{"id":206,"date":"2017-11-12T11:41:39","date_gmt":"2017-11-12T10:41:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/?p=206"},"modified":"2017-11-12T11:57:21","modified_gmt":"2017-11-12T10:57:21","slug":"2003-pedofilia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/blog\/2017\/11\/2003-pedofilia\/","title":{"rendered":"2003 &#8211; Internet e pedofilia: luci ed ombre della legge 269 del 1998"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in \u00abRassegna Giuridica Umbra\u00bb, 2\\2003, 853s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sommario: 1. Premessa \u20152. Cenni di criminologia \u20153. Pedofilia e telematica \u20154. segue: le comunit\u00e0 \u20155. segue: la \u00abcultura\u00bb pedofilia \u20156. Due \u00abluoghi comuni\u00bb in materia di pedofilia: analisi e critica \u20157. Legge 269 e problemi di interpretazione: \u00ab<em>chiunque sfrutta\u2026<\/em>\u00bb \u20158. segue: \u00ab\u2026<em>materiale<\/em> <em>pornografico\u2026<\/em>\u00bb \u20159. \u00ab<em>Divulgazione<\/em>\u00bb o \u00ab<em>cessione<\/em>\u00bb?\u201510. La detenzione \u201511. Osservazioni conclusive<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Prima di procedere oltre, \u00e8 doveroso sottolineare che con il termine \u00abpedofilia\u00bb<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> si \u00e8 spesso indicato un insieme estremamente variegato di reati contro l\u2019infanzia che, per\u00f2, si rende necessario scindere ed analizzare nel dettaglio.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione ci si limiter\u00e0 qui all\u2019analisi del fenomeno \u00ab<em>pedopornografia on-line<\/em>\u00bb e, pi\u00f9 precisamente, delle implicazioni giuridiche legate all\u2019introduzione della legge 269 del 1998<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione ai soggetti \u00e8 opportuno osservare che l\u2019universo dei pedofili non \u00e8 una massa granitica e comune, come a volte si \u00e8 tentati di immaginare, ma rappresenta piuttosto lo specchio costante e fedele della nostra societ\u00e0<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non esiste dunque il \u00abpedofilo\u00bb, ma varie tipologie di pedofili, tutti con le proprie caratteristiche, le proprie abitudini ed il proprio modo di soddisfare le rispettive pulsioni<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto ai pedofili vi sono, poi, quei soggetti che sfruttano sessualmente i bambini senza essere pedofili; si tratta spesso di soggetti coinvolti nella realizzazione del materiale destinato al circuito della pedo pornografia (fotografi, registi, tecnici dei siti web e simili) che vengono attratti dai lauti guadagni che la pedofilia \u00e8 in grado di garantire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li>Tutti questi soggetti possono operare sia nella vita reale che nella rete, muovendosi in Internet esattamente come qualsiasi altro individuo, creando gruppi di incontro ed avvalendosi della tecnologia per raggiungere i propri fini con la minima esposizione personale<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione \u00e8 necessario procedere tracciando, sia pure in maniera sommaria, le varie classi di appartenenza di questi soggetti, pur nella consapevolezza che i confini di ogni classe, spesso sono sfumati e che l\u2019appartenenza ad una classe non esclude necessariamente l\u2019appartenenza ad un\u2019altra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta prevalentemente di soggetti che agiscono cercando e contattando le proprie vittime secondo i metodi e le modalit\u00e0 studiati dalla moderna criminologia<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> e le vittime vengono generalmente scelte tra i figli (propri, di parenti, di vicini di casa o di amici) o, comunque, tra i bambini che si ha modo di frequentare per lavoro o altre attivit\u00e0 (insegnanti, educatori, sacerdoti, allenatori e simili). Questi soggetti agiscono in genere su bambini soli o isolati, su cui hanno un forte ascendente e raramente ricorrono alla forza o alla brutalit\u00e0 per ottenere ci\u00f2 che desiderano preferendo circuire e soggiogare psicologicamente le vittime. Pi\u00f9 raro il caso dei soggetti che rapiscono, seviziano ed uccidono vittime casuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto a tali soggetti si stanno, per\u00f2, diffondendo altre categorie di criminali, se possibile, ancora pi\u00f9 pericolose, che sfruttano i bambini per fini economici e che sono pi\u00f9 strettamente legate ad internet come strumento per la diffusione del proprio \u00abmateriale\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La diffusione delle reti telematiche ha, infatti, fornito a questi soggetti un ottimo strumento per acquistare o vendere