ma ormai ampiamente superati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I computer ora sono in grado di spingersi oltre al semplice esame dei valori di borsa, per esempio possono valutare anche elementi esterni, fusioni, licenziamenti, fallimenti di societ\u00e0 controllate o controllanti, prima di decidere che \u00e8 veramente conveniente vendere, o comprare, o se, invece, \u00e8 opportuno aspettare l&#8217;evolversi degli eventi<a href=\"#_edn77\" name=\"_ednref77\">[77]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, il computer non si limita a trasmettere le decisioni prese dall&#8217;uomo, ma \u00e8 in grado di elaborare, decidere e trasmettere decisioni proprie, come se fosse un essere che pensa e vuole autonomamente<a href=\"#_edn78\" name=\"_ednref78\">[78]<\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">4.\u00a0\u00a0\u00a0 La disciplina del contratto digitale<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;utilizzo dei contratti digitali presenta particolarit\u00e0 relativamente ad alcuni requisiti contrattuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se consideriamo risolto il problema della forma, la questione pi\u00f9 dibattuta in dottrina sembra essere la possibilit\u00e0 di imputare al <em>dominus <\/em>gli effetti giuridici dei contratti telematici automatici, ed, soprattutto, cibernetici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parte della dottrina<a href=\"#_edn79\" name=\"_ednref79\">[79]<\/a> sostiene che le decisioni del computer devono essere sempre imputate all&#8217;uomo che lo ha programmato, in quanto nel programma &#8220;va ravvisata la proiezione nel futuro del pensiero e della volont\u00e0 dell&#8217;uomo e, quindi, anche la capacit\u00e0, sia pure contenuta entro limiti predeterminati, di intendere e di volere&#8221;. Si conclude poi affermando che, in alcune particolari situazioni, le decisioni del computer possono non essere state previste dal programmatore ed essere pertanto estranee alla sua volont\u00e0, se non addirittura contrarie ad essa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; evidente che, al verificarsi di una simile fattispecie, il programmatore<a href=\"#_edn80\" name=\"_ednref80\">[80]<\/a> non sar\u00e0 vincolato dall&#8217;affare concluso dal computer, soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare che questo \u00e8 stato indotto a concludere il contratto da un malfunzionamento, <em>rectius<\/em> da un errore, che lo ha spinto ad uscire dai limiti di quel &#8220;mandato digitale&#8221; rappresentato dal programma. Resta il problema, non indifferente, della tutela del terzo che, fidandosi delle apparenze ha concluso il contratto cibernetico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;unica soluzione possibile sembra debba essere ravvisata nell&#8217;estensione per analogia della disciplina dell&#8217;errore commesso dal rappresentante e quindi, in base al rinvio effettuato dall&#8217;articolo 1390 c.c., della disciplina dell&#8217;errore in generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ammettendo tale soluzione un simile esame dovrebbe essere esteso a tutti i contratti digitali, in modo da poterne identificare con precisione le caratteristiche tipiche allo scopo di individuarne i fondamenti giuridici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta compiuta questa operazione, sar\u00e0 agevole applicare alle varie fattispecie di contratto digitale, le disposizioni codicistiche con cui queste presentano le maggiori affinit\u00e0: <em>ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di opposte vedute sembra, invece, altra dottrina<a href=\"#_edn81\" name=\"_ednref81\">[81]<\/a> che auspica un intervento del legislatore affinch\u00e9, attraverso una normativa specifica, disciplini i contratti digitali come se si trattasse di una fattispecie a s\u00e9 stante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale dottrina propone una disciplina dedicata in particolare modo ad alcuni fenomeni che le appaiono tipici dei contratti digitali: si pensi, a puro titolo d&#8217;esempio, ad errori durante la trasmissione, la memorizzazione o la visualizzazione dei dati, ovvero all&#8217;utilizzo di programmi in grado di ingannare il computer inducendolo in errore su elementi essenziali del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur riconoscendo che queste fattispecie possono essere assimilate ai vizi della volont\u00e0 gi\u00e0 presenti nel nostro ordinamento (tanto pi\u00f9 che l&#8217;interpretazione analogica di tali fattispecie ne permetterebbe agevolmente l&#8217;applicazione ai contratti digitali), negando l&#8217;esistenza di una volont\u00e0 contrattuale del computer, la suddetta dottrina afferma che l&#8217;assimilazione sarebbe inutile, se non dannosa, in quanto l&#8217;operato del giudice deve limitarsi ad un&#8217;analisi oggettiva, volta ad accertare la corrispondenza del contratto concluso dall&#8217;elaboratore alle procedure normalmente previste per esso; &#8220;il giudice non deve compiere un&#8217;indagine, di carattere soggettivo, circa la riferibilit\u00e0 o meno dell&#8217;atto elettronico alla volont\u00e0 di un determinato soggetto, ma deve accertare, in base a criteri di imputazione oggettivi, su quale centro di interessi debbano farsi ricadere le responsabilit\u00e0 dell&#8217;atto posto in essere<a href=\"#_edn82\" name=\"_ednref82\">[82]<\/a>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 un tale intervento legislativo non appare soltanto inopportuno, ma perfino da temere: attuandolo si rischierebbe di arrivare alla creazione di distinzioni artificiali tra situazioni che sono sostanzialmente uguali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 si aggiunga che la predetta dottrina, nella sua pur ottima analisi, sembra aver trascurato che, indipendentemente dal fatto che a compiere materialmente un determinato atto sia stato un computer, questo deve, necessariamente, essere stato precedentemente programmato da un operatore umano, che ha provveduto ad &#8220;istruire preventivamente la macchina<a href=\"#_edn83\" name=\"_ednref83\">[83]<\/a>&#8221; determinando comportamenti e risposte alle richieste della controparte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giudice nell&#8217;esaminare il &#8220;comportamento&#8221; tenuto dal computer dovr\u00e0 necessariamente confrontarlo con quello previsto, almeno in linea di massima, dal programmatore per poi verificare se, ed eventualmente perch\u00e9, la macchina se ne sia discostata. E&#8217; evidente che ci\u00f2 pu\u00f2 essere avvenuto fondamentalmente per tre ragioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il programmatore \u00e8 incorso in un errore di battitura mentre digitava le istruzioni per la macchina, ovvero la macchina stessa ha commesso un errore nel trasmettere i dati (<em>errore ostativo<\/em>), in tal caso trover\u00e0 applicazione l&#8217;articolo 1433 Codice Civile.<\/li>\n<li>Il programma \u00e8 stato volontariamente manomesso in modo da commettere errori; la manomissione potr\u00e0 essere stata compiuta da uno dei contraenti (1439, primo comma), oppure da un terzo, ma essere stata sfruttata a proprio vantaggio da uno dei contraenti (1439, secondo comma), in tal caso troveranno applicazione gli articoli 1439 e 1440 del Codice Civile.<\/li>\n<li>Il computer ha concluso il negozio perch\u00e9 caduto in errore su un elemento essenziale dello stesso, o a causa di un errore nell&#8217;elaborazione delle informazioni<a href=\"#_edn84\" name=\"_ednref84\">[84]<\/a> oppure perch\u00e9 il programmatore ha erroneamente programmato alcune delle istruzioni necessarie alla macchina per elaborare i dati, in tali casi troveranno applicazione gli articoli 1428 e ss. del Codice Civile.