{"id":199,"date":"2017-11-08T12:38:55","date_gmt":"2017-11-08T11:38:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/?p=199"},"modified":"2017-11-12T11:56:47","modified_gmt":"2017-11-12T10:56:47","slug":"2001-domainname","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/blog\/2017\/11\/2001-domainname\/","title":{"rendered":"2001 &#8211; La tutela del nome in rete"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in \u00ab<em>rassegna giuridica umbra<\/em>\u00bb, anno 2001, 1-2, pag.443ss<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sommario: 1. Il diritto al nome \u20152. Internet e i nomi a dominio \u20153. Domain grabbing e cybersquatting \u20154. La tutela giudiziaria del nome a dominio \u20155. Domain grabbing \u20156. Cybersquatting<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il nostro ordinamento tutela l\u2019essere umano attraverso molteplici strumenti, privatistici e pubblicistici<sup>1<\/sup>, sotto tutti i numerosi aspetti che lo contraddistinguono e lo caratterizzano.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare si ricordano i \u00ab<em>diritti della personalit\u00e0<\/em>\u00bb, o \u00ab<em>diritti personalissimi<\/em>\u00bb, che, assoluti ed indisponibili, riguardano i principali aspetti della vita dell\u2019individuo e, in alcuni casi (<em>i.e.<\/em> diritto al nome, diritto all\u2019immagine\u2026.), della persona giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pu\u00f2, d\u2019altra parte, negarsi che, come da altri affermato<sup>2<\/sup>, il nome sia un comune mezzo del linguaggio, atto a designare qualunque ente sensibile o pensabile, e non soltanto l&#8217;ente che \u00e8 persona; ma d&#8217;altra parte, \u00e8 pur vero che esso acquista particolare importanza sociale e giuridica in quanto serve alla designazione, alla identificazione della persona: ed a questo significato si \u00e8 dimostrato aderente il diritto obiettivo, a partire da tempi remoti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Diritto, infatti, tutela il \u00ab<em>diritto all\u2019individualit\u00e0<\/em>\u00bb che viene in considerazione soprattutto in relazione alla tutela del <em>diritto al nome<\/em>, ovvero la possibilit\u00e0 offerta alla \u00ab<em>persona a cui si contesti il diritto all\u2019uso del proprio nome o <\/em><em>che possa risentire pregiudizio dall&#8217;uso che altri indebitamente ne faccia, di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni<\/em>\u00bb<sup>3<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nome, composto da prenome e cognome, viene attribuito secondo criteri legali stabiliti caso per caso dal legislatore; in base al nostro ordinamento ad un individuo viene, di norma, attribuito il cognome del padre, secondo una profonda tradizione giuridica che risale al diritto di famiglia romanistico<sup>4<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nome \u00e8, quindi, segno emblematico della persona, che, grazie ad esso, trova la possibilit\u00e0 di identificarsi nell\u2019ambito della collettivit\u00e0<sup>5<\/sup>, ma \u00e8 anche un segno di possesso<sup>6<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare evidente, <em>ictu <\/em>oculi, che l\u2019uomo pu\u00f2 attuare la propria personalit\u00e0 anche attraverso altri mezzi, ma non vi possono essere dubbi che il nome costituisca uno strumento particolarmente importante di tale attuazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Basti riflettere sulla circostanza che nella vita di relazione esso costituisce lo strumento principe di individuazione delle persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I ripetuti interventi in materia, da parte della Corte Costituzionale<sup>7<\/sup> rappresentano una precisa ed autorevole testimonianza dell\u2019importanza che la questione del diritto al nome assume nel nostro ordinamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Consulta, ha affermato<sup>8<\/sup> che il cognome \u00ab<em>gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalit\u00e0; tutela che \u00e8 di rilievo costituzionale perch\u00e9 il nome, che costituisce il primo e pi\u00f9 immediato elemento che caratterizza l&#8217;identit\u00e0 personale, \u00e8 riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto dall&#8217;art. 2 della Costituzione. D&#8217;altra parte il diritto all&#8217;identit\u00e0 personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana sicch\u00e9 la sua lesione integra la violazione dell&#8217;art. 2 citato<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore, ben consapevole dell\u2019importanza della questione, ha garantito alla persona (fisica o giuridica) che possa risentire pregiudizio dall&#8217;uso che altri faccia del proprio nome concreti strumenti di tutela che si configurano nell\u2019<em>actio <\/em>inibitoria, volta a far cessare l\u2019uso illegittimo del nome, e <em>nell\u2019actio <\/em>risarcitoria, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti<sup>9<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tutela del diritto al nome viene, quindi, garantita mediante l\u2019<em>actio inibitoria<\/em><sup>10<\/sup> che si traduce in un divieto giudiziale, rivolto a colui che utilizza illecitamente il nome oggetto di controversia, per bloccare detto utilizzo e ripristinare lo <em>status quo ante<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, \u00e8 possibile consultare una ricca serie di massime giurisprudenziali formatasi nel corso degli anni,<sup>11<\/sup> anche in seguito ai giudizi instaurati da soggetti che hanno visto il proprio nome attribuito a personaggi di fantasia, in film, romanzi o rappresentazioni teatrali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, ricca di significato \u00e8 la decisione 2426 del 07 marzo 1991 con cui la Suprema Corte ha affermato \u00ab<em>La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all&#8217;uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilit\u00e0 di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell&#8217;art. 7 cod. civ., \u00e8 duplice e si risolve nella facolt\u00e0 di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria &#8211; non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla restitutio in integrum, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione &#8211; non \u00e8, tuttavia, sufficiente l&#8217;illegittimit\u00e0 della condotta dell&#8217;agente, essendo necessario, perch\u00e9 sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ., e quindi il dolo o la colpa dell&#8217;autore della violazione<\/em>\u00bb ed ancora \u00a0\u00abp<em>erch\u00e9 si faccia luogo alla tutela prevista dall&#8217;art. 7 cod. civ. non \u00e8 necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l&#8217;uso indebito di solo una parte del cognome pu\u00f2 costituire elemento sufficiente per ottenere &#8211; nel concorso degli altri requisiti &#8211; l&#8217;inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotata di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, pi\u00f9 in generale, esiste una condizione di confondibilit\u00e0 con riferimento all&#8217;ambiente, al luogo, all&#8217;attivit\u00e0 o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L&#8217;accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito circa la funzione individualizzante della parte del cognome usurpata \u00e8 incensurabile in sede di legittimit\u00e0, ove sia congruamente e correttamente motivato<\/em>\u00bb<sup>12<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li>In seguito alla diffusione del mezzo internet, nonch\u00e9 alla diffusione dell\u2019informatica di massa, nuove problematiche sono sorte in merito alle questioni relative al diritto al nome.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la diffusione di Internet come nuovo mezzo di comunicazione ha reso pi\u00f9 concreta l\u2019esigenza di individuare in uno spazio web uno specifico soggetto, rendendo le omonimie fonte inesauribile di controversie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 deve aggiungersi la necessit\u00e0 di impedire facili confusioni, non sempre involontarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prima di procedere alla disamina della questione, \u00e8 necessario soffermarsi per chiarire, sia pure molto rapidamente, il significato del termine \u00abnome a dominio\u00bb ed il perch\u00e9 della sua importanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>In primis<\/em> osserviamo che nella rete <em>internet,<\/em> ogni <em>computer<\/em>, \u00e8 individuato ed individuabile attraverso un numero identificativo conosciuto con la sigla \u00ab<em>IP<\/em><sup>13<\/sup>\u00bb; tuttavia, data la struttura dell\u2019indirizzo IP, utilizzarlo per accedere ad una macchina ed attivare i relativi servizi sarebbe risultato piuttosto macchinoso e disagevole, per non dire assolutamente impossibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per semplificare, dato che \u00e8 pi\u00f9 agevole ricordare un nome piuttosto che un numero, si \u00e8 deciso di risolvere il problema permettendo di associare un nome ad ogni IP.