il materiale pedo pornografico senza alcun limite geografico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Rete, comunque, rappresenta per detti soggetti soltanto un\u2019estensione della vita reale ed esclusivamente un mezzo per soddisfare il loro desiderio di accaparrare il materiale attraverso i vari strumenti che la tecnologia offre<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 in importante evidenziare come l\u2019utilizzo principale della telematica<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> sia in relazione allo scambio\\acquisto\\vendita di materiale pedopornografico, piuttosto che alla ricerca di un contatto vero e proprio con bambini da adescare<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pu\u00f2 tuttavia omettersi che tale ipotesi di reato, pur se infrequente, non \u00e8 affatto impossibile in quanto si sono, comunque, verificati alcuni casi in cui vi \u00e8 stato un tentativo di contatto ovvero molestie prevalentemente attraverso sistemi di chat<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esattamente come nella vita reale i crimini contro i bambini che avvengono in internet si ripartiscono tra quelli commessi dai consumatori, che alimentano il mercato della pornografia acquistando il materiale, e quelli commessi dai produttori con questi ultimi che molto spesso sono legati alla criminalit\u00e0 organizzata, attirata dai fortissimi guadagni che un simile mercato permette.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li>Nelle autostrade telematiche il fenomeno della pedofilia si muove lungo corsie che spesso si incrociano: una prima composta da un sottobosco di soggetti che vendono, pi\u00f9 spesso scambiano, materiale pedopornografico ottenuto con i pi\u00f9 svariati sistemi, raramente autoprodotto, attraverso il sistema delle <em>chat<\/em> in tempo reale o del cd <em>file sharing<\/em>, mentre una seconda \u00e8 rappresentata dal web del pedo porno.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di siti internet realizzati da soggetti che ben possono essere definiti \u00abprofessionisti\u00bb della pornografia infantile: <em>webmaster<\/em>, che realizzano e gestiscono, siti a pagamento destinati ad un pubblico sempre pi\u00f9 spesso disposto a pagare profumatamente per acquistare il diritto di accedere a materiale sempre nuovo e sempre differente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il fenomeno della \u00abpedofilia on-line\u00bb risente, comunque, della rapidissima evoluzione, per dimensioni, accessi, contenuti e tecnologie, della realt\u00e0 rappresentata da Internet: con essa non solo emerge e si manifesta in ogni suo aspetto, ma si sviluppa e si articola in forme sempre nuove e pi\u00f9 complesse, generando conseguentemente un\u2019esigenza almeno di pari intensit\u00e0 sul fronte del monitoraggio e degli interventi<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, proprio la diffusione di Internet a livello mondiale e le possibilit\u00e0 di comunicazione multimediale che ci\u00f2 offre ad un pubblico di utenti sempre pi\u00f9 vasto, ha indotto l\u2019emersione del fenomeno pedofilo dapprima limitata e strisciante nelle parti maggiormente <em>underground<\/em> della rete ed oggi molto pi\u00f9 vasta ed aggressiva sul fronte sia del <em>pedo business<\/em>, sia dei cosiddetti siti \u00ab<em>pedo-free<\/em>\u00bb, con una sempre maggiore presenza delle attivit\u00e0 di promozione, scambio di informazioni, contatti, diffusione della \u00abpedo-cultura\u00bb<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> e nell\u2019uso di supporti tecnologici per la migliore protezione dell\u2019anonimato delle attivit\u00e0 illecite<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il <em>pedo hard business<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\"><strong>[14]<\/strong><\/a> <\/em>si \u00e8 sviluppato ed ha affinato le proprie modalit\u00e0 di azione in maniera molto pi\u00f9 che proporzionale rispetto al gi\u00e0 elevatissimo tasso di incremento complessivo del fenomeno della pedofilia <em>online<\/em>; questo significa che si \u00e8 ingigantito il terribile e tristissimo meccanismo economico di produzione-offerta-consumo, laddove l&#8217;esigenza di arricchire i contenuti dei siti a pagamento, e battere la concorrenza, alimenta in misura sempre maggiore il circuito perverso e criminale della domanda di nuovi materiali e della loro produzione<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi, il passo del <em>pedo hard business<\/em> verso una reale struttura industriale dell\u2019orrore \u00e8 purtroppo compiuto: i clienti aumentano e l\u2019offerta si adegua, ma, nel mercato atipico del pedo business, i prezzi comunque salgono e le opportunit\u00e0 di profitto hanno da tempo attratto l\u2019attenzione e l\u2019interesse dei professionisti del crimine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Basti pensare che, su 8.717 siti segnalati dal Telefono Arcobaleno nel primo semestre del 2003, ben 7.247<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> rientravano nella categoria del \u00ab<em>pedo business<\/em>\u00bb mentre \u00absolo\u00bb 1.036 erano siti personali realizzati da semplici collezionisti senza finalit\u00e0 commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I restanti 434 siti erano gruppi e comunit\u00e0 di pedofili che si scambiavano materiale on-line.