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8, comunque, necessario mitigare la portata di quanto appena affermato ricordando che \u00e8 sempre opportuno leggere gli articoli sopra riportati alla luce di quanto stabilito dall&#8217;articolo 1390<a href=\"#_edn85\" name=\"_ednref85\">[85]<\/a> del Codice Civile in relazione ad eventuali vizi della volont\u00e0 in cui sia incorso il rappresentante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come sostenuto in precedenza l&#8217;intervento del legislatore deve rappresentare un&#8217;<em>extrema ratio<\/em>, cui ricorrere soltanto quando risulta realmente impossibile fare altrimenti, e, anche in una tale situazione, l&#8217;intervento deve essere preciso e circoscritto, di microchirurgia legislativa, in maniera tale da poter facilmente amalgamare le nuove norme con il diritto preesistente, senza creare quelle pericolose situazioni d&#8217;incertezza che, paradossalmente, conseguono a disposizioni legislative troppo analitiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ottima \u00e8 la soluzione adottata nel caso del DPR 513\/97, <em>rectius<\/em> con l&#8217;art.15 secondo comma della legge 59\/97. In quest&#8217;unico comma, infatti, il legislatore ha affermato la validit\u00e0 formale del documento informatico, senza, per\u00f2, stabilire per esso un&#8217;autonoma disciplina che, nella migliore delle ipotesi, si sarebbe rivelata un inutile doppione di quella gi\u00e0 presente nel codice civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con una simile, coraggiosa, scelta, si crea, almeno nelle primissime fasi dell\u2019attuazione del provvedimento, una situazione di particolare incertezza, quasi di timore, in soggetti che, abituati ad una legislazione alluvionale e ridondante, si sentono abbandonati a se stessi; ma, passato il primo momento di sconforto, l&#8217;attento giurista si accorger\u00e0 che, di fronte a s\u00e9, ha un modo nuovo di studiare, ma, soprattutto, di applicare il diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autorevole dottrina ritiene che &#8220;il diritto dell&#8217;informatica ci fa comprendere non soltanto quale sia la vera natura e le enormi potenzialit\u00e0 del computer, ma ci fa anche ricercare ed approfondire la vera natura del diritto, nel suo insieme, il vero contenuto dei singoli istituti giuridici e la loro conseguente idoneit\u00e0, o meno, a regolamentare in maniera proficua gli slanci del progresso; cos\u00ec, l&#8217;esperienza informatica, si traduce per il giurista in palestra di diritto.&#8221; <a href=\"#_edn86\" name=\"_ednref86\">[86]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 si aggiunga che i contratti digitali spesso si distinguono dagli altri modi di concludere un contratto, soltanto per il mezzo utilizzato per scrivere e sottoscrivere il documento e, quindi, risolto, come sembra che sia, il problema della forma, non possono, anzi non devono, essere valutati in maniera differente soltanto perch\u00e9 conclusi utilizzando una tastiera anzich\u00e9 un telefono o una penna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;unico problema, forse, degno di nota \u00e8 la <em>vexata quaestio<\/em> del luogo di conclusione del contratto<a href=\"#_edn87\" name=\"_ednref87\">[87]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;articolo 1326, primo comma, del Codice Civile stabilisce che &#8220;il contratto \u00e8 concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza<a href=\"#_edn88\" name=\"_ednref88\">[88]<\/a> dell&#8217;accettazione dell&#8217;altra parte&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;articolo 1327, primo comma, stabilisce, invece che &#8220;qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell&#8217;affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto \u00e8 concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l&#8217;esecuzione&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le due fattispecie, pur essendo simili, presentano alcune notevoli differenze che, considerando anche che all&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo n. 1327 possiamo assimilare l&#8217;offerta al pubblico<a href=\"#_edn89\" name=\"_ednref89\">[89]<\/a>, spingono a ritenere pi\u00f9 opportuno esaminarle separatamente, iniziando dalle ipotesi di conclusione previste dall&#8217;articolo 1326 del Codice Civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La situazione \u00e8 in tutto e per tutto assimilabile ai contratti conclusi per mezzo del telefono oppure ricorrendo alla posta ordinaria<a href=\"#_edn90\" name=\"_ednref90\">[90]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda i contratti conclusi per mezzo del telefono<a href=\"#_edn91\" name=\"_ednref91\">[91]<\/a> la Corte di Cassazione<a href=\"#_edn92\" name=\"_ednref92\">[92]<\/a> ha affermato che &#8220;nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione \u00e8 quello in cui l&#8217;accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell&#8217;accettazione.\u00a0 Ne deriva che deve considerarsi concluso in Italia il contratto di compravendita di merci tra un&#8217;impresa italiana ed una avente sede in Austria, qualora risulti che quest&#8217;ultima abbia accettato a mezzo del telefono la proposta formulata dalla prima.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In materia di contratti conclusi attraverso la posta ordinaria<a href=\"#_edn93\" name=\"_ednref93\">[93]<\/a> il quesito appare di facile soluzione: infatti, in una tale situazione \u00e8 estremamente agevole identificare le varie fasi contrattuali della proposta e dell&#8217;accettazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;ultimo elemento da sottolineare \u00e8 l&#8217;applicazione dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1326. In proposito la Corte di Cassazione<a href=\"#_edn94\" name=\"_ednref94\">[94]<\/a> ha affermato che &#8220;un accordo telefonico od uno scambio di lettere non pu\u00f2 segnare il perfezionamento del contratto, qualora fra le parti sia intervenuta successiva corrispondenza, con una nuova proposta ed una nuova accettazione, s\u00ec da evidenziare il loro intento di assegnare ai precedenti contatti il valore di mere trattative preliminari&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principale problema lasciato insoluto dalla citata sentenza \u00e8 se, ai fini della conclusione del contratto, debba considerarsi invertita la posizione contrattuale della parti in caso di nuova proposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale inversione deve essere effettuata<a href=\"#_edn95\" name=\"_ednref95\">[95]<\/a> soltanto nel caso di contratto epistolare. Infatti, soltanto questo sistema garantisce una sufficiente efficacia probatoria dell&#8217;effettivo andamento della contrattazione, mentre, invece, nel caso di contratti conclusi per mezzo del telefono sarebbe eccessivamente difficoltoso, per non dire impossibile, ricostruire tutte le singole fasi che hanno portato alla formazione dell&#8217;accordo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale distinzione non sembri un puro esercizio di logica. Stabilire dove il contratto \u00e8 stato concluso \u00e8, infatti, necessario per poter determinare quale sia il giudice territorialmente competente<a href=\"#_edn96\" name=\"_ednref96\">[96]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 complesso appare il discorso in relazione ai negozi automatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbiamo visto che l&#8217;articolo 1327 del Codice Civile prevede, in alcune situazioni che il contratto possa essere eseguito senza una preventiva risposta, mentre il 1336 afferma che l&#8217;offerta al pubblico vale come proposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso, sempre che l&#8217;esecuzione sia perfettamente conforme alla proposta, il contratto dovr\u00e0 ritenersi concluso nel momento e nel luogo in cui ha avuto inizio l&#8217;esecuzione, ma l&#8217;accettante dovr\u00e0 ugualmente dare prontamente avviso alla controparte dell&#8217;iniziata esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel secondo caso<a href=\"#_edn97\" name=\"_ednref97\">[97]<\/a>, invece il contratto dovr\u00e0 considerarsi concluso nel preciso istante in cui un <em>quisque de populo<\/em> aderisce alla proposta richiedendo la consegna della merce esposta &#8220;in vetrina&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima osservazione da compiere \u00e8 che una giurisprudenza univoca ha ritenuto tassative le ipotesi previste dall&#8217;articolo 1327 primo comma<a href=\"#_edn98\" name=\"_ednref98\">[98]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In seconda istanza si osservi che ai fini del presente esame sar\u00e0 spesso difficile, se non impossibile distinguere tra le due fattispecie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, accanto a situazioni che si possono definire &#8220;di scuola&#8221; per la loro chiarezza e tipicit\u00e0, si incontrano situazioni estremamente contorte e di difficile interpretazione<a href=\"#_edn99\" name=\"_ednref99\">[99]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possiamo comunque tranquillamente affermare che l&#8217;<em>id quod plerumque accidit<\/em> nella contrattazione telematica