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un sistema di re-indirizzamento consente poi di individuare le macchine presenti in rete attraverso l\u2019associazione univoca \u00ab<em>IP \u2013 nome<\/em>\u00bb, indipendentemente dalle funzioni che svolgono. Questo sistema prende il nome di <em>DNS<\/em><sup>14<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per raggiungere tale risultato l\u2019intera rete <em>internet<\/em> \u00e8 stata suddivisa in settori denominati <em>domini<\/em> che possono essere di vari livelli, gerarchicamente strutturati. I <em>domini<\/em> di primo livello, sono gerarchicamente superiori, e sono individuati da un nome seguito da un suffisso che varia a seconda del tipo di dominio ovvero della sua collocazione geografica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I <em>domini<\/em> europei di primo livello sono quasi sempre <em>domini <\/em>di tipo geografico, \u00ab.it\u00bb per Italia, \u00ab.fr\u00bb per Francia, \u00ab.uk\u00bb per l\u2019Inghilterra\u2026 mentre<em> n<\/em>egli Stati Uniti, dove \u00e8 nata e si \u00e8 diffusa Internet, in alternativa ai <em>domini<\/em> geografici, vengono utilizzati <em>domini<\/em> che identificano la natura dei singoli fornitori di servizi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione potremmo imbatterci in <em>domini <\/em>del tipo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-com\u00a0\u00a0 per organizzazioni commerciali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-edu\u00a0\u00a0 che sta per universit\u00e0 ed enti di ricerca;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-gov\u00a0\u00a0 per enti governativi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-mil\u00a0\u00a0\u00a0 per enti militari;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-net\u00a0\u00a0\u00a0 per organizzazioni di supporto e di gestione della rete;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-org\u00a0\u00a0\u00a0 per organizzazioni ed enti di diritto privato non rientranti nelle categorie precedenti, come enti privati <em>non-profit<\/em>, associazioni, organizzazioni non governative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si \u00e8 precedentemente affermato che, con il sistema di indirizzamento <em>DNS<\/em>, ogni <em>computer <\/em>ha un nome, ma in effetti \u00e8 pi\u00f9 corretto ricordare che il nome \u00e8 soltanto simbolico (e non necessariamente unico) in quanto ogni macchina della rete \u00e8 raggiungibile grazie al numero che la identifica inequivocabilmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019indirizzamento \u00e8, quindi, sostanzialmente numerico, ma viene tradotto con il sistema <em>DNS<\/em> in alfabetico al fine di consentire un\u2019immediata ed intuitiva memorizzazione<sup>15<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Possiamo, quindi, definire il <em>nome a dominio <\/em>come quella combinazione alfanumerica di caratteri che individua in maniera certa ed univoca un determinato servizio o <em>host<\/em> e soltanto quello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ogni risorsa di rete, <em>computer, file<\/em> o programma, infatti, ha una sua residenza fisica<sup>16<\/sup>, definita <em>URL<\/em><sup>17<\/sup> che deve essere conosciuta dai nostri programmi <em>client <\/em>per essere raggiunta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019indirizzo completo di un <em>file<\/em> o di un <em>host<\/em> va inserito nel campo previsto dal programma utilizzato (<em>i.e. browser<\/em>) nel rispetto di alcune regole generali contemplate per la compilazione degli indirizzi dei vari servizi presenti in Internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<em>URL<\/em> ha una sintassi che, nella sua forma minima comprende almeno due parti: <em>tiposervizio:\/\/nomehostcomputer.suffisso<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi l\u2019<em>URL<\/em> \u00e8 composta da una prima parte indicativa del tipo di servizio (<em>server HTTP, FTP, TELNET<\/em>, etc.) e da una seconda parte che fornisce il nome dell\u2019<em>host<\/em> su cui si trova il <em>file<\/em> cercato, solitamente il nome del dominio, ma esprimibile anche in forma IP numerica. In realt\u00e0 esiste sempre anche una terza parte che indica nome, posizione ed eventuale estensione del <em>file<\/em> o del <em>computer<\/em> a cui ci si riferisce, ma tale terza parte \u00e8 ininfluente ai fini del nostro discorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella scelta e nella formazione del nome a dominio \u00e8 necessario seguire alcune regole convenzionali, che lasciano alla libera scelta di colui che effettua la registrazione (<em>registrant<\/em>) l&#8217;indicazione di una parte soltanto del <em>domain name<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tralasciando, infatti, il prefisso<sup>18<\/sup>, insignificante ai fini della registrazione, ed il suffisso, che, come visto in precedenza, deve necessariamente corrispondere a una sigla predefinita, colui che effettua la registrazione pu\u00f2 scegliere esclusivamente il cuore del nome a dominio, ovvero quella sigla alfanumerica alla quale deve riconoscersi capacit\u00e0 distintiva<sup>19<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuor di metafora il Ministero di Giustizia, nel caso dell\u2019esempio precedente, ha potuto scegliere esclusivamente di inserire il termine \u00ab<em>giustizia<\/em>\u00bb prima del suffisso \u00ab<em>.it<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio tale aspetto rappresenta il punto nodale della questione: l\u2019indicazione, infatti, non \u00e8 completamente libera in quanto, necessariamente, risente della conformazione tecnica della rete Internet che, per sua stessa natura, non pu\u00f2 assolutamente permettere l\u2019esistenza di due <em>nomi a dominio<\/em> identici<sup>20<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 chiaro, infatti, che se il nome a dominio si affianca all&#8217;indirizzo IP, mascherandolo agli occhi dell&#8217;operatore, deve necessariamente presentarne le stesse caratteristiche prima fra tutte unicit\u00e0 ed esclusivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio in virt\u00f9 di tale esigenza, si \u00e8 resa necessaria l\u2019individuazione e la creazione di regole e meccanismi in grado di regolamentare a livello mondiale l&#8217;assegnazione e la gestione dei nomi a dominio, in modo da garantirne unicit\u00e0 ed esclusivit\u00e0<sup>21<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Tale meccanismo consiste nell&#8217;individuazione di un&#8217;organizzazione a ci\u00f2 preposta, che, a livello internazionale, \u00e8 rappresentata dalla Internet Assigned Numbers Authority<sup>22<\/sup> e che, a livello locale, si articola in varie Naming Authorities, una per ogni nazione, le quali vedono circoscritto il loro campo di azione alla gestione del country code di riferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad ogni Naming Authority si affianca poi una Registration Authority con il compito di intervenire nella fase operativa e presiedere al rilascio della registrazione lasciando alla Naming Athority l\u2019onere di occuparsi della regolamentazione tecnica e di stabilire le regole a cui ci si dovr\u00e0 attenere nella formazione del nome a dominio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio su cui si basa tutto il meccanismo della registrazione \u00e8 estremamente semplice e si riassume nella formula \u00ab<em>prior in tempore, potior in iure<\/em>\u00bb, secondo cui <em>qualsiasi<\/em> <em>domain name<\/em> \u00e8 liberamente registrabile, eccezion fatta per alcuni domini che vengono per ci\u00f2 detti riservati<em>,<\/em> purch\u00e9 nessun altro abbia gi\u00e0 provveduto alla registrazione e, quindi, il nome non coincida con un altro gi\u00e0 registrato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, dunque, di un criterio esclusivamente cronologico che affida alla Registration Authority un mero controllo di natura tecnica, restando ad essa estranea qualunque valutazione in merito alla liceit\u00e0 della richiesta effettuata dal <em>registrant<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione appare evidente che \u00e8 ben possibile la registrazione di un nome a dominio che, sebbene correttamente attribuito da un punto di vista tecnico, vada a configurare, a seconda dei casi, un atto lesivo del diritto al nome, un atto di concorrenza sleale oppure un illecito in base a quanto disposto dalla legge marchi<sup>23<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pensi, infatti, ad un personaggio o ad un marchio famoso, in grado di attirare, sia pure solo per analogia, una grande quantit\u00e0 di \u00abcontatti\u00bb ad un determinato sito, che, magari, contiene tutt\u2019altro argomento ovvero ospita la <em>home page<\/em> di un concorrente che in questo modo compie atti di concorrenza sleale<sup>24<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Appare evidente, <em>ictu oculi<\/em>, l\u2019esigenza di offrire ai soggetti, vittime di tale pratica, che si trovano coinvolti in simili controversie delle rapide forme di tutela.