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 stato agevole per i criminali comprendere che ogni partita di \u00abmerce\u00bb nuova induce un picco di domanda e non pu\u00f2 sfuggire che il circuito perverso del meccanismo criminale si chiude con la ricerca sistematica di nuovo \u00abmateriale\u00bb, di nuove produzioni<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019aspetto atroce, che tuttavia a volte sembra stranamente essere ignorato da coloro che minimizzano la pedo pornografia on-line, \u00e8 che la \u00abmerce virtuale\u00bb disponibile nei siti \u00e8 composta da bambini reali e che ad ogni nuova produzione, ad ogni nuova \u00abserie\u00bb corrisponde una vita distrutta per sempre, se non peggio<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio in relazione a questo triste fenomeno \u00e8 stato affermato da autorevolissime fonti<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a> che la pedofilia on line \u00ab<em>deve rappresentare il primo obiettivo di ogni campagna a tutela dell\u2019infanzia in quanto, come meglio si vedr\u00e0 in seguito, proprio la pedofilia on line rappresenta il volano dello sfruttamento criminale dell\u2019infanzia<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora pi\u00f9 drammatico \u00e8 il fatto che questa \u00abmerce\u00bb venga pubblicizzata, promozionata, proposta e venduta utilizzando tutte le forme pi\u00f9 evolute di marketing e di vendita come se si trattasse di un qualsiasi bene di consumo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non deve, infine, trascurarsi che tale \u00abmateriale\u00bb sia quotidianamente acquistato da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, fra le quali migliaia di italiani<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio con riguardo all\u2019aspetto del pedo hard business (che rappresenta la punta di diamante del fenomeno della pedofilia online), esiste a tutt\u2019oggi un larghissimo e per certi versi drammatico \u00abdebito di intervento\u00bb, per colmare il quale si sono spesso rivelate insufficienti le azioni poste in essere a livello nazionale e sopranazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 soprattutto a motivo dell\u2019erroneo convincimento che possa esistere ed essere sufficiente una qualche \u00abricetta legislativa\u00bb o le azioni per quanto ripetute, ma sempre sporadiche contro questo o quel sito pedo hard o contro qualche cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtroppo la ricerca di una \u00absoluzione delle soluzioni\u00bb o la mera delega legislativa alle autorit\u00e0 di polizia, si sono rivelate \u00abstrade morte\u00bb e non poteva essere diversamente: la risposta al dilagare del fenomeno pedofilo implica necessariamente pi\u00f9 attori (istituzioni, polizia, volontariato) con un insieme di interventi e di strumenti diversi che consenta di ridurre al minimo il \u00abdebito di intervento\u00bb e di contrastare realmente ed efficacemente le crescita e la diffusione del commercio pedo-pornografico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li>Il fenomeno della pedofilia in internet \u00e8, dunque, estremamente complesso; esso difficilmente pu\u00f2 essere raccontato, illustrato, descritto, analizzato se non lo si \u00e8 preliminarmente \u00abvissuto\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo deve osservarsi che la presenza pedofila nella grande rete, contrariamente a ci\u00f2 che comunemente si potrebbe pensare, non \u00e8 quasi mai appiattita sulla figura del maniaco-criminale isolato, ma si fonda sulla creazione di una vera e propria comunit\u00e0 allargata e molto ben stratificata; la comunit\u00e0 mondiale \u00e8 poi composta da molte altre comunit\u00e0 (sovranazionali, nazionali e locali) strettamente collegate tra di loro e attivamente organizzate<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Navigando in internet \u00e8, infatti, possibile trovare la comunit\u00e0 europea, quella statunitense, quella giapponese, quella polacca, quella australiana, quella russa ed anche quella italiana\u2026<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A loro volta queste comunit\u00e0 possono essere divise in altre comunit\u00e0 pi\u00f9 piccole che tendono a raccogliersi stabilmente intorno a luoghi virtuali che ne agevolano le attivit\u00e0, communities, club, BBS specializzate, chat tematiche etc, \u00ab<em>ognuna con proprie regole, acronimi, linguaggi, vezzi&#8230; e pessime abitudini!