per automatico \u00e8 l&#8217;ipotesi di offerta al pubblico<a href=\"#_edn100\" name=\"_ednref100\">[100]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Differente \u00e8 la questione dei contratti cibernetici. In tali ipotesi il computer, come un commesso digitale mostra al cliente una serie di prodotti, comunica la relativa disponibilit\u00e0 in magazzino, il prezzo e l&#8217;eventuale sconto dando infine immediata esecuzione all&#8217;ordine impartito dall&#8217;acquirente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La soluzione pi\u00f9 corretta sembra essere quella di disciplinare una simile fattispecie ricorrendo alle disposizioni dell&#8217;articolo 1327, ovviamente soltanto ove ricorra una delle ipotesi caratteristiche previste dal primo comma<a href=\"#_edn101\" name=\"_ednref101\">[101]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tornando a riflettere relativamente ai vizi del consenso, notevole importanza deve assumere anche l&#8217;esame della disciplina inerente all&#8217;errore ed al dolo nei confronti del consumatore<a href=\"#_edn102\" name=\"_ednref102\">[102]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;utilizzo di sistemi digitali per concludere contratti offre, infatti, numerose possibilit\u00e0 di sfruttare la buona fede o l&#8217;ingenuit\u00e0 della controparte, in quanto la vetrina telematica permette di celare perfettamente vizi, difetti o caratteristiche &#8220;indesiderate&#8221; degli oggetti mostrati, ma, al tempo stesso, il consumatore viene convinto di essere in grado, attraverso la possibilit\u00e0 di ruotare ed ingrandire le immagini, di controllare accuratamente la merce acquistata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In queste situazioni deve essere rigidamente applicata la disciplina volta ad impedire pubblicit\u00e0 ingannevoli, non esitando a considerare doloso ogni atteggiamento volto a presentare la propria merce in maniera difforme da come si presenta nella realt\u00e0<a href=\"#_edn103\" name=\"_ednref103\">[103]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref1\" name=\"_edn1\">[1]<\/a> Si noti che tale distinzione non trova fondamento in dottrina. Infatti, tutta la dottrina, apparentemente non esistono voci discordi, ha preso in considerazione esclusivamente i <em>contratti digitali a distanza<\/em> (<em>rectius telematici<\/em>) ed ha, di fatto, ignorato l&#8217;esistenza degli altri contratti digitali. E&#8217; innegabile che, effettivamente, i contratti telematici rappresentino l&#8217;<em>id quod plerumque accidit <\/em>nel campo dei contratti digitali, ma, tuttavia, non sembra corretto, per ci\u00f2 solo, trascurare gli altri aspetti innovativi della questione. Tanto per fare un esempio le parti potrebbero spedirsi via e-mail il testo di un contratto, che allora, giustamente, chiameremo &#8220;<em>telematico<\/em>&#8220;, ma potrebbero benissimo sedersi di fronte al medesimo computer per sottoscrivere un contratto, che, pur essendo digitale, non potremmo correttamente definire &#8220;<em>telematico<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref2\" name=\"_edn2\">[2]<\/a> Proprio per evidenziare questa caratteristica alcuni commentatori utilizzano il termine <em>paperless contracts<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref3\" name=\"_edn3\">[3]<\/a> <em>Contra <\/em>E. Giannantonio, <em>Manuale di diritto dell&#8217;informatica, Cedam, Padova, 1997<\/em>; D. Taglino, <em>Il valore giuridico del documento elettronico<\/em>, Roma, 1996, pubblicato in Internet presso il &#8220;<em>Consiglio nazionale del Notariato<\/em>&#8220;, www.notariato.it; ma si veda a favore R. Borruso, <em>Computer e diritto<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano, 1998 pag. 217.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref4\" name=\"_edn4\">[4]<\/a> E. Giannantonio, o<em>p. cit.<\/em>, pag. 366 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref5\" name=\"_edn5\">[5]<\/a> Inteso qui, secondo la definizione data dalla citata dottrina, come il prodotto <em>degli organi di uscita <\/em>del computer.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref6\" name=\"_edn6\">[6]<\/a> Un tale documento di elettronico ha solo l&#8217;origine, per il resto deve essere valutato come qualsiasi altro atto dattiloscritto. A ci\u00f2 si aggiunga che il documento contenuto in memoria non potr\u00e0, n\u00e9 dovr\u00e0, avere alcun valore legale; potremmo paragonarlo ai caratteri rimasti impressi sul nastro inchiostrato della macchina per scrivere, o, tutt&#8217;al pi\u00f9, considerarlo una bozza dell&#8217;atto originale. Sar\u00e0 soltanto quest&#8217;ultimo, contenuto su supporto cartaceo e sottoscritto dalle parti, ad avere forza di legge e soltanto ad esso queste dovranno, e soprattutto potranno, fare riferimento in caso di controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref7\" name=\"_edn7\">[7]<\/a> Vedremo successivamente come, e soprattutto se, sia possibile sottoscrivere un documento digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref8\" name=\"_edn8\">[8]<\/a> In tal caso lo stampato di un eventuale contratto digitale potrebbe, a seconda dei casi, essere considerato dal giudice o come una copia fotostatica del contratto, e quindi sottoposto alla disciplina dell&#8217;art. 2712 cc, oppure come copia degli atti e quindi sottoposto alla disciplina prevista dagli articoli 2714 e seguenti del Codice Civile. L&#8217;originale del contratto resterebbe, invece, sempre e comunque il contratto digitale presentato <u>direttamente sul supporto magnetico<\/u> da quella delle due parti che intendesse avvalersene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref9\" name=\"_edn9\">[9]<\/a> <em>Contra: <\/em>R. Clarizia, <em>Informatica e conclusione del contratto<\/em>, Milano, 1985, pag. 98. L&#8217;Autore afferma, a proposito della c.d. <em>forma elettronica: <\/em>&#8220;si tratta in definitiva di una forma dematerializzata, n\u00e9 scritta n\u00e9 orale, che utilizza per la sua manifestazione gli impulsi elettronici e la cui percezione da parte dell&#8217;uomo \u00e8 assicurata comunque in maniera tradizionale o attraverso la scrittura (su video o su carta) o attraverso il linguaggio orale. Ma, \u00e8 bene ripeterlo, questi ultimi consentono soltanto la percezione fisica di dichiarazioni che sono gi\u00e0 state manifestate ed hanno gi\u00e0 pienamente prodotto effetti giuridici&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref10\" name=\"_edn10\">[10]<\/a> Ci si riferisce qui alla distinzione che gran parte della dottrina faceva fino a poco tempo fa tra forma scritta e forma elettronica. Si consideri che attualmente tale distinzione, che pure un tempo era condivisa dalla maggioranza degli autori, \u00e8 stata abbandonata da molti dei suoi sostenitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref11\" name=\"_edn11\">[11]<\/a> E. Giannantonio, o<em>p. cit.<\/em>, pag. 366 ss<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref12\" name=\"_edn12\">[12]<\/a> R. Borruso, o<em>p. cit.<\/em>, Tomo II, pag.216 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref13\" name=\"_edn13\">[13]<\/a> A. Torrente, P. Schlesinger, <em>Manuale di diritto privato, <\/em>Milano, 1997, pag.273.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref14\" name=\"_edn14\">[14]<\/a> R. Borruso, o<em>p. cit.<\/em>, pag.41.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref15\" name=\"_edn15\">[15]<\/a> Si pensi al notevole risparmio ambientale, in termini di alberi abbattuti ed inquinamento, che si potrebbe ottenere rinunciando alla carta anche soltanto per stipulare e registrare i contratti. Certo questa argomentazione pu\u00f2 non apparire pregnante ai fini di un discorso strettamente giuridico, ma personalmente ritengo che, visti gli attuali gravissimi problemi ecologici che affliggono la terra, sia compito di tutti cercare soluzioni per eliminarne o, quantomeno ridurne, le cause.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref16\" name=\"_edn16\">[16]<\/a> G. Buonomo, <em>Atti e documenti in forma digitale<\/em>, in Internet &#8220;<em>Interlex<\/em>&#8220;, www.interlex.com, 1997, afferma che uno studio condotto dall&#8217;AIPA nel 1994, ha accertato che la spesa pubblica per la sola registrazione ed archiviazione dei documenti ammonta ad oltre 1500 miliardi di lire per anno, mentre la spesa globale, comprendente anche le ore di lavoro perse per chiedere, ritirare o presentare documenti, varia tra i 10 e i 15 mila miliardi all&#8217;anno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref17\" name=\"_edn17\">[17]<\/a> In particolare si veda il DPR 513\/97, in Gazz. Uff., 1998, n.60.