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li>Prima di procedere oltre corre l\u2019obbligo di soffermarci sui due atti che sempre pi\u00f9 spesso vengono posti in essere in relazione ai nomi a dominio: il <em>domain grabbing<\/em> ed il <em>cybersquatting<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entrambi, come la gran parte dei termini che hanno per oggetto l\u2019informatica, hanno origine anglosassone ed entrambi indicano un atto illecito che \u00e8 identificabile con la registrazione di un nome a dominio su cui non si ha alcun diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dove sta allora la differenza? Parte della dottrina sostiene che non vi \u00e8 alcuna differenza nei due atti, identificandoli <em>tout court <\/em>con la pratica, illecita, di registrare, abusivamente, uno o pi\u00f9 nomi a dominio aventi una denominazione simile o corrispondente ad un marchio registrato ovvero ad una denominazione di una societ\u00e0, di un ente, di una persona esistente e, spesso, dotato di una certa notoriet\u00e0 presso il pubblico degli utenti e consumatori in modo da trarre vantaggio, economico o di immagine, da una simile operazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altra dottrina sostiene, invece, che vi \u00e8 un\u2019intrinseca differenza tra le due pratiche andando a identificare il <em>cybersquatting<\/em> con la pratica di \u00ab<em>occupare<\/em>\u00bb un nome a dominio, non ancora registrato, per poi lucrare rivendendolo a chiunque ne abbia interesse ed il <em>domain name grabbing<\/em> con la prassi di registrare un nome a dominio legato al nome di un personaggio famoso, di una societ\u00e0 o simili al fine di trarre un vantaggio illecito dalla confusione che un simile nome potrebbe generare nel pubblico e nei consumatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 evidente, infatti, che l\u2019assonanza di un dominio ad un nome noto potrebbe facilmente indurre i navigatori a collegarsi a quel determinato sito sperando di trovarvi informazioni su quel determinato soggetto trovandovi invece tutt\u2019altro genere di informazioni o, addirittura il materiale di un diretto concorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alternativa il \u00ab<em>domain grabber<\/em>\u00bb si presenta alla societ\u00e0 o al personaggio interessato offrendosi di cedere il nome a dominio in cambio di una certa somma di denaro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, al di l\u00e0 delle problematiche legate alla scelta terminologica, che pure si rivela importante al fine della precisa identificazione delle differenti tipologie di illecito, <em>cybersquatting<\/em> o <em>domain name grabbing<\/em>, sembra qui opportuno riflettere soprattutto sulle opportunit\u00e0 di tutela giudiziaria che si offrono al cittadino quando la registrazione di un <em>domain name<\/em> incide in maniera diretta e immediata sui suoi diritti della personalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li>In Italia si sono verificati vari casi di \u00ab<em>domain grabbing<\/em>\u00bb che spesso hanno visto i soggetti interessati rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri interessi. Occorre qui specificare che detta tutela pu\u00f2 avvenire o ex articolo 7 c.c. ovvero in base alle disposizioni del Regio Decreto 929 del 21 giugno 1942, cd \u00ablegge marchi\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di procedere oltre \u00e8 bene ricordare alcuni punti fermi spesso ribaditi dalla prevalente dottrina<sup>25<\/sup> che si sforza di trovare un <em>trade d\u2019union<\/em> armonico tra il diritto privato ed Internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo punto da affrontare riguarda le regole di <em>naming<\/em>, ovvero quel complesso di norme che regola in maniera dettagliata la registrazione di un nome\u00a0 a dominio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dottrina<sup>26<\/sup> e giurisprudenza<sup>27<\/sup> prevalenti sono generalmente concordi nel ritenere che dette norme abbiano una valenza tecnico-organizzativa interna alla Rete ed agli enti che la rappresentano e che mai possano acquisire una validit\u00e0 <em>erga <\/em>omnes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, dunque, le Regole di naming possono essere considerate alla stregua di \u00abcondizioni generali di contratto\u00bb i cui contenuti hanno forza di legge tra le parti, ma che non possono vincolare in alcun modo i terzi, stante la chiara previsione del Codice Civile<sup>28<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un secondo aspetto molto dibattuto da dottrina e giurisprudenza \u00e8 la possibilit\u00e0 di identificare i nomi a dominio di aziende famose con i relativi segni distintivi assoggettandoli, nell&#8217;ambito del principio di unitariet\u00e0<sup>29<\/sup>, alle norme generali e speciali che regolano la materia del diritto industriale, ma vi \u00e8 anche chi sostiene che sia applicabile ai nomi a dominio soltanto la disciplina generale sugli atti di concorrenza sleale<sup>30<\/sup>. Si \u00e8 poi ritenuto di poter estendere ai nomi a dominio anche le leggi sul diritto d&#8217;autore e quelle che regolano il diritto al nome e all&#8217;identit\u00e0 personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tale proposito la giurisprudenza si \u00e8 ripetutamente espressa, andando ad individuare, volta per volta, gli elementi meritevoli di tutela relativamente ai <em>domain name<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio a tale proposito, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra la <em>vexata <\/em>quaestio della definizione dell\u2019illecito che, in precedenza, sembrava potersi trascurare. Pi\u00f9 precisamente \u00e8 stato suggerito<sup>31<\/sup> di modificare l\u2019approccio alla questione andando a considerare le conseguenze dell\u2019illecito valutando se la registrazione abusiva comporti delle conseguenze incidenti su aspetti di natura prevalentemente patrimoniale ovvero su aspetti prevalentemente legati ai diritti della personalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta individuato il bene leso sar\u00e0 possibile scegliere quale, tra le diverse tecniche di tutela, siano maggiormente appropriate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso, prevalenza degli aspetti patrimoniali, troveremo maggiori affinit\u00e0 con quella che \u00e8 la normativa sui marchi e la concorrenza sleale, in quanto l\u2019illecito, identificabile con il <em>domain grabbing<\/em><sup>32<\/sup>, si realizza con la registrazione di un dominio simile o uguale ad un segno distintivo altrui con lo scopo di generare confusione o ostacolare la legittima registrazione da parte del titolare del marchio, mentre nel secondo caso prevale il diritto alla riservatezza, al nome, alla reputazione, all&#8217;immagine, all&#8217;identit\u00e0 personale, fattispecie che potremmo ben definire <em>cybersquatting<\/em> (incidenza nella sfera personale)<sup>33<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La differenziazione non pu\u00f2 essere considerata un mero esercizio di stile in quanto rappresenta l\u2019unico modo per individuare gli strumenti pi\u00f9 idonei a tutelare il diritto che si assume essere stato leso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li>Parlando di <em>domain grabbing<\/em> non ci si pu\u00f2 esimere dalla disamina del problema relativo all\u2019identificazione del segno distintivo al quale assimilare il nome a dominio<sup>34<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">I segni pi\u00f9 accreditati sono stati, di volta in volta identificati nei vari elementi previsti dal codice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In uno dei primi casi di <em>domain grabbing<\/em><sup>35<\/sup> il Giudice ha ravvisato una similitudine tra <em>domain name<\/em> ed insegna affermando che \u00ab<em>non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere distintivo dell&#8217;utilizzazione del sito atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) con qualche apparente affini<\/em><em>t\u00e0 con la figura dell&#8217;insegna, in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l&#8217;imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nel caso in esame, il Giudice ha poi osservato come sussistesse confondibilit\u00e0 tra la denominazione adottata dalla resistente, \u00ab<em>Amadeus.it<\/em>\u00bb, e l\u2019insegna \u00a0\u00ab<em>Amadeus<\/em>\u00bb propria della ricorrente visto che \u00ab<em>la particella .it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell&#8217;elaboratore di cui il sito appartiene<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso il Tribunale di Milano ha dunque accolto la richiesta di inibitoria all&#8217;uso del termine <em>Amadeus<\/em> da parte della resistente nella denominazione del sito Internet ad essa riconducibile, riconoscendo la sussistenza sia del <em>fumus boni juris<\/em> sia del <em>periculum in mora<\/em> connesso alla prosecuzione della utilizzazione del dominio da parte della resistente<sup>36<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In altre occasioni si \u00e8, invece, assimilato il nome di dominio al marchio, con tutte le conseguenti sfumature.