<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li>Non si deve, per\u00f2, cadere nell\u2019errore, invero piuttosto comune, di ritenere tali comunit\u00e0 mere \u00abbacheche virtuali\u00bb in cui scambiare o acquistare materiale nuovo, in quanto rappresentano spesso anche luoghi di incontro, di informazione e di consiglio<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 si tratta di vere e proprie fucine che producono \u00abcultura pedofila\u00bb e dove si rivendica il diritto naturale del pedofilo di vivere nella libert\u00e0 la propria sessualit\u00e0 e di avere normali relazioni con i bambini basando tale pretesa su basi psicologiche, morali e storiche<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale campagna di opinione non pu\u00f2 e non deve essere ignorata, stante la facilit\u00e0 con cui \u00e8 possibile insinuare nei navigatori, e non soltanto in quelli pi\u00f9 ingenui, il dubbio che quella dei pedofili sia una categoria \u00abdiscriminata\u00bb ingiustamente, sottoposta a vessazioni solo in ragione del proprio orientamento sessuale, ed in cui ad ogni operazione della polizia sorgono nuovi \u00abmartiri\u00bb ingiustamente arrestati e condannati<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deve ritenersi estremamente probabile che, in caso di proposte legislative volte a contrastare il fenomeno della pedofilia, proprio da tale gruppi di pressione si solleveranno questioni di legittimit\u00e0 costituzionale e si grider\u00e0 alla censura cercando di sollevare un polverone tale da accecare i cittadini facendo perdere loro di vista l\u2019unico obiettivo di tali modifiche o riforme: la tutela dell\u2019infanzia<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\">[27]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono numerose, infine, le comunit\u00e0 in cui \u00e8 possibile trovare una grande quantit\u00e0 di materiale di \u00absupporto\u00bb: messaggi interessanti, indirizzi segreti, nuovi siti a pagamento, o password per i siti a pagamento \u00abclassici\u00bb; non mancano poi notizie relative ad arresti oppure all&#8217;evoluzione legislativa con i suggerimenti per possibili scappatoie, trucchi per navigare in maniera anonima e sicura, per pulire a fondo il proprio hard disk senza lasciare tracce etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti, uno dei maggiori errori in relazione alla pedofilia \u00e8 quello di credere all\u2019immagine stereotipata del pedofilo telematico solo ed isolato; in realt\u00e0 questi non \u00e8 mai solo, a meno che non sia lui a volerlo<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questi gruppi \u00e8 possibile trovare le figure di punta, rappresentate dagli ideologi, dai tecnici, dai commercianti, dagli avvocati, dagli esperti informatici, dai fotografi, dagli industriali e la massa: i pervertiti e gli pseudo-normali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest\u2019ultima categoria, che merita una particolare attenzione, \u00e8 composta dai benpensanti, dagli acculturati, dagli snob, dagli \u00abamanti\u00bb o dai \u00abcultori\u00bb della bellezza infantile che, sotto una maschera di arte, amore, dolcezza bramano un contatto, che teorizza (e pratica!) una piena espressione della \u00absessualit\u00e0\u00bb infantile, che guardano i bimbi e le bimbe con occhi \u00abdiversi\u00bb, che in modo \u00abdiverso\u00bb esprimono pensieri, intenzioni, tentazioni che definire inquietanti \u00e8 sicuramente un eccesso di eufemismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di persone che, comunque, frequentano stabilmente le comunit\u00e0 pedofile e che, nella rete, spesso dichiarano la propria pedofilia pubblicando siti inneggianti al culto della bellezza con foto di bambini, magari anche non nudi, ma \u00e8 sufficiente uno sguardo meno fuggevole per rivelare come in quello stesso sito siano presenti collegamenti ad altri siti dove la natura pedofica dei contenuti \u00e8 esplicita<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E questo rappresenta lo \u00abstrato\u00bb \u00abnormale\u00bb della grande comunit\u00e0, poi ci sono i pervertiti<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a>!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pu\u00f2 essere difficile immaginare una parte perversa della perversione pedofila, ma ci sono, in grandissimo numero, molto \u00abrumorosi\u00bb, molto presenti e, talora, tanto scatenati da suscitare le rimostranze degli pseudo-normali!