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref18\" name=\"_edn18\">[18]<\/a> In tal senso si veda anche quanto affermato da G. D&#8217;Aietti, <em>Il documento elettronico: profili giuridici, civili e penali<\/em>, pubblicato in Internet presso il sito Privacy.it, 1998.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref19\" name=\"_edn19\">[19]<\/a> Per quanto riguarda la validit\u00e0 a fini probatori del documento informatico prima della legge 59\/97 si veda E. Giannantonio, <em>op. cit.<\/em>, pag. 383 ss.; R. Borruso, o<em>p. cit.<\/em>, pag.226 ss. Proprio quest&#8217;ultimo Autore affermava la crisi della sottoscrizione tradizionale e l&#8217;avvento di un nuovo modo di sottoscrivere: <em>la firma elettronica<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref20\" name=\"_edn20\">[20]<\/a> La c.d. legge sui <em>computer crimes<\/em> ha, infatti, introdotto l&#8217;art. 491-bis del Codice Penale, titolato &#8220;<em>Documenti informatici<\/em>&#8220;. Alla definizione contenuta nel presente provvedimento legislativo si aggiunsero poi altre normative contenute nelle leggi sulla Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref21\" name=\"_edn21\">[21]<\/a> Si veda in proposito A. Monti, <em>Il documento informatico nei rapporti di diritto privato<\/em>, pubblicato in Internet presso il sito <em>Interlex<\/em>, 1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref22\" name=\"_edn22\">[22]<\/a> Regolamento recante criteri e modalit\u00e0 per la formazione, l&#8217;archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell&#8217;articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59. Pubblicato in Gazz. Uff. 1998, n.60.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref23\" name=\"_edn23\">[23]<\/a> L&#8217;AIPA (Autorit\u00e0 per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione) ha curato la stesura del presente regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref24\" name=\"_edn24\">[24]<\/a> Si badi bene che ex art. 1 DPR 513\/97 per documento informatico deve intendersi <em>la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti<\/em>, e, quindi, non il documento elettronico in senso ampio come invece affermava E. Giannantonio, cfr. n\u00b05.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref25\" name=\"_edn25\">[25]<\/a> Si vedano inoltre gli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16 del citato Decreto del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref26\" name=\"_edn26\">[26]<\/a> Si tratta del DPCdM del 08\/02\/1999 pubblicato in Gazz. Uff. n.87 del 15\/04\/1999: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref27\" name=\"_edn27\">[27]<\/a> Il DPR 513\/97 all&#8217;art. 3, comma 2\u00b0 stabilisce che &#8220;Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall&#8217;evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, <strong>con decorrenza almeno biennale <\/strong>a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del presente regolamento&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref28\" name=\"_edn28\">[28]<\/a> G. Rognetta,<em> Immobilit\u00e0 reale e mobilit\u00e0 virtuale antitesi al documento elettronico<\/em>, in &#8220;Zaleuco&#8221;, 1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref29\" name=\"_edn29\">[29]<\/a> E. Maccarone in Conferenza sul documento elettronico, in rivista telematica &#8220;<em>Zaleuco<\/em>&#8220;, www.zaleuco.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref30\" name=\"_edn30\">[30]<\/a> G. Rognetta, <em>op. cit.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref31\" name=\"_edn31\">[31]<\/a> Chi volesse esaminare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri titolato appunto &#8220;<em>Regole tecniche per la formazione la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti informatici ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n.513<\/em>&#8220;, pu\u00f2 agevolmente reperirlo presso il sito Internet dell&#8217;AIPA (www.aipa.it). Vista la possibilit\u00e0, ma si pu\u00f2 parlare di certezza, che in un prossimo futuro intervengano profonde modifiche al regolamento tecnico, nel corso del presente lavoro si tratter\u00e0 del documento informatico quasi esclusivamente in base a quanto stabilito dal DPR. 513\/97; d&#8217;altra parte si consideri che, ai fini del presente discorso, le problematiche, ma soprattutto le scelte, tecniche appaiono tranquillamente prescindibili in quanto destinate a divenire rapidamente obsolete e ad essere, pertanto rapidamente modificate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref32\" name=\"_edn32\">[32]<\/a> DPR 513\/97, art. 4<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref33\" name=\"_edn33\">[33]<\/a> Per la definizione di <em>firma digitale<\/em> si veda il combinato disposto dell&#8217;art. 1, punto b, e dell&#8217;art. 10, DPR 513\/97.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref34\" name=\"_edn34\">[34]<\/a> DPR 513\/97, art. 5<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref35\" name=\"_edn35\">[35]<\/a> DPR 513\/97, art. 16, ma si consideri che questi sono i primi passi che la firma elettronica muove nel mondo del diritto, non si pu\u00f2 pertanto escludere a priori che in uno dei prossimi regolamenti tecnici, magari grazie alla diffusione dello strumento della cd videoconferenza questo inconveniente possa essere agevolmente superato. D&#8217;altra parte il giurista deve considerare anche che l&#8217;ordinamento deve tutelare la fiducia che i cittadini ripongono nella sottoscrizione autenticata, la quale, \u00e8 bene ricordarlo, &#8220;<em>si ha per riconosciuta<\/em>&#8220;; pertanto fintanto che non si avr\u00e0 la matematica certezza della sicurezza di tali operazioni \u00e8 opportuno rinunciare ad un po\u2019 della &#8220;libert\u00e0 digitale&#8221; e continuare a recarsi dal pubblico ufficiale di persona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref36\" name=\"_edn36\">[36]<\/a> DPR 513\/97, art. 4: &#8220;<em>Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref37\" name=\"_edn37\">[37]<\/a> DPR 513\/97, art. 5:&#8221; <em>Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell&#8217;articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell&#8217;articolo 2702 del codice civile. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l\u2019efficacia probatoria prevista dall&#8217;articolo 2712 del codice civile e soddisfa l\u2019obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref38\" name=\"_edn38\">[38]<\/a> DPR 513\/97, art. 16: &#8220;<em> Si ha per riconosciuta, ai sensi dell&#8217;articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione \u00e8 autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>L&#8217;autenticazione della firma digitale consiste nell&#8217;attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale \u00e8 stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identit\u00e0 personale, della validit\u00e0 della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volont\u00e0 della parte e non \u00e8 in contrasto con l&#8217;ordinamento giuridico ai sensi dell&#8217;articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 . <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>L&#8217;apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. &lt;\u2026omissis\u2026&gt;<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref39\" name=\"_edn39\">[39]<\/a> DPR 513\/97, art. 6: <em>I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi \u00e8 apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale \u00e8 autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalit\u00e0 indicate dal decreto di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 3. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell&#8217;originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell&#8217;articolo 3<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref40\" name=\"_edn40\">[40]<\/a> Si tenga presente che riguardo all&#8217;atto pubblico, redatto <em>ab origine<\/em> elettronicamente il legislatore tace, ma tacendo non vieta; pertanto possiamo ritenere che tali atti, pur non essendo esplicitamente regolati dal DPR 513\/97, non siano da questo nemmeno esclusi, quindi, in definitiva, mi sembra possibile, ricorrendo all&#8217;analogia, configurare un atto pubblico digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref41\" name=\"_edn41\">[41]<\/a> Si legga: i notai e gli altri pubblici ufficiali; per comodit\u00e0 espositiva ho qui fatto riferimento esclusivamente ai notai, ma appare evidente che il discorso deve essere applicato indistintamente a tutti i pubblici ufficiali autorizzati ad attribuire ad un atto pubblica fede ex. artt. 2699 e 2700 cc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref42\" name=\"_edn42\">[42]<\/a> Si ricordi che con il termine <em>forma digitale<\/em> non si fa assolutamente riferimento ad un nuovo tipo di forma, ma ci si riferisce esclusivamente al tipo di supporto utilizzato per scrivere il documento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref43\" name=\"_edn43\">[43]<\/a> Si veda quanto scritto alla nota precedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref44\" name=\"_edn44\">[44]<\/a> E&#8217; ovvio che prima di arrivare a quest&#8217;ulteriore fase sar\u00e0 necessario superare un lungo periodo di rodaggio, in modo da permettere una penetrazione capillare della cultura informatica nel mondo giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref45\" name=\"_edn45\">[45]<\/a> L. de Grazia, <em>Comunque dovremo andare dal notaio di persona<\/em>, in Internet &#8220;<em>Zaleuco<\/em>&#8220;, 1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref46\" name=\"_edn46\">[46]<\/a> Afferma, infatti, L. de Grazia, <em>op. cit.<\/em>: &#8220;oggi \u00e8 sicuramente pi\u00f9 difficile alterare una firma digitale crittografata che spacciarsi per qualcun altro davanti ad un notaio esibendo documenti e testimoni falsi, con buona pace della perfetta buona fede dei notai&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref47\" name=\"_edn47\">[47]<\/a> L&#8217;argomento per la sua importanza meriterebbe di essere oggetto di una trattazione monografica; non mi sembra, pertanto, opportuno addentrarmi ora e nel corso del presente lavoro in un esame approfondito della questione. Basti sapere che l&#8217;argomento \u00e8 stato oggetto, nel corso degli ultimi anni di numerosi convegni, in ultimo, quello svoltosi a Ferrara nel 1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref48\" name=\"_edn48\">[48]<\/a> Per chiave biometrica deve intendersi &#8220;la sequenza di codici informatici utilizzati nell\u2019ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell\u2019identit\u00e0 personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell\u2019utente&#8221;. DPR 513\/97, articolo 1, lettera g.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref49\" name=\"_edn49\">[49]<\/a> Cfr. quanto detto in nota 38.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref50\" name=\"_edn50\">[50]<\/a> G. Rognetta, &#8220;<em>Immobilit\u00e0 reale e mobilit\u00e0 virtuale, antitesi al documento elettronico<\/em>&#8220;, afferma, tra il serio ed il faceto: &#8220;Per un <em>individuo telematico<\/em> non sar\u00e0 mai completamente digeribile l&#8217;obbligo di recarsi da un certificatore (art.8) o quello di andare da un pubblico ufficiale per autenticare la propria sottoscrizione digitale (art.16).Infatti il cibercittadino vive in una <strong>duplice dimensione di immobilit\u00e0 reale e mobilit\u00e0 virtuale<\/strong>, nel senso che le sue attivit\u00e0 virtuali si espandono per il mondo intero pur rimanendo il suo corpo rigidamente ancorato al terminale; egli non concepisce, pertanto, come un atto che potrebbe benissimo concludersi esclusivamente per via telematica debba essere gravato di ulteriori incombenze che richiedono la grigia immobilit\u00e0 fisica &lt;\u2026<em>omissis<\/em> \u2026&gt;; ci\u00f2 anche se il cibercittadino \u00e8 un fine giurista, e quindi si rende conto che il sistema di certificazione ed autenticazione \u00e8 necessario per garantire la certezza delle firme digitali. Non credo, tuttavia, che esista un solo giurista appassionato di informatica e di crittografia che non abbia provato un intimo sussulto di rigetto nell&#8217;immaginare come la sua purissima procedura crittografica-telematica possa essere contaminata, un giorno, dalla necessit\u00e0 di dover abbandonare il proprio computer per svolgere una di quelle innaturali attivit\u00e0 consistenti nell&#8217;allontanarsi dalla propria postazione telematica, mettersi alla guida della propria vettura e recarsi dal certificatore o dal notaio per essere sottoposto a controlli formali: quali insopportabili disgrazie per un individuo che vive nel mondo telematico ove impera la libert\u00e0 dalle forme e dalle restrittive dimensioni spazio-temporali della vita reale! Ci\u00f2 in termini pratici potrebbe condurre addirittura al rifiuto, pi\u00f9 o meno inconscio, di sottoporsi a questo ibrido meccanismo di incoerente <em>virtualit\u00e0 reale<\/em>, pur di non percorrere la strada che partendo dalla propria dimensione virtuale conduce nello studio di un <em>feroce<\/em> notaio o all&#8217;ufficio di un aguzzino certificatore, strada che per il cibercittadino-giurista sarebbe causa di sofferenze pari a quelle di un improponibile calvario. Insomma, facendo anch&#8217;io parte del nucleo puro ed <em>anarchico<\/em> degli individui telematici-crittografici, rivendico il privilegio dell&#8217;immobilismo reale e della mobilit\u00e0 virtuale da cui sono affetto, e pertanto mi associo al dolore gi\u00e0 da altri manifestato.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref51\" name=\"_edn51\">[51]<\/a> G. Buonomo, <em>Atti e documenti in forma digitale<\/em>; l&#8217;Autore giustifica il suo ottimismo con i dati rilevati dall&#8217;AIPA nel 1994 e da cui risulta che gi\u00e0 oggi esistono nella P.A. due posti di lavoro informatizzati su tre e che l&#8217;attuale tendenza porta a ritenere che entro l&#8217;anno 2000 il 100% dei posti di lavoro nella P.A. sar\u00e0 assistito da apparecchiature informatiche. Viste le premesse, sembra che oggettivamente si possa essere ottimisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref52\" name=\"_edn52\">[52]<\/a> Secondo R. Borruso, <em>Computer e diritto, <\/em>Tomo II, pag. 252, la distinzione deve essere effettuata in maniera differente. Ecco qui riproposto lo schema realizzato dall&#8217;Autore, si noti che ci si riferisce esclusivamente ai contratti telematici (cfr. quanto detto in nota 1):<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"179\"><\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"179\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em><u>FONDATI SU UN CONTRATTO A MONTE<\/u><\/em> concluso per vie normali con cerchie ristrette di operatori professionali<\/td>\n<td width=\"179\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contratti il cui contenuto consiste soprattutto in <em>informazioni<\/em>, <em>i.e. <\/em>teleborsa, pagine gialle elettroniche<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"179\"><\/td>\n<td width=\"179\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contratti il cui contenuto consiste nel compimento di un&#8217;operazione di trasferimento elettronico di fondi, <em>i.e. <\/em>pagobancomat, carta di credito.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"179\"><strong><em><u>CONTRATTI TELEMATICI<\/u><\/em><\/strong><\/td>\n<td width=\"179\"><\/td>\n<td width=\"179\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"179\"><\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"179\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em><u>NON FONDATI SU UN CONTRATTO A MONTE<\/u><\/em>, servizi di informazione ad un pubblico vasto, non professionale.<\/td>\n<td width=\"179\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ad attuazione telematica, si esauriscono nel contratto telematico, <em>i.e. <\/em>banche dati.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"179\"><\/td>\n<td width=\"179\">\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A formazione telematica, danno luogo ad un successivo contratto, <em>i.e. <\/em>teleshopping.