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, ci si \u00e8, di volta in volta, riferiti al marchio registrato<sup>37<\/sup> ed al\u00a0 marchio di fatto, notorio (equiparato al marchio registrato dall&#8217;art. 48 l.m.) e non notorio (di cui \u00e8 tutelato dall&#8217;art. 9 l.m. il preuso).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di particolare interesse si \u00e8 rivelato il procedimento relativo al dominio \u00ab<em>altavista.it<\/em>\u00bb che ha visto contrapporsi Compaq Computer SpA e ABX Sistemi Srl. Quest\u2019ultima aveva registrato il nome a dominio \u00ab<em>altavista.it<\/em>\u00bb, uguale al marchio \u00ab<em>Altavista<\/em>\u00bb di cui Compaq Computer SpA \u00e8 titolare a seguito di acquisto di azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ricorso ex articolo 700 codice procedura civile la Compaq SpA, affermava che detta denominazione, oltre a connotare i propri prodotti e servizi, rappresenta anche l&#8217;elemento distintivo dell&#8217;indirizzo di accesso ad uno dei pi\u00f9 potenti e versatili motori di ricerca presenti in Internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ricorrente lamentava che nell\u2019utilizzo del marchio Altavista da parte del resistente fosse ravvisabile un illecito utilizzo di marchio registrato idoneo a rappresentare un ingiusto profitto per l&#8217;utilizzatore abusivo con grave danno per la ricorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La resistente eccepiva, invece, che il nominativo Altavista.it era stato da lei coniato e registrato presso l\u2019authority competente per designare una pagina web creata per un cliente titolare di un\u2019azienda che operava sotto la stessa denominazione. La stessa sosteneva poi che si trattava esclusivamente del nome di uno <em>spazio-nome<\/em> che, alla stregua di un numero telefonico, aveva l\u2019unica funzione di permettere l\u2019accesso alla relativa pagina senza alcuna possibilit\u00e0 di interferire sulla riconoscibilit\u00e0 del marchio di cui era titolare la Compaq.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giudice accoglieva il ricorso inibendo alla societ\u00e0 ABX l\u2019utilizzo del marchio Altavista e, avverso detto provvedimento, la resistente proponeva reclamo insistendo sulla circostanza della fortuita omonimia tra la titolare della home page oggetto del sito ed il marchio registrato Altavista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Collegio, decidendo sul reclamo, osservava che il conflitto tra il marchio \u00abAltaVista\u00bb e l\u2019attivazione di una pagina denominata \u00abAltavista.it\u00bb da parte di ABX SISTEMI andasse risolto sia in termini di tutela del marchio, con riferimento a ogni illecito tentativo di contraffazione, imitazione, confusione, sia in termini di corretto funzionamento del meccanismo di accesso al sistema Internet, a livello mondiale e a livello locale. In particolare, in relazione alla problematica relativa alla tutela del marchio, il Collegio rilevava \u00ab<em>il tentativo posto in essere da ABX SISTEMI &#8211; operante a livello locale nel settore, informatico &#8211;\u00a0 di \u00abporsi sulla scia\u00bb del ben pi\u00f9 famoso software detenuto da COMPAQ. Tanto pu\u00f2 desumersi &#8211;\u00a0 quanto meno in termini di \u00abfumus\u00bb &#8211; dalla stessa struttura e dal testo della pagina \u00abAltavista.it\u00bb, con il suo richiamo alla \u00abpossibilit\u00e0 di accedere \u00e0 uno dei mag\u00adgiori indici web, con ben 30 milioni di pagine distribuite su 275.600 server e quattro milioni di articoli forniti da 8.000 gruppi d&#8217;informazione Use\u00adnet. Ogni giorno oltre 23 milioni di utenti visitano AltaVista\u00bb. Il richiamo alle enormi possibilit\u00e0 comunicative proprie di \u00abAltaVista\u00bb \u00e8 formulato &#8211; attraverso una implicita appropriazione di tale dimensione planetaria &#8211; in modo da far credere all&#8217;utente che l\u2019accesso ad \u00abuno dei maggiori indici web\u00bb sia una caratteristica peculiare del sito \u00abAltavista.it\u00bb. La situazione pu\u00f2 essere assimilata a quella di un modesto affittacamere, che si collochi sull\u2019ingresso di un albergo facente parte di una catena di hotel di lusso, cercando di convincere i clienti che la propria offerta partecipa del prestigio e delle caratteristiche del servizio adiacente<\/em>\u00bb<sup>38<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Interessante \u00e8 poi la riflessione fatta dal Collegio in relazione alla possibilit\u00e0 di una registrazione fatta in buona fede da un reale omonimo<sup>39<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, comunque, il Collegio ravvisava\u00a0 nel comportamento dell\u2019opponente \u00ab<em>un danno ingiusto e immediato, non facilmente n\u00e9 interamente riparabile<\/em>\u00bb ritenendo che l\u2019iniziativa di ABX SISTEMI integrasse in se stessa una appropriazione illecita del marchio \u00abAltavista\u00bb, realizzata attraverso l\u2019attivazione della pagina \u00abAltavista.it\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Collegio genovese si spingeva oltre rilevando come il risultato di tale attivit\u00e0, di per s\u00e9 illecita, non si limitasse esclusivamente al discredito o alla confusione frutto dell\u2019iniziativa, ma ravvisandone la pi\u00f9\u00a0 grave conseguenza nell&#8217;impedire al legittimo titolare del marchio la registrazione dello stesso come <em>domain name<\/em> presso la <em>Registration Authority<\/em><sup>40<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso veniva dunque accolto ed il Tribunale inibiva ad ABX SISTEMI s.r.l. l\u2019utilizzazione del marchio registrato \u00abAltaVista\u00bb, ordinava la cessazione di ogni ulteriore attivit\u00e0 di concorrenza sleale attraverso la registrazione del nome a dominio \u00abAltavista.it\u00bb presso la Registration Authority italiana nonch\u00e9 di attivarsi a proprie spese presso la Registration Authority per ottenere la cancellazione o l\u2019eliminazione dal sistema Internet di ogni riferimento al sito Web \u00abAltavista.it\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dubbi sorgono, da ultimo, in relazione all\u2019utilizzo di un marchio di fatto localmente notorio. Quest\u2019ultima sembrerebbe, infatti, una nozione inconciliabile con quelle che sono le caratteristiche della rete internet<sup>41<\/sup>. Nel caso di omonimia tra marchi di fatto localmente notori, nella fattispecie, tutt\u2019altro che remota, di registrazione dello stesso marchio di fatto come <em>domain name<\/em> da parte di uno degli utilizzatori, circostanza che escluderebbe la possibilit\u00e0 di utilizzo da parte di altri di quello stesso nome a dominio, dovrebbe prevalere la regola del \u00ab<em>first come, first served<\/em>\u00bb<sup>42<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"6\">\n<li>Ulteriori e differenti problemi sorgono in relazione all\u2019utilizzo, come nome a dominio, del nome di una persona nella fattispecie che precedentemente \u00e8 stata definita <em>cybersquatting<\/em> e che \u00e8 caratterizzata dalla sua incidenza nella sfera dei diritti soggettivi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio per tale ragione le tecniche di tutela devono necessariamente essere differenti. Il nome, infatti, non pu\u00f2 di certo essere assimilato al marchio e, spesso, tra chi usurpa il nome ed il titolare del diritto non pu\u00f2 