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"6\">\n<li>In conclusione, \u00e8 necessario affrontare, e smentire, due pericolosissimi luoghi comuni sulla pedofilia<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo, secondo cui il pedofilo telematico non sarebbe un vero pedofilo, ma un semplice \u00ab voyeur\u00bb e nella maggior parte dei casi, forse, non sarebbe nemmeno un pedofilo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, si tratterebbe di pedofili meno pericolosi dei pedofili \u00abreali\u00bb, che abitano e vivono nel mondo \u00abvero\u00bb, quasi a configurare una categoria di pedofili platonici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una variante di questo diffuso luogo comune \u00e8 che la maggior parte dei soggetti che vengono arrestati nel corso delle varie operazioni di contrasto alla pedofilia siano frequentatori casuali, <em>smanettoni<\/em> malcapitati, semplici curiosi o al pi\u00f9, perversi generici alla ricerca di emozioni forti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quasi ad immaginare, nella peggiore delle ipotesi, un tipo di \u00abpedofilo non pedofilo\u00bb ovvero una persona normale o quasi normale che per gusto di trasgressione cerca e trova nei siti pedofili e nelle altre occasioni pedofile offerte dalla grande rete una risorsa per soddisfare il proprio bisogno di esperienze estreme.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo luogo comune \u00e8 quello secondo cui le immagini e i video pedofili che si trovano in internet sono nella maggior parte dei falsi ed i materiali veri sono rarissimi e girano in modo segretissimo solo tra i veri, e altrettanto pochi, pedofili che usano internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo secondo, diffusissimo, luogo comune si manifesta costantemente in un atteggiamento di incredulo stupore, quando non si raggiungono punte di aperta ostilit\u00e0, di fronte alle fonti che indicano la reale quantit\u00e0 e variet\u00e0 del materiale pedofilo in circolazione, laddove l&#8217;incredulit\u00e0 \u00e8 spesso tale raggiungere un\u2019ottusit\u00e0 che porta a negare l\u2019evidenza, anche di fronte a prove concrete<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non ci vuole molto a comprendere che all&#8217;origine di questi luoghi comuni ci siano meccanismi fortissimi, per quanto infondati e \u00absvianti\u00bb, di negazione del fenomeno o comunque di riduzione dello stesso a proporzioni in qualche misura umanamente e socialmente tollerabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due pi\u00f9 diffusi luoghi comuni sulla pedofilia in internet hanno, quindi, un significato comune e preciso, dal quale non pu\u00f2 prescindere qualsiasi iniziativa di contrasto al fenomeno e sul quale, in tutta evidenza, \u00e8 indispensabile operare una riflessione attenta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrambi corrispondono ad un atteggiamento mentale tendente alla rimozione del problema<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>; atteggiamento tipico, d\u2019altronde, delle persone normali, a fronte di un&#8217;abiezione troppo grande per essere accettata ed apertamente incoraggiato dalle stesse organizzazioni pedofile che hanno tutto l\u2019interesse a minimizzare il pi\u00f9 possibile il fenomeno al fine di far apparire i propri aderenti come dei \u00abperseguitati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ovviamente, nulla di tutto questo \u00e8 vero: il pedofilo on line prima di essere on line \u00e8 un pedofilo e, purtroppo, non si tratta soltanto un gioco di parole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dare credito alla tesi del pedofilo on line come pedofilo innocuo, voyeur, del tutto immateriale sarebbe come affermare che i fruitori dei materiali sessuali per adulti in internet non hanno una vita sessuale reale: si tratta di un\u2019affermazione insostenibile!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche l&#8217;estensione del primo luogo comune \u00e8 tristemente falsa. I dati sulla frequenza assidua &#8211; spesso pluri-quotidiana &#8211; di molte migliaia di persone (si intende italiani, altrimenti bisognerebbe parlare di centinaia di migliaia) nei siti che offrono materiali pedo-pornografici a pagamento, ognuna delle quali scarica centinaia di foto e filmati di questo tipo, non si concilia affatto con l&#8217;idea del semplice curioso e nemmeno con quella del soggetto trasgressivo o perverso che cerca di superare, in maniera virtuale, i limiti del lecito e del normale<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversamente si concilia benissimo con l&#8217;idea del pedofilo, a cui la tecnologia