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref53\" name=\"_edn53\">[53]<\/a> In una situazione del genere il programma verr\u00e0 direttamente installato sull&#8217;hard disk dell&#8217;acquirente senza dover essere prima copiato su un supporto ottico o magnetico e consegnato, o spedito, dal venditore all&#8217;acquirente. Quest&#8217;ultimo pagher\u00e0 alla stessa maniera il venditore, esclusivamente tramite carta di credito o altri meccanismi di trasferimento di denaro a distanza. E&#8217; evidente che in una tale situazione conclusione del contratto ed adempimento sono pressoch\u00e9 istantanei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref54\" name=\"_edn54\">[54]<\/a> In tal caso il contratto digitale verr\u00e0 stipulato elettronicamente, ma per l&#8217;adempimento la parte dovr\u00e0 attendere la consegna materiale del bene oggetto del contratto. Tale consegna potr\u00e0 avvenire immediatamente, nel caso in cui le parti si trovino fisicamente nello stesso luogo, oppure in differita, per mezzo della spedizione del bene fatta dal venditore. Si noti che non ci interessa sapere come paga l&#8217;acquirente, alla consegna oppure elettronicamente, in quanto noi dobbiamo fare riferimento esclusivamente alla prestazione caratteristica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref55\" name=\"_edn55\">[55]<\/a> Il termine <em>download<\/em>, letteralmente <em>scaricamento<\/em>, viene utilizzato dal gergo informatico per indicare il trasferimento di una certa quantit\u00e0 di dati da un computer ad un altro attraverso una rete, in particolare Internet. A seconda della quantit\u00e0 di dati, ma soprattutto della velocit\u00e0 del collegamento, il <em>download <\/em>pu\u00f2 richiedere da pochi minuti a parecchie ore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref56\" name=\"_edn56\">[56]<\/a> Attuazione della direttiva n.85\/577\/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref57\" name=\"_edn57\">[57]<\/a> Questa scritta significa che da l\u00ec inizia il messaggio che Tizio ha firmato elettronicamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref58\" name=\"_edn58\">[58]<\/a> Questa parte in corsivo \u00e8 invece la <em>firma digitale<\/em> di Tizio, <em>rectius<\/em> la sua rappresentazione grafica in relazione a questo messaggio. A nulla varrebbe, infatti, trascrivere questa serie alfanumerica in calce ad un altro messaggio, in quanto ad una successiva verifica la firma risulterebbe falsa, come risulterebbe falsa se venisse alterato da Caio o da terzi il testo del messaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref59\" name=\"_edn59\">[59]<\/a> Generalmente gli utenti non possono permettersi un accesso permanente alla Rete, pertanto ci sono dei soggetti che vendono questo servizio. La loro funzione \u00e8 quella di garantire un buon funzionamento di Internet, ma possono, anzi devono, anche registrare tutto quanto giunga nello spazio da loro gestito. A volte i provider gestiscono anche la posta elettronica degli utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref60\" name=\"_edn60\">[60]<\/a> Questi dati riportano l&#8217;esatto percorso fatto dal messaggio e possono essere necessari per garantirne l&#8217;autenticit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref61\" name=\"_edn61\">[61]<\/a> E&#8217; doveroso ricordare l&#8217;ottima, ed ancora attuale, definizione di distributore automatico fatta da Antonio Cicu: &#8220;L&#8217;automa, nel senso ristretto che qui si intende attribuirgli, \u00e8 un meccanismo per cui si effettua l&#8217;esecuzione di una prestazione, mediante un atto da porre in essere da colui che desidera la prestazione. L&#8217;atto e la prestazione sono indicati all&#8217;esterno dell&#8217;apparecchio. Il primo consiste nell&#8217;introduzione di una moneta (<em>iactus pecuniae<\/em>), ordinariamente dieci o venti centesimi (<em>oggi cinquecento o seicento lire<\/em>), attraverso un&#8217;apertura praticata all&#8217;esterno dell&#8217;apparecchio. La seconda assume aspetti diversi secondo le applicazioni sempre crescenti in cui l&#8217;ingegno umano pu\u00f2 utilizzare un tal meccanismo&#8221;. A. Cicu, <em>Gli automi nel diritto privato<\/em>, saggio contenuto in &#8220;<em>Il Filangeri<\/em>&#8220;, 1901, pag.561 ss..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref62\" name=\"_edn62\">[62]<\/a> R. Borruso, <em>op. cit.<\/em>, Tomo II, pag.251 ss.; <em>Contra <\/em>AM Gambino, &#8220;<em>L&#8217;accordo telematico<\/em>&#8220;, Giuffr\u00e8, Milano, 1997.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref63\" name=\"_edn63\">[63]<\/a> A.M. Gambino, <em>op. cit.<\/em>, <em>passim. L&#8217;Autore <\/em>sembra individuare soltanto due modalit\u00e0 di utilizzo del computer nella stipulazione di un contratto telematico: come mezzo di comunicazione della volont\u00e0 e come un automatico, identificando il contratto per automatico con il contratto cibernetico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref64\" name=\"_edn64\">[64]<\/a> L&#8217;automatico, a meno di un malfunzionamento, non devier\u00e0 mai dallo schema tipo pagamento- consegna merce; tutt&#8217;al pi\u00f9, nel caso di automatici particolarmente sofisticati, si potr\u00e0 permettere all&#8217;acquirente di modificare vari fattori, che per\u00f2, nell&#8217;ambito del contratto hanno un&#8217;importanza sicuramente marginale (<em>i. e. <\/em>quantit\u00e0 della merce, colore, dimensioni \u2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref65\" name=\"_edn65\">[65]<\/a> Il termine <em>intelligenza artificiale<\/em>, A.I., viene utilizzato per indicare la capacit\u00e0 di un programma di ricreare all&#8217;interno del computer alcuni dei processi mentali tipici dell&#8217;uomo, dotando la macchina di una capacit\u00e0 di &#8220;ragionamento&#8221; sempre maggiore. I programmi di A.I. sono stati studiati ed applicati in svariati ambiti, ma hanno trovato quasi sempre il loro banco di prova nel settore videoludico. In questo settore, infatti, pi\u00f9 che in altri capita di dover mettere a confronto le capacit\u00e0 di ragionamento dell&#8217;uomo con quelle della macchina e pertanto si avvertiva la necessit\u00e0 di programmi in grado di comportarsi in maniera non lineare e non prevedibile. Proprio in ambito videoludico \u00e8 stata applicata e studiata per la prima volta la c.d. logica <em>fuzzy<\/em>, detta anche <em>logica sfumata<\/em>. La caratteristica della logica sfumata \u00e8 quella di rendere il comportamento della macchina non lineare, ma capace di adattarsi alle pi\u00f9 svariate situazioni prendendo in esame le varie opportunit\u00e0 offerte, dei parametri predefiniti, ed infine una piccola dose di casualit\u00e0. In questo modo risulta molto pi\u00f9 difficile studiare il comportamento del computer per trovare delle sequenze logiche predefinite. Tale procedura, definita &#8220;<em>reverse engineering<\/em>&#8220;, \u00e8 particolarmente temuta dai programmatori in quanto una volta scoperte delle costanti nel comportamento del computer risulta agevole utilizzarle per trarne dei vantaggi che possono essere non previsti, non voluti, o anche, perfino temuti dal programmatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref66\" name=\"_edn66\">[66]<\/a> A.M. Gambino, <em>op. cit.<\/em>, pag.41 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref67\" name=\"_edn67\">[67]<\/a> Le parti potranno comunicare tra loro ricorrendo ad e-mail, videoconferenze, vivavoce, IRC o ICQ. Questi ultimi sono due programmi, <strong><em>Internet Relay Chat<\/em><\/strong> &#8211; lett. discussioni tramite Internet- e<strong><em> I seek you <\/em>&#8211; <\/strong>lett. io ti cerco -, che permettono ad un certo numero di utenti di incontrarsi in rete e di discutere in diretta, senza le necessarie pause\u00a0 dettate dalla posta elettronica. In pi\u00f9 ICQ fornisce un servizio di messaggi, paragonabili all&#8217;e-mail. Il programma , per\u00f2, memorizza i messaggi inviati e ricevuti e li conserva, in ordine cronologico finch\u00e9 l&#8217;utente non decide di cancellarli dal proprio hard disk. In ogni caso nessuno pu\u00f2 modificare il loro contenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref68\" name=\"_edn68\">[68]<\/a> E&#8217; evidente che l&#8217;efficacia probatoria di una videoconferenza, paragonabile ad una telefonata, sar\u00e0 molto minore di quella di un&#8217;e-mail, che in base all&#8217;articolo 5 del DPR 513\/97, se sottoscritta con firma digitale, ha efficacia di scrittura privata ex. 2702 cc (primo comma) mentre, se non sottoscritta, ma comunque munita dei requisiti previsti dal regolamento (secondo comma), ha l&#8217;efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche in base all&#8217;articolo 2712 c.c.. Inoltre, nel caso in cui sia priva anche di tali requisiti, dovr\u00e0 pur sempre essere liberamente valutata dal giudice, ex art. 116 cpc, quanto meno come argomento di prova. Si noti per\u00f2 che la Corte di Cassazione, Sezione I, in data 13\/02\/1989 ha affermato, con sentenza n. 886, che &#8221; Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dall&#8217;art. 2712 Codice Civile, le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit\u00e0 ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la riproduzione di un atto mediante il servizio telefax, <u>che costituisce un sistema di posta elettronica <\/u>volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l&#8217;utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti&#8221;. Ora, personalmente, ritengo che tale validit\u00e0 non possa essere ragionevolmente discussa in relazione agli altri sistemi di posta elettronica, che pertanto, dovranno ugualmente avere l&#8217;efficacia prevista ex art. 2712 cc per le copie meccaniche anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall&#8217;articolo 5 del DPR 513\/97.