neppure configurarsi l\u2019ipotesi di concorrenza sleale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 nonostante il <em>cybersquatting<\/em> va a violare i diritti attinenti la personalit\u00e0, cagionando vari danni al titolare del diritto, non ultimo il danno esistenziale<sup>43<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prescindendo dall\u2019utilizzo come marchio di un nome, fattispecie che cadendo sotto la disciplina della legge marchi<sup>44<\/sup> sembra essere sottratta al dominio del codice civile, concentriamo qui la nostra attenzione sull\u2019utilizzo di un nome di persona come <em>domain name<\/em> e sulle azioni che l\u2019ordinamento concede al legittimo titolare del diritto per tutelare i propri interessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale tutela non risente dei limiti oggettivi, merceologici o di attivit\u00e0, o soggettivi, qualifica di imprenditore o concorrente che porta lo stesso nome, che in un qualche modo limitano la portata e l\u2019efficacia della legge marchi, ma agisce sotto un diverso profilo<sup>45<\/sup>: si dovr\u00e0 verificare la compatibilit\u00e0 dei valori tutelati dai diritti della personalit\u00e0 con quelli propri dell&#8217;iniziativa economica privata &#8211; quale senz&#8217;altro pu\u00f2 essere la registrazione di un <em>domain name<\/em> &#8211; o con la manifestazione del pensiero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi l&#8217;azione inibitoria e\/o risarcitoria risulterebbe esperibile solo nel momento in cui l&#8217;utilizzo del nome come <em>domain name <\/em>sia in qualche modo idoneo, a determinare un qualche pregiudizio, diretto o indiretto, al legittimo titolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo si osserva come la registrazione di un nome altrui come indirizzo telematico possa costituire una violazione non soltanto del diritto di utilizzazione dello stesso da parte del legittimo titolare, ma anche di altri diritti della personalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pensi, a titolo di esempio, al diritto alla riservatezza, spesso vissuto come \u00abdiritto all\u2019oblio\u00bb<sup>46<\/sup> che ben potrebbe essere leso dalla creazione di un sito web registrato con il nome di una persona e contenente informazioni su quello stesso soggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo il nome di un personaggio televisivo potrebbe essere utilizzato come \u00abspecchietto per le allodole\u00bb di un sito web che potrebbe ben risultare lesivo del suo onore e della sua reputazione: si pensi ai non rari casi in cui siti web registrati con il nome e cognome di attrici famose contenevano poi immagini pornografiche generando nel visitatore il dubbio che le foto riguardassero proprio quei soggetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Preso dunque atto che vi \u00e8 una problematica in materia occorre analizzare le soluzioni offerte dal legislatore al privato cittadino per tutelare il proprio nome in caso di uso abusivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tutela del diritto in sede giudiziale \u00e8 affidata principalmente allo strumento dell\u2019<em>actio inibitoria<\/em> prevista dall\u2019articolo 7 c.c. ed applicabile ad ogni illecito utilizzo di un nome altrui che arrechi un pregiudizio al legittimo titolare<sup>47<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019effettivit\u00e0 del pregiudizio assume rilevanza esclusivamente in sede di valutazione dei danni al fine di ottenerne il risarcimento<sup>48<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale azione, priva di un carattere eccezionale<sup>49<\/sup> e di natura preventiva, in quanto volta ad impedire eventuali pregiudizi al titolare del diritto attraverso l\u2019indebito utilizzo del nome, \u00e8 stata, di volta in volta, applicata anche ad altri diritti della persona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<em>actio inibitoria<\/em> risponde, infatti, ad un generale principio dell&#8217;ordinamento giuridico, tendente ad attribuire una tutela il pi\u00f9 possibile rapida e diretta ai diritti della persona cercando di agevolare il ripristino dello <em>status quo <\/em>antecedente alla violazione attraverso vari strumenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In accordo con altra dottrina \u00e8 possibile affermare che detta azione rappresenta la sanzione ideale dell&#8217;illecito comportando in <em>primis <\/em>l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 lesiva e, solo in subordine, la <em>restituito in integrum<\/em> attraverso il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 basata sul presupposto della semplice commissione del fatto, lesivo o potenzialmente lesivo, e, dunque, non esige alcuna indagine in merito all\u2019eventuale presenza di dolo o colpa nella condotta del soggetto agente rinviando queste indagini al giudizio per il risarcimento del danno ove sar\u00e0 necessario appurare, perch\u00e9 sussista un danno risarcibile, la sussistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, quindi, il dolo o la colpa dell\u2019autore della violazione<sup>50<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 stato osservato<sup>51<\/sup> che questa forma di tutela incontra nel nostro ordinamento delle difficolt\u00e0 di attuazione da mettere in relazione a due circostanze: l&#8217;assoluta prevalenza di cui ha sempre goduto la funzione repressiva, forma di tutela che interviene <em>ex post<\/em> a rimuovere le conseguenze della violazione e l&#8217;egemonia del modello risarcitorio a fronte della reintegrazione in natura della situazione alterata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia concreti passi si stanno muovendo in questa direzione, probabilmente anche in ragione della sempre maggior diffusione dello strumento Internet, che, per sua stessa natura, \u00e8 idoneo a far notevolmente aumentare i rischi in materia di <em>cybersquatting<\/em><sup>52<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corre comunque l\u2019obbligo di osservare che tra le maglie del codice civile e dell\u2019ordinamento in generale non mancano certo gli strumenti di tutela per i diritti della persona, senza necessit\u00e0 di nuove leggi, regolamenti o enti di controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione si osserva che nel regolamento di attuazione dei nomi a dominio della Registration Authority italiana \u00e8 stato espressamente previsto la possibilit\u00e0 di sospendere l\u2019assegnazione di un nome a dominio per un ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la revoca dell\u2019assegnazione in forza di sentenza passata in giudicato e la possibilit\u00e0 di un trasferimento diretto del dominio in capo al legittimo titolare<sup>53<\/sup>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ad\u00ad<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 La Corte Costituzionale, Sentenza 24 gennaio 1994, n.13, ha testualmente affermato \u00abomissis 5.1. <em>Ci\u00f2 posto, \u00e8 certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l&#8217;art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all&#8217;identit\u00e0 personale.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Si tratta &#8211; come efficacemente \u00e8 stato osservato &#8211; del diritto ad essere s\u00e9 stesso, inteso come rispetto dell&#8217;immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l&#8217;individuo.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>L&#8217;identit\u00e0 personale costituisce quindi un bene per s\u00e9 medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno \u00e8 riconosciuto il diritto a che la sua individualit\u00e0 sia preservata.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>5.2. Tra i tanti profili, il primo e pi\u00f9 immediato elemento che caratterizza l&#8217;identit\u00e0 personale \u00e8 evidentemente il nome &#8211; singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione &#8211; che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ora, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l&#8217;interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile \u00e8 soddisfatto allorch\u00e9 sia rettificato l&#8217;atto riconosciuto non veritiero.