ha finalmente consentito di accedere a materiali un tempo di difficilissimo reperimento e di un pedofilo che dimostra in pieno la natura compulsiva ed ossessiva della propria devianza sessuale, ovvero di un pedofilo del tutto classico, a cui internet ha solo reso solo pi\u00f9 facile l&#8217;esercizio della propria pulsione<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tutto senza considerare le vie alternative di diffusione e di scambio dei materiali pedo-pornografici o delle informazioni relative al loro reperimento rappresentate dal <em>peer to peer<\/em>, dagli strumenti di comunicazione personale e di <em>chatting<\/em>, dai <em>news-groups<\/em>, dalle bbs e da ogni altro mezzo che la grande rete mette a disposizione<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il numero di pedofili che accedono sistematicamente alle risorse loro offerte da internet, da un lato, e la quantit\u00e0\/qualit\u00e0 dei materiali pedo-pornografici in circolazione sono oggi oggettivamente in crescita, con un tasso di sviluppo purtroppo notevolmente superiore a quello di internet e dei suoi contenuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo dato, concretamente riscontrabile da ognuno e quotidianamente riscontrato (e provato) da Telefono Arcobaleno, contraddice ampiamente, se mai ce ne fosse bisogno, l&#8217;idea di un fenomeno limitato, in regressione e comunque in qualche modo sotto controllo, ma ci d\u00e0 il polso di una situazione esattamente opposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pedofilia on line ha avuto, tuttavia, l\u2019innegabile merito di aver contribuito all\u2019emersione e di aver posto in piena evidenza l&#8217;ampiezza del fenomeno pedofilo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo una riflessione; \u00ab<em>il fenomeno della pedofilia, attraverso la cultura pedofila e internet, sta assumendo forme collettive, si autogiustifica, rivendicando il diritto alla sessualit\u00e0 dei bambini, alimenta la produzione di materiale pornografico, non difficilmente accessibile su internet<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo scenario dovrebbe preoccuparci, perch\u00e9 il fenomeno rischia di assumere connotazioni di epidemia sociale, favorendo l\u2019elusione della colpa inconscia del singolo attraverso la condivisione e, soprattutto, secondo il principio psicologico che porta a non avvertire come un \u00abvero\u00bb reato il fatto che, pur vietato dalla legge, \u00e8 comunemente posto in essere dalla maggioranza dei consociati<a href=\"#_ftn38\" name=\"_ftnref38\">[38]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"7\">\n<li>Il nostro paese, gi\u00e0 impegnatosi in materia aderendo alla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata il 20 novembre 1989 a New York<a href=\"#_ftn39\" name=\"_ftnref39\">[39]<\/a>, agendo sull\u2019onda emotiva dei gravissimi episodi di pedofilia accaduti in Belgio<a href=\"#_ftn40\" name=\"_ftnref40\">[40]<\/a> e preso atto dell\u2019assoluta carenza normativa che aveva creato non pochi problemi in sede giudiziaria<a href=\"#_ftn41\" name=\"_ftnref41\">[41]<\/a>, si \u00e8 dato, nel 1998<a href=\"#_ftn42\" name=\"_ftnref42\">[42]<\/a>, una specifica disposizione di legge destinata, nelle intenzioni del legislatore, a combattere efficacemente la diffusione del materiale pedo pornografico, ma, purtroppo detta norma mostra i \u00absintomi\u00bb tipici della legislazione dell\u2019emergenza e, in particolare, una poco oculata scelta dei termini<a href=\"#_ftn43\" name=\"_ftnref43\">[43]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma in questione \u00e8, infatti, priva di una precisa serie di definizioni in grado di aiutare l\u2019interprete ad applicarla nel migliore dei modi soprattutto in relazione a vocaboli che da sempre hanno generato dubbi in dottrina e giurisprudenza<a href=\"#_ftn44\" name=\"_ftnref44\">[44]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si veda, ad esempio, l\u2019articolo 600-<em>ter<\/em> titolato \u00abPornografia minorile\u00bb che, al primo comma recita: \u00ab<em>[I]. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico \u00e8 punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine \u00ab<em>sfrutta<\/em>\u00bb, utilizzato dal legislatore invece del pi\u00f9 corretto \u00ab<em>impiega<\/em>\u00bb ha creato non pochi problemi agli interpreti, tanto da determinare la rimessione della questione alle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione sin dalla sua prima apparizione presso il <em>Palazzaccio<a href=\"#_ftn45\" name=\"_ftnref45\"><strong>[45]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza qui in esame<a href=\"#_ftn46\" name=\"_ftnref46\">[46]<\/a> la Corte decideva sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, nel procedimento cautelare a carico di XY<a href=\"#_ftn47\" name=\"_ftnref47\">[47]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare il giudice del riesame non aveva ravvisato nella fattispecie il reato di pornografia minorile, posto che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e con il pene in erezione, ammesse dallo stesso indagato, erano state realizzate non per fine di lucro, ma per ragioni affettive o libidinose, mentre il termine utilizzato dal legislatore lascerebbe intendere uno sfruttamento del minore per fine di lucro o, comunque, con ricaduta economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avverso detta ordinanza<a href=\"#_ftn48\" name=\"_ftnref48\">[48]<\/a>, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Biella, deducendo erronea interpretazione dell&#8217;art. 600 ter, comma 1, c.p. in quanto il reato <em>de quo<\/em> \u00e8 integrato dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico, indipendentemente da qualsivoglia finalit\u00e0 lucrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorrente osservava poi che la norma, richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, aveva inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico, psicologico, spirituale e morale; sicch\u00e9 il termine di sfruttamento doveva intendersi in senso ampio, ivi compreso il loro impiego per fini pornografici, giacch\u00e9 il solo fatto di impiegare dei fanciulli al fine <em>di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico<a href=\"#_ftn49\" name=\"_ftnref49\"><strong>[49]<\/strong><\/a><\/em> significa, per ci\u00f2 solo, sfruttarli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul tema non risultavano pronunce giurisprudenziali da parte della Corte mentre in dottrina si riteneva, con orientamento nettamente maggioritario, che per l&#8217;integrazione del reato fosse necessaria l&#8217;utilizzazione di pi\u00f9 minori con finalit\u00e0 lucrativa o commerciale, o comunque con ricaduta economica, sicch\u00e9 il mero soddisfacimento della lussuria privata dell&#8217;agente esulerebbe dalla condotta al pari dell\u2019impiego di un \u00absolo\u00bb minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Sezioni Unite ritenevano tali argomenti non particolarmente approfonditi e, soprattutto, non decisivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare veniva criticato il fatto che, in sostanza, ci si riducesse ad una mera analisi semantica, sia valorizzando l&#8217;uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato \u00ab<em>minori<\/em>\u00bb, sia facendo riferimento al verbo \u00ab<em>sfruttare<\/em>\u00bb nel suo significato di \u00abutilizzare economicamente\u00bb o, addirittura, di \u00abutilizzare in modo imprenditoriale\u00bb<a href=\"#_ftn50\" name=\"_ftnref50\">[50]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0, per una corretta interpretazione della norma, il canone semantico deve necessariamente essere integrato con gli altri criteri ermeneutici tradizionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione non si pu\u00f2 omettere di analizzare la suddetta norma alla luce della circostanza che, per contrastare il fenomeno sempre pi\u00f9 allarmante dell&#8217;abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori, il legislatore del 1998 ha voluto punire, oltre alle attivit\u00e0 sessuali compiute con i minori o alla presenza di minori<a href=\"#_ftn51\" name=\"_ftnref51\">[51]<\/a> anche tutte le attivit\u00e0 che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica della pedofilia, come l&#8217;incitamento della prostituzione minorile, la diffusione della pornografia minorile e la promozione del c.d. turismo sessuale a danno di minori<a href=\"#_ftn52\" name=\"_ftnref52\">[52]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal fine, oltre alla preesistente tutela penale della libert\u00e0 sessuale del minore, \u00e8 stata introdotta nel nostro ordinamento una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale ragione la Suprema Corte riteneva che il reato <em>de quo <\/em>fosse integrato quando la condotta dell&#8217;agente abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, giacch\u00e9 non appare possibile realizzare esibizioni pornografiche, cio\u00e8 spettacoli pornografici, se non \u00aboffrendo\u00bb il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili; cos\u00ec come, per attrazione di significato, produrre materiale pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base dell\u2019art.14 ci si spingeva poi ad affermare che il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto, quali l&#8217;acquisto simulato del materiale e il ritardo nell&#8217;emissione o esecuzione delle misure