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref69\" name=\"_edn69\">[69]<\/a> Il verbo cliccare \u00e8 un neologismo introdotto recentemente italianizzando il verbo inglese <em>to click<\/em>. Viene utilizzato per indicare la pressione di un tasto o di un pulsante presente sullo schermo in modo da dare un certo comando al computer.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref70\" name=\"_edn70\">[70]<\/a> In tale caso il sito Internet non agir\u00e0 come un automatico, ma, molto pi\u00f9 semplicemente, come veicolo per la promozione dei prodotti. Il cliente potr\u00e0 acquistare la merce telematicamente, con un&#8217;e-mail o un altro mezzo di comunicazione elettronico, oppure recandosi di persona presso il negozio del venditore o ancora con una lettera ordinaria o una telefonata<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref71\" name=\"_edn71\">[71]<\/a> Lo <em>iactus pecuniae<\/em>, tipico del tradizionale automatico, viene ad essere sostituito dalla digitazione del numero della propria carta di credito, ma al di fuori di questo particolare non sembrano esserci notevoli differenze concettuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref72\" name=\"_edn72\">[72]<\/a> A.M. Gambino, <em>op. cit.,<\/em> pag.138 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref73\" name=\"_edn73\">[73]<\/a> Tale differenza \u00e8 avvertita anche da F. Parisi, <em>Il contratto concluso mediante computer<\/em>, Padova, 1987, pag.4ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref74\" name=\"_edn74\">[74]<\/a> R. Borruso, <em>op. cit., <\/em>Tomo II, pag. 261 afferma che, in tale caso, il computer da semplice <em>nuncius<\/em> diverrebbe l&#8217;<em>alter ego<\/em> del dominus. Ovviamente il professore si limita ad estendere in via analogica al computer il principio dell&#8217;imputazione al <em>dominus<\/em> degli atti compiuti dal computer, non l&#8217;intera disciplina della rappresentanza, ma la tesi resta, comunque, affascinante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref75\" name=\"_edn75\">[75]<\/a> Cfr. quanto detto alla nota n. 65 a proposito della logica <em>fuzzy<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref76\" name=\"_edn76\">[76]<\/a> L&#8217;esempio \u00e8 riportato da V. Franceschelli, <em>Computer e diritto, <\/em>Rimini, 1989, pag. 170. L&#8217;autore ricorda inoltre che la stampa ed il pubblico attribuirono la colpa del crollo di Wall Street del 1987 quasi esclusivamente al computer.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref77\" name=\"_edn77\">[77]<\/a> E&#8217; opportuno ribadire ancora una volta che in una tale situazione il computer non si limita ad eseguire meccanicamente delle disposizioni, come invece avviene nel caso di negozio automatico semplice, ma, elaborando tutti i dati in suo possesso, prende una decisione che potremmo ben definire autonoma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref78\" name=\"_edn78\">[78]<\/a> E. Giannantonio, Manuale di Diritto dell&#8217;Informatica, CEDAM, Padova, 1997 pag. 249.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref79\" name=\"_edn79\">[79]<\/a> R. Borruso, <em>op. cit.<\/em>, pag. 253 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref80\" name=\"_edn80\">[80]<\/a> Ai fini del presente discorso non \u00e8 rilevante il fatto che programmatore e <em>dominus<\/em> siano o meno la stessa persona. Infatti, anche se il programmatore \u00e8 una persona differente e distinta dal <em>dominus<\/em>, andrebbe comunque considerato come un mero esecutore materiale di ordini, alla stregua di uno scriba o di un traduttore che si sia limitato a trasferire la volont\u00e0 del <em>dominus <\/em>in un linguaggio comprensibile per la macchina. La responsabilit\u00e0 del programmatore, nel caso in cui questi non abbia utilizzato la necessaria diligenza nel lavoro svolto, sar\u00e0 rilevante soltanto tra programmatore e <em>dominus<\/em>, ma non potr\u00e0 mai essere opposta ai terzi in buona fede. In questo senso R. Clarizia, <em>Informatica e conclusione del contratto<\/em>, Giuffr\u00e8, Milano,\u00a0 1985 pag. 41 ss.; R. Borruso, <em>op. cit., <\/em>tomo II pag. 261 ss.; F. Parisi, <em>Il contratto concluso mediante computer<\/em>, CEDAM, Padova, 1987, pag.42 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref81\" name=\"_edn81\">[81]<\/a> E. Giannantonio, <em>op. cit.<\/em>, pag.259 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref82\" name=\"_edn82\">[82]<\/a> E. Giannantonio, <em>op.cit.<\/em>, pag.259 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref83\" name=\"_edn83\">[83]<\/a> R. Clarizia, <em>op. cit.,<\/em> pag. 33 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref84\" name=\"_edn84\">[84]<\/a> Si osservi che una tale ipotesi ha scarsissima rilevanza pratica, in quanto \u00e8 virtualmente impossibile che un computer, se ben programmato commetta degli errori. Tuttavia \u00e8 astrattamente possibile che errori nel programma, oppure circostanze particolari possano portare il computer a commettere errori o a compiere &#8220;scelte errate&#8221;. In tali rari casi non vedo perch\u00e9 non dovrebbe trovare attuazione la disciplina prevista dal legislatore in materia di errore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref85\" name=\"_edn85\">[85]<\/a> &#8220;Il contratto \u00e8 annullabile se \u00e8 viziata la volont\u00e0 del rappresentante. Quando per\u00f2 il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto \u00e8 annullabile solo se era viziata la volont\u00e0 di questo&#8221;. Si veda, inoltre, quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 1133 del 11\/02\/85: &#8220;Nei contratti conclusi dal rappresentante, sia nell&#8217;ipotesi di rappresentanza volontaria, sia in quella di rappresentanza legale, occorre avere riguardo per i vizi della volont\u00e0 che rendono annullabile il negozio, <u>agli stati soggettivi del rappresentante e non a quelli del rappresentato<\/u>.&#8221;\u00a0 D&#8217;altra parte, in caso di vizio della volont\u00e0 del <em>dominus<\/em> il problema di quali norme applicare non si porrebbe neanche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref86\" name=\"_edn86\">[86]<\/a> R. Borruso, <em>op. cit.<\/em>, Tomo II, pag. 265.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref87\" name=\"_edn87\">[87]<\/a> Il problema si pone esclusivamente per i contratti telematici, in quanto non sembra siano ravvisabili questioni sul luogo di conclusione nel caso in cui le parti si siano incontrate fisicamente per stipulare un contratto digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref88\" name=\"_edn88\">[88]<\/a> La presunzione di conoscenza \u00e8 stabilita dall&#8217;articolo 1335 c.c. secondo il quale &#8220;La proposta, l&#8217;accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all&#8217;indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell&#8217;impossibilit\u00e0 di averne notizia.&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref89\" name=\"_edn89\">[89]<\/a> L&#8217;articolo 1336 c.c. stabilisce che &#8220;l&#8217;offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione \u00e8 diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref90\" name=\"_edn90\">[90]<\/a> Per una distinzione tra i vari strumenti telematici di conclusione del contratto si veda quanto detto nelle note nn\u00b0 67 e 68. Per un approfondito esame della validit\u00e0 probatoria dell&#8217;e-mail si veda in particolare quanto da me affermato nella. nota n\u00b068.