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell&#8217;interesse pubblico che questi mantenga il nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Del resto, l&#8217;eventualit\u00e0 che il cognome possa essere diverso dalla paternit\u00e0 accertata non e&#8217; un&#8217;ipotesi estranea all&#8217;ordinamento: essa \u00e8 gi\u00e0 prevista al secondo comma dell&#8217;art. 262 del codice civile, il quale consente al figlio tardivamente riconosciuto dal padre di scegliere se conservare o meno il cognome originario, nonostante il riconoscimento sia rispondente a verit\u00e0; con ci\u00f2 tutelando proprio il diritto del soggetto all&#8217;identit\u00e0 personale fino a quel momento posseduta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>5.3. In breve, accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi gi\u00e0 gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Da qui l&#8217;esigenza di protezione dell&#8217;interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell&#8217;ambiente ove vive. La stessa tutela (art. 9 del codice civile) dello pseudonimo non ha altra ragione, ed anche la norma prima citata (art. 262, 2\u00b0 comma, del codice civile) ha alla base l&#8217;esplicito riconoscimento del pregiudizio che la dismissione del cognome, cui il soggetto sia costretto, comporterebbe.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Sotto questo aspetto anche la disciplina dello scioglimento del matrimonio per divorzio prende in considerazione &#8211; tra gli altri &#8211; tale interesse in quanto non preclude la conservazione alla donna del cognome del marito (pur se la regola e&#8217; la perdita del cognome aggiunto), potendo il Tribunale autorizzare la donna che ne faccia richiesta a mantenerlo, aggiunto al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela<\/em>.omissis\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2 De Cupis A., I diritti della personalit\u00e0, Giuffr\u00e8, Milano, 1982; Cassano G., Cybersquatting e tutele, studiocelentano.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3 Codice Civile, art. 7.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4 Il diritto romano era fondato sulla figura del <em>pater familias<\/em>, <em>dominus<\/em> assoluto nonch\u00e9 unico soggetto portatore di diritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5 Afferma Cicerone, <em>De Inventione<\/em>, I, 24, \u00ab<em>Nomen est quod unicuique personae datur, quo suo quaeque proprio et certo vocabulo appellatur<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6 Genesi 2, 19 \u00ab<em>Allora il Signore Dio plasm\u00f2 dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall\u2019uomo per vedere come li avrebbe chiamati<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7 <em>Infra multis<\/em> si ricorda Corte Cost., Sent. 24 gennaio 1994 n.13; Id., 23 luglio 1996 n.297; Id. 07 maggio 2001 n.120.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8 Corte Cost., Sent. 24 gennaio 1994, n.13, in tal senso si veda anche Corte Cost., Sent.07 maggio 2001, n.210: \u00ab\u2026<em>Nel caso in esame, non solo l\u2019interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si \u00e8 radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicch\u00e9 precludere all\u2019adottato la possibilit\u00e0 di mantenerlo si risolve in un\u2019ingiusta privazione di un elemento della sua personalit\u00e0, tradizionalmente definito come il diritto ad essere se stessi. Ed \u00e8 innegabile, d\u2019altra parte, che l\u2019antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio \u00e8 superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l\u2019adottato acquisisca uno status del quale era privo non \u00e8 motivo sufficiente per negare la violazione dell\u2019art. 2 della Costituzione<\/em>\u2026\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9 Art. 7, Cod.Civ.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10 A tale proposito cfr. Cass.Civ. 22 ottobre 1984, n.5343 \u00ab<em>Per poter far luogo all&#8217;inibitoria dell&#8217;uso del proprio nome da parte di soggetto non avente titolo legittimo per usarlo, non \u00e8 sufficiente il mero fatto dell&#8217;usurpazione, ma \u00e8 necessario che l&#8217;attore deduca e dimostri che da tale uso consegue la possibilit\u00e0 di un pregiudizio economico o morale, allo scopo di contenere l&#8217;azione nei limiti del ragionevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto. Non \u00e8 pertanto idonea a configurare l&#8217;esistenza di un possibile pregiudizio la mera affermazione &#8211; non suffragata da alcuna prova anche soltanto indiziaria &#8211; della sua esistenza facendo riferimento a fatti disdicevoli che si assumono commessi in passato dall&#8217;usurpatore o che possano venirgli attribuiti in futuro, qualora di tali fatti non si dia alcuna dimostrazione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11 Il nesso tra diritto al nome e diritto all&#8217;identit\u00e0 \u00e8 stato affermato dalla Suprema Corte con numerose sentenze. Infra multis cfr Cass.Civ. 22 giugno 1985, n. 3769; Cass.Civ. 21 novembre 1998, n. 11789; Cass.Civ. 27 luglio 1978 n.3779; Cass.Civ. 07 luglio 1997 n.10936; Cass.Civ. 05 ottobre 1994, n.8081.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">12 Cass.Civ, sent. 22 ottobre 1984, n. 5343.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">13 Indirizzo Internet Protocol, si tratta di un indirizzo numerico a 32 bit, assegnato agli host che accedono alla Rete. Tale indirizzo deve necessariamente essere univoco e, di solito, \u00e8 espresso sotto forma di quattro gruppi di numeri decimali, compresi tra 0 e 255, separati da un punto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">14 Domain Name System (o Service).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">15 A titolo di esempio: per raggiungere il sito web del Ministero della Giustizia posso digitare l\u2019indirizzo alfanumerico <a href=\"http:\/\/www.parlamento.it\/\">www.giustizia.it<\/a>, ma anche il relativo indirizzo IP (193.207.111.31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">16 Tutte le risorse presenti in Internet devono essere alloggiate presso appositi computer che svolgono le funzioni di server.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">17 Uniform Resource Locator.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">18 Il prefisso dell\u2019URL dipender\u00e0, infatti, esclusivamente dal tipo di servizio offerto: server web (http:\/\/), server ftp (ftp:\/\/) etc. ed \u00e8 ben possibile che un medesimo dominio offra molteplici servizi, per cui avremo a <a href=\"http:\/\/www.dominio\/\">http:\/\/dominio<\/a> il sito web, a <a href=\"ftp:\/\/dominio.it\/\">ftp:\/\/dominio<\/a> il server ftp e cos\u00ec via.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">19 Ad onor del vero, colui che registra un sito ha, in effetti, anche la possibilit\u00e0 di scegliere, <em>rectius<\/em> di influire, sul suffisso optando per un ente di registrazione, e quindi un archivio, situato in un paese piuttosto che in un altro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">20 Due risorse potranno avere lo stesso nome soltanto modificando il proprio suffisso, i.e. giustizia.it e giustizia.com.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">21 In tal senso Cassano G., loc.cit.;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">22 IANA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">23 In tal senso cfr. Cassano G. loc.cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">24 In tal senso cfr Tribunale di Ivrea, sent. 19 luglio 2000, n.253, I.C.N. Srl Vs Italia On Line SpA: \u00ab<em>L\u2019interesse economico \u00e8 cos\u00ec rilevante che vi sono addirittura delle organizzazioni che furbescamente registrano un domain con il nome di un personaggio famoso o di un marchio prestigioso e poi pretendono denaro per cedere il sito a chi, invece, avrebbe legittimamente diritto ad utilizzarlo in via esclusiva e senza pagare alcunch\u00e9. Questi fenomeni si sono cos\u00ec diffusi che si stanno creando organismi nazionali ed internazionali con lo scopo precipuo di ricevere le registrazioni dei siti ed evitare duplicazioni o abusi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">25 In tal senso cfr. Venitucci V., <em>Il nome a dominio nel diritto privato<\/em>, in interlex.it; Mayr C.E., <em>I domain names e i diritti sui segni distintivi, una coesistenza problematica<\/em>; in AIDA 1996, pag. 223 ss<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">26 Venitucci V., loc.cit.