cautelari, se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile; o pi\u00f9 esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte concludeva, infine, nel senso che, salvo l&#8217;ipotizzabilit\u00e0 di altri reati, \u00ab<em>commette il delitto di cui all&#8217;art. 600 ter, comma 1, c.p., chiunque impieghi uno o pi\u00f9 minori per produrre spettacoli o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto<\/em>\u00bb ravvisando l\u2019elemento oggettivo nel concreto pericolo della diffusione del suddetto materiale<a href=\"#_ftn53\" name=\"_ftnref53\">[53]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"8\">\n<li>Notevoli problemi ha poi creato l\u2019assenza di una definizione in grado di esplicitare il significato della parola \u00abpornografia\u00bb laddove lo stesso non \u00e8 affatto pacifico.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare la questione \u00e8 gi\u00e0 stata sottosposta al vaglio della Suprema Corte la quale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui veniva eccepito che una delle foto inviate dall\u2019imputato al suo interlocutore non poteva in alcun modo considerarsi come pornografica, in quanto si limitava a ritrarre due soggetti nudi e quindi aveva, semmai, un semplice contenuto erotico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema della definizione di \u00ab<em>materiale pornografico<\/em>\u00bb rappresenta, probabilmente, il principale ostacolo da superare per poter arrivare ad un\u2019individuazione certa delle fattispecie sanzionate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 opinione di chi scrive che, stante la necessaria maggior tutela dei minori, sono da ritenersi pornografiche anche mere immagini di nudo, laddove le stesse siano inserite in un contesto tale da renderne evidente la funzione di stimolo sessuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 precisamente si ritiene che tale debba essere ritenuto tutto quel materiale che, per modalit\u00e0 di ripresa, collocazione ed organizzazione ha la prevalente funzione di eccitare sessualmente un individuo. Nell\u2019ambito dell\u2019applicazione della legge suddetta si dovr\u00e0, pertanto, prendere in considerazione non soltanto l\u2019immagine in s\u00e9 e per s\u00e9, ma l\u2019intero contesto in cui la stessa si trova anche al fine di evitare situazioni abnormi e ingiustificatamente vessatorie<a href=\"#_ftn54\" name=\"_ftnref54\">[54]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo saranno da ritenersi illeciti anche i cosiddetti siti \u00ab<em>non nude<\/em>\u00bb in cui si propongono le immagini di giovanissime modelle in inequivocabili atteggiamenti erotici o eroticizzanti, oppure i siti specializzati in \u00ab<em>undressing<\/em>\u00bb e cio\u00e8 in fotografie di bambini in indumenti intimi ovvero in istantanee \u00abrubate\u00bb di bambini in situazioni in cui \u00e8 possibile intravedere gli indumenti intimi<a href=\"#_ftn55\" name=\"_ftnref55\">[55]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"9\">\n<li>Il secondo comma stabilisce che la medesima pena si applica a che commercia il materiale prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori mentre il terzo comma \u00e8 quello che ha sollevato le maggiori critiche in dottrina.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore ha, infatti, previsto che \u00ab<em>[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all&#8217;adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe fin troppo semplice fare della facile ironia sull\u2019assurdit\u00e0 di quell\u2019inciso \u00ab<em>anche per via telematica<\/em>\u00bb se non si trattasse di un indice dell\u2019assurda demonizzazione di internet da parte del legislatore del 1998<a href=\"#_ftn56\" name=\"_ftnref56\">[56]<\/a> e se non aprisse la via a conseguenze non desiderate e, di certo, non desiderabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, come acutamente osserva Buonomo<a href=\"#_ftn57\" name=\"_ftnref57\">[57]<\/a> \u00ab<em>qualcuno potrebbe ritenere maliziosamente (utilizzando il noto criterio ermeneutica \u00abubi noluit non dixit\u00bb che il commercio di materiale pornografico punito al comma secondo dello stesso articolo non possa essere commesso \u00abanche per via telematica\u00bb, perch\u00e9 questa espressa previsione \u00e8 contemplata soltanto dal terzo comma\u2026<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 si tratta di una mera provocazione, ma \u00e8 sintomatica dell\u2019attenzione che dovrebbe richiedere la redazione di un testo di legge di tale portata<a href=\"#_ftn58\" name=\"_ftnref58\">[58]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben pi\u00f9 grave \u00e8 l\u2019inspiegabile omissione del requisito della \u00ab<em>consapevolezza<\/em>\u00bb o \u