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref91\" name=\"_edn91\">[91]<\/a> Possiamo considerare come contratti conclusi per mezzo del telefono tutti quei negozi giuridici stipulati utilizzando strumenti telematici in grado di garantire a due o pi\u00f9 soggetti di comunicare tra di loro, oralmente o per iscritto, in diretta, <em>rectius<\/em> contemporaneamente (<em>i.e. <\/em>videoconferenza, ICQ\u2026)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref92\" name=\"_edn92\">[92]<\/a> Cass., Sez. Un., 14 luglio 1994, n. 6581.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref93\" name=\"_edn93\">[93]<\/a> Possiamo considerare come contratti conclusi per mezzo della posta tutti quei negozi giuridici stipulati utilizzando strumenti telematici non idonei a permettere un dialogo in diretta tra le parti (<em>i.e.<\/em> e-mail). Giova qui osservare che pur essendo i messaggi di posta elettronica rapidissimi tra l&#8217;invio e la risposta deve sempre intercorrere un certo lasso di tempo, cosa che non accade invece per i sistemi istantanei. Per quanto tale periodo possa essere breve non sar\u00e0 mai possibile paragonarli ai cd sistemi di chat (ICQ, IRC\u2026). Utilizzando questi sistemi \u00e8 possibile leggere quello che la controparte scrive immediatamente, carattere per carattere senza dover attendere la spedizione del messaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref94\" name=\"_edn94\">[94]<\/a> Cass., Sez. Un., 15 marzo 1989, n. 1283.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref95\" name=\"_edn95\">[95]<\/a> Sembra che una tale interpretazione possa ritenersi avallata dalla sentenza n. 1032 del 2\/2\/91, in cui la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che &#8220;La conclusione del contratto &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1327, primo comma, codice civile &#8211; nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l&#8217;esecuzione senza la preventiva risposta dell&#8217;accettante presuppone non solo sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del proponente, natura dell&#8217;affare, usi), ma anche la puntuale conformit\u00e0 dell&#8217;esecuzione alla proposta, con la conseguenza che, ove quest&#8217;ultima condizione faccia difetto, non \u00e8 applicabile la norma predetta ma quella generale di cui al quinto comma dell&#8217;art. 1326 codice civile. secondo la quale &#8220;una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta&#8221;, la quale, affinch\u00e9 possa ritenersi raggiunto l&#8217;accordo delle parti e perfezionato il contratto, deve essere accettata dall&#8217;originario proponente anche mediante un comportamento concludente.(Nella specie, alla stregua del principio suesposto, la Suprema Corte ha ritenuto, con riferimento ad un rapporto di agenzia, che la consegna ai clienti, effettuata dal preponente, di quantitativi di merci inferiori a quelli risultanti dagli ordini, trasmessi dall&#8217;agente, non concretasse un inizio di esecuzione, ai sensi dell&#8217;art. 1327, primo comma, codice civile, dei contratti promossi dall&#8217;agente medesimo, configurandosi tale ridotta consegna come modifica della proposta di cui alla &#8220;copia-commissione&#8221;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref96\" name=\"_edn96\">[96]<\/a> Si osservi che, in seguito all&#8217;abrogazione degli artt.2, 3, 4 cpc effettuata dalla legge n.218 del 1995, stabilire dove il contratto \u00e8 stato concluso non ha pi\u00f9 rilevanza, ai fini del diritto internazionale privato, per stabilire se il giudice italiano ha o meno giurisdizione sulla questione. La legge 218\/95, all&#8217;articolo 57, stabilisce che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975. La legge 975\/84 stabilisce all&#8217;articolo 3, primo comma, che &#8220;il contratto \u00e8 regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev&#8217;essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso&#8221; ed all&#8217;articolo 4, primo comma, &#8220;nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell&#8217;art. 3, il contratto \u00e8 regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento pi\u00f9 stretto&#8221; per poi specificare al secondo comma che &#8220;si presume che il contratto presenti il collegamento pi\u00f9 stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref97\" name=\"_edn97\">[97]<\/a> Articolo 1336, primo comma, del Codice Civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref98\" name=\"_edn98\">[98]<\/a> Si veda Cass., Sez. Un., 09 giugno 1997, n. 5139. La Corte ha, infatti, affermato: &#8220;La conclusione del contratto nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l&#8217;esecuzione da parte del destinatario della proposta <u>si verifica solo nelle ipotesi tassative di cui all&#8217;art. 1327 cod. civ.<\/u> Tuttavia, quando, non vertendosi in una di dette ipotesi, il contratto viene eseguito a prescindere dalla risposta e successivamente viene dato avviso dell&#8217;avvenuta esecuzione, pur nella convinzione che tale dichiarazione configuri l&#8217;avviso di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1327 cod. civ., tale avviso pu\u00f2 assumere, in presenza di elementi univoci, il valore di accettazione della proposta, stante il fondamentale principio di conservazione del contratto, di cui all&#8217;art. 1367 cod. civ. (Nella specie, la Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto, in riferimento all&#8217;art. 4, n. 1, codice di procedura civile &#8211; applicabile alla controversia, iniziata prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 -, il contratto concluso non gi\u00e0 nel luogo dell&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione, in difetto dei presupposti di cui all&#8217;art. 1327 codice civile, ma nel luogo in cui il proponente aveva ricevuto la comunicazione relativa all&#8217;avvenuta esecuzione).&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref99\" name=\"_edn99\">[99]<\/a> Un tipico esempio di offerta telematica al pubblico pu\u00f2 considerarsi l&#8217;esposizione all&#8217;interno di un sito Internet di determinati prodotti, acquistabili direttamente on-line tramite una cliccata sulla relativa icona. Il discorso si complica notevolmente se, invece della semplice cliccata, all&#8217;acquirente viene richiesto di spedire un&#8217;e-mail per richiedere la merce. L&#8217;acquirente potrebbe, infatti, richiedere anche del materiale non presente sul catalogo virtuale. Potremmo forse ritenere la scritta &#8220;<strong>e molto altro!<\/strong>&#8221; che spesso compare all&#8217;interno di questi siti come un&#8217;offerta al pubblico implicita? Personalmente non lo credo, mentre sono convinto che in tale situazione saremmo di fronte ad una fattispecie mista; parleremo pertanto di offerta al pubblico per la parte del messaggio relativo ai prodotti esposti in vetrina, mentre faremo riferimento all&#8217;articolo 1327 inerentemente a quei prodotti che pur non essendo esposti al pubblico l&#8217;acquirente ha ugualmente, tentato?, di acquistare. Per questi ultimi il contratto potr\u00e0 dirsi concluso soltanto nel momento in cui, ma sarebbe pi\u00f9 corretto dire se, il venditore provveder\u00e0 a dare inizio alla propria prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref100\" name=\"_edn100\">[100]<\/a> Della stessa opinione sembra essere A.M. Gambino, <em>op. cit.<\/em>, pag.145 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref101\" name=\"_edn101\">[101]<\/a> Pertanto o il proponente ha richiesto l&#8217;immediata esecuzione o la prevedono gli usi o la natura dell&#8217;affare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref102\" name=\"_edn102\">[102]<\/a> Vista l&#8217;importanza dell&#8217;argomento \u00e8 opportuno trattarne in separata sede, limitandoci qui a fare un semplice cenno della questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ednref103\" name=\"_edn103\">[103]<\/a> A questo proposito si consideri che in base a quanto affermato dall&#8217;articolo 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva 84\/450\/CEE, per <strong>pubblicit\u00e0 <\/strong>deve intendersi &#8220;qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi&#8221; (lettera a) e per <strong>pubblicit\u00e0 ingannevole<\/strong> deve intendersi &#8220;qualsiasi pubblicit\u00e0 che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali \u00e8 rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cIl contratto digitale\u201d Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in \u00abil diritto dell&#8217;informazione e dell&#8217;informatica\u00bb, anno XV, fasc.3, 1999, pag.673ss Sommario: -1. 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