<em>; <\/em>Monti A., <em>Aspetti giurici della registrazione dei nomi a dominio<\/em>, in interlex.it<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">27 <em>Infra multis<\/em> Tribunale Civile di Roma, Sez.I, Ord. 2 agosto 1997, in Foro it. 1998,I, 923\u00a0 Arch. civ. 1998, 952 nota SCIAUDONE;\u00a0 Dir. industriale 1998, 138 nota MONTUSCHI;\u00a0 Disciplina commercio 1998, 859; Dir. informatica 1997, 961 nota LIGUORI. In questa ordinanza il Giudice accoglieva le domande cautelari presentate dal ricorrente, affermando tra l\u2019altro \u00ab<em>A nulla pu\u00f2 rilevare che la Naming Authority, organizzazione che presiede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato l\u2019uso del domino Porta Portese, dal momento che detti provvedimenti non hanno alcuna potest\u00e0 di limitare i diritti dei terzi o di attenuarne la tutela<\/em>\u00bb. In tal senso anche Tribunale Civile di Modena, ordinanza 23 ottobre 1996 in Foro it. 1997,I, 2316; in Riv.Dir.Ind. 1997, II, 181 nota Frassi, secondo cui la regola di Naming che non riconosce il diritto del titolare del marchio ad ottenere un corrispondente nome a dominio \u00e8 un fatto ininfluente dal punto di vista giuridico e non pu\u00f2 mai costituire un titolo idoneo a porre il titolare del dominio al riparo da possibili contestazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">28 Art. 1372: \u00ab<em>Il contratto ha forza di legge tra le parti<\/em>. &lt;\u2026 omissis \u2026&gt; <em>Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">29 Art. 13, R.D. 929\\1942 \u00ab<em>\u00c8 vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale ed insegna un segno uguale o simile all\u2019altri marchio<\/em> \u2026\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">30 Art. 2598 c.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">31 Cassano G., loc.cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">32 In tal senso, <em>infra multis<\/em>, cfr Tribunale di Viterbo &#8211; Ordinanza del 24 gennaio 2000, Touring Club Italiano e Touring Editore S.r.l. \u00ab<em>Qualunque sia lo strumento utilizzato (che comunque avviene tramite motori di ricerca del tipo indicato dalle parti: Yahoo!, AltaVista, HotBot, Virgilio ecc.) l&#8217;utente normale della rete \u00e8 costretto ad una navigazione per tentativi per poter giungere ad un risultato soddisfacente; tentativi che ogni fornitore di informazioni cercher\u00e0 di abbreviare od eliminare mediante l&#8217;allestimento di siti caratterizzati da denominazioni molto particolari e poco comuni, al limite cercando di sfruttare termini molto noti e fortemente evocativi del prodotto informativo fornito in rete (in merito nei paesi anglosassoni si parla di domain name grabbing per indicare il fenomeno dell&#8217;accaparramento di marchi famosi con registrazione dell&#8217;altrui nome sulla rete WWW per sfruttarne la popolarit\u00e0 in difetto di preventivo accesso sulla rete stessa da parte del titolare del marchio)<\/em>\u00bb ed ancora \u00ab<em>Questa finalizzazione della tutela codicistica consente di chiudere il cerchio della questione di cui si sta discutendo; il nome utilizzato dal resistente costituiva il classico specchietto per le allodole per catturare utenti interessati a notizie in materia di turismo ma attratti non dal termine generico \u00abturismo\u00bb ma dal noto marchio abbreviato TOURING attribuito alla nota associazione T.C.I.; ci\u00f2 pu\u00f2 comportare il pericolo che le informazioni ed i servizi offerti dal titolare di un sito possano essere confusi con quelli offerti dall&#8217;altra azienda sia mediante un altro sito che con le ordinarie forme di pubblicazione periodica edite dalla ricorrente societ\u00e0\u00bb<\/em>. Contrario invece il Tribunale di Firenze, Ordinanza 29 giugno 2000: \u00ab<em>Mediante il domain name solamente si raggiunger\u00e0 quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di potersi far raggiungere dall\u2019utente-cliente digitando direttamente un nome sulla form del browser \u00e8 relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. L\u2019utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un\u2019infinit\u00e0 di casi, fra dominio e marchio o denominazione d\u2019impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi. L\u2019utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un\u2019impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potr\u00e0 altrettanto se non pi\u00f9 agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ci\u00f2 in quanto la visibilit\u00e0 e reperibilit\u00e0 di un determinato sito internet \u00e8 data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e\/o la denominazione d\u2019impresa, non meno che dal domain name.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in una infinit\u00e0 di casi \u00e8 facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it), dell\u2019Istituto di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma (www.bancaroma.it), cos\u00ec come si pu\u00f2 constatare dalle stampe che seguono. In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non \u00e8 un bene assoluto, non \u00e8 un valore assoluto e, soprattutto, non \u00e8 un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, consce delle possibilit\u00e0 che la rete offre ben al di l\u00e0 della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cio\u00e8 sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e\/o servizi comunque utili per l\u2019utenza. Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge gi\u00e0 presentati al Parlamento. Ma finch\u00e9 internet in Italia non \u00e8 regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell\u2019ordinamento giuridico generale, questo Giudice \u00e8 convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull\u2019utilit\u00e0 che la singola impresa pu\u00f2 ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino pi\u00f9 il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice \u00e8 convinto, in sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non pu\u00f2 porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">33 In tal senso Cassano G., loc.cit; T.Krasna, <em>nomi a dominio e trattamento dei dati personali<\/em>, in <em>interlex.it<\/em>, 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">34 In tal senso si veda quanto affermato dal Tribunale di Modena, Ordinanza 28 luglio 2000, ricorente Poste Italiane S.p.A. \u00ab<em>In assenza di normativa di governo, la giurisprudenza ha risposto al quesito in modo non univoco. Si \u00e8, infatti, affermato che il \u00abdomain name\u00bb andrebbe equiparato alla \u00abinsegna\u00bb, in quanto \u00abil sito spesso configura di fatto il luogo virtuale ove l&#8217;imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto\u00bb (cfr. Trib, Milano 10 giugno e 22 luglio 1997-decidendo il caso Amadeus-Giur. it. 1997, I, 2, 697; id Trib. Modena, 23 maggio 2000, inedita); oppure, conformemente\u00a0 all&#8217;insegnamento\u00a0 della\u00a0 dottrina\u00a0 italiana\u00a0 e\u00a0 della giurisprudenza americana (cfr. Court of the Northern District of California 8 settembre 1997, Giur. it. 1998, I, 739) che, comunque, il conflitto tra segno distintivo anteriore e domain name trovi\u00a0 disciplina nella normativa sui segni distintivi (Cfr. Trib. Pescara 9 gennaio 997, Dir. informazione e informatica, 1997, 952, nonch\u00e9 Trib Roma 2 agosto 1997, Foro it. 1998,-I, 923; Pret. Valdagno 27 maggio 1998, Giur. it. 1998, I, 2, 1875, nonch\u00e8 Trib. Vicenza 6 luglio 1998. Giur. it. 1998, I, 2342, confermativa della pronuncia che precede, sul caso Peugeot; cui adde, da ultimo Trib. Reggio Emilia, 29 maggio 2000, inedita); oppure, ancora, sul diverso presupposto che il dominio non sia equiparabile ad un segno distintivo, lo si \u00e8 qualificato mero \u00abcodice di acceso ai servizi telematici\u00bb (Trib. Bari 24luglio 1996, Foro it. 1997, I, 2316), oppure, sempre su questa linea, \u00abindirizzo telematico\u00bb (cfr. Trib. Firenze 29 giugno 2000. &#8211; sul caso Sabena &#8211; inedita)<\/em>\u00bb e Ordinanza 1 agosto 2000, ricorrente Data Service \u00ab<em>In realt\u00e0, non pu\u00f2 seriamente dubitarsi dell\u2019appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attivit\u00e0 rispetto agli altri. Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l\u2019assimilazione all\u2019insegna perch\u00e9 svolge l\u2019identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l\u2019imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l\u2019individuazione rispetto ai concorrenti), poich\u00e9 cos\u00ec classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virt\u00f9 del principio di unicit\u00e0 dei segni distintivi<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">35 Tribunale di Milano, Ordinanza 3 giugno 1997, ricorrente Amadeus Marketing Italia Srl.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">36 In tal senso si \u00e8 espresso anche il Tribunale di Verona, Ordinanza del 25 maggio 1999, ricorrente Technoware Engineering, \u00ab<em>\u2026 per quanto riguarda l\u2019utilizzo del domain name TECHNOVIDEO per il sito internet della resistente destinato a costituire veicolo per la pubblicizzazione dei propri prodotti, deve evidenziarsi che ancorch\u00e9 sia diversa la finalit\u00e0 della denominazione TECHNOVIDEO, totalmente estranea alla propria ragione sociale per uno dei suoi siti, e la valutazione del tenore delle pagine web della resistente dimesse in atti (doc.ti 9 riferito al sito www.technovideo.com e 10 riferito al sito effedi.com consentendo di ritenere che un tale utilizzo la resistente abbia fatto in funzione della pubblicizzazione di una propria linea di prodotti denominata TECHNOVIDEO, o comunque perseguendo la finalit\u00e0 confusoria di creare nella clientela il convincimento della produzione da parte della propria impresa della linea di prodotti denominata technovideo\u2026\u00bb<\/em> e quello di Ivrea, Sentenza n.253 del 19 luglio 2000, I.C.N. c. Italia On Line, \u00ab<em>La giurisprudenza (v. tra le altre, Tribunale Roma 22 dicembre 1999, Tribunale Milano 10 giugno 1997) e la dottrina da tempo sostengono che il domain name \u00e8 un vero e proprio segno distintivo assimilabile all\u2019insegna per cui, anche in base al diritto vivente, deve ritenersi che l\u2019impiego di un nome a dominio gi\u00e0 utilizzato da altri integri atto di concorrenza sleale ex art. 2598 gi\u00e0 richiamato, quando sia idoneo a creare confusione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">37 Tribunale di Genova, Ordinanza 17 luglio 1999, ricorrente Compaq; Tribunale Genova, Ordinanza 12 ottobre 1999, ricorrente Compaq. Conformi: Tribunale di Milano, Ordinanza 3 febbraio 2000, ricorrente Bancalavoro Srl; Tribunale di Napoli, Ordinanza 27 maggio 2000, ricorrente Florence on-line;Tribunale di Roma, Ordinanza 9 marzo 2000, ricorrente Carpoint; Tribunale di Modenza, Ordinanza 1 agosto 2000, ricorrente Data Service, Tribunale di Riferenze, Ordinanza 28 Maggio 2001, ricorrente Blaupunkt; contra, Tribunale di Bari, Ordinanza 24 luglio 1996; Tribunale di Firenze, Ordinanza 29 giugno 2000, ricorrente Sabena; Tribunale di Firenze, Ordinanza 23 novembre 2000, ricorrente Bluapunkt, (poi riformata in sede di reclamo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">38 In tal senso si \u00e8 espresso anche il Tribunale di Viterbo, Ordinanza 24 gennaio 2000, ricorrente Touring Club Italiano E Touring Editore s.r.l.: \u00ab<em>L&#8217;illecito utilizzo del marchio della ricorrente associazione \u00e8 dimostrato anche dall&#8217;assenza di qualsiasi nesso del nome Touring con la ditta del resistente Vecchi Maurizio il quale, svolgendo attivit\u00e0 anche nel settore dell&#8217;informazione turistica (circostanza pacifica), ha ritenuto utile e conveniente apparire su Internet con un sito distinto con il domain name (cos\u00ec \u00e8 in astratto definito il nome che identifica il titolare del singolo sito del WWW) &#8220;Touring.it&#8221; per la sua forte valenza evocativa del settore turistico in cui opera da anni il TCI che, sulla medesima rete, oggi opera attraverso un sito (Touringclub.it) con cui \u00e8 facile la confusione e la confondibilit\u00e0 del titolare<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">39 \u00ab<em>Diversa e pi\u00f9 complicata si sarebbe presentata la situazione, anche per il gigante COMPAQ, se il sito in questione fosse stato pre\u2011occupato direttamente da un soggetto legittimato all&#8217;uso del nome \u00abAltavista\u00bb in un ambito non suscettibile di recare nocumento al marchio della odierna ricorrente<\/em>\u00bb Tribunale Genova, Ordinanza 12 ottobre 1999, ricorrente Compaq.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">40 \u00ab<em>E<\/em><em>ffettivamente il permanere in capo a ABX SISTEMI della pagina web intitolata \u00abAltavista.it\u00bb, impedisce a COMPAQ di aprire una propria pagina italiana sotto la stessa denominazione: a questo fine non \u00e8 sufficiente la temporanea disattivazione della pagina, ma \u00e8 necessario che da parte della R.A. si provveda alla cancellazione dell&#8217;\u00abintestazione\u00bb del nome a dominio alla ABX\u00bb<\/em> ed ancora \u00ab<em>l<\/em><em>a creazione della pagina \u00abAltavista.it\u00bb da parte della convenuta, in sostanza, non solo costituisce in positivo un atto di aggressione nei confronti del marchio, ma &#8211; in negativo &#8211; determina un ulteriore effetto paralizzante o impeditivo della registrazione da parte del legittimo titolare del marchio: e che vi sia un interesse di COMPAQ a registrare il marchio \u00abAltaVista\u00bb presso la R.A. italiana non pu\u00f2 essere messo in dubbio, se non altro per l&#8217;effetto che a tale registrazione consegue di impedire ad altri soggetti di tentare I\u2019occupazione indebita dello specifico dominio<\/em>\u00bb Tribunale Genova, Ordinanza 12 ottobre 1999, ricorrente Compaq.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">41 In dottrina cfr A.Ambrosini, <em>La tutela del nome di dominio<\/em>, Napoli 2000, V.Venitucci, <em>il nome a dominio nel diritto privato<\/em>, pubblicato in <em>interlex<\/em>. In giurisprudenza cfr. Tribunale di Cagliari, Ordinanza 16 aprile 2000, ricorrente Tiscali; Tribunale di Viterbo, Ordinanza 24 gennaio 2000; Tribunale di Verona, Ordinanza 25 maggio 1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">42 In tal senso, Tribunale di Bari, Ordinanza 24 luglio 1997, ricorrente Teseo S.p.A. In dottrina si veda G.Ziccardi, <em>La tutela giuridica del nome di dominio<\/em>, Mucchi Editore, 2000, pag.23.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">43 Cassano G., loc.cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">44 L\u2019articolo 21 della legge marchi prevede che l&#8217;imprenditore possa liberamente sceglierete un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto e ponendo come rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l&#8217;uso di detto marchio sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro della persona che ha diritto di portarlo. L&#8217;ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolt\u00e0 di subordinare la registrazione di un marchio al consenso del titolare del diritto e, in ogni caso, la registrazione di cui al suddetto articolo non impedir\u00e0, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta, fattispecie, questa, tecnicamente incompatibile con la problematica dei nomi a dominio, laddove si consideri che in Internet non pu\u00f2 esistere alcuna forma di omonimia perfetta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">45 In tal senso cfr Cassano G., loc.cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">46 E.Giannantonio, <em>Manuale di diritto dell\u2019informatica<\/em>, CEDAM 1997, pag.28ss. Si veda anche G. Cassano, <em>Il diritto all&#8217;oblio esiste: \u00e8 diritto alla riservatezza<\/em>, in Dir. Famiglia, 1998, 84.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">47 In tal senso si veda Cass.Civ, sent. 13 luglio 1971, n.2242.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">48 Cass.Civ, sent. 15 marzo 1963, n.829.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">49 In tal senso si veda Cassano, loc.cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">50 In tal senso si veda Cass.Civ., sent.7 marzo 91, n.2426.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">51 Cassano, loc.cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">52 Si pensi al cd \u00ab<em>caso Grauso<\/em>\u00bb che ha portato alla proposta di un disegno di legge,\u00a0 volto a regolamentare l\u2019assegnazione dei nomi a dominio che ha ricevuto aspre critiche in dottrina. Si veda a titolo di esempio quanto sostenuto da T.Krasna, <em>Nomi a dominio e trattamento dei dati personali<\/em>, in <em>interlex.it<\/em>, 2001; C.Manganelli, <em>Nimi a dominio e diritto al nome<\/em>, in <em>interlex.it<\/em>, 2001; M.Cammarata, <em>Il dominio della tecnica ed il dominio del diritto<\/em>, in <em>interlex.it<\/em>, 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">53 Artt. 12, 11 e 10 delle regole di Naming.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in \u00abrassegna giuridica umbra\u00bb, anno 2001, 1-2, pag.443ss Sommario: 1. Il diritto al nome \u20152. Internet e i nomi a dominio \u20153. Domain grabbing e cybersquatting \u20154. La tutela giudiziaria del nome a dominio \u20155. Domain grabbing \u20156. Cybersquatting Il nostro ordinamento tutela l\u2019essere umano <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/blog\/2017\/11\/2001-domainname\/\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[31,7,36],"tags":[39,23,37,38],"class_list":["post-199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-dellinformatica","category-blog","category-pubblicazioni","tag-cybersquatting","tag-diritto-informatica","tag-domain-name-grabbing","tag-tutela-del-nome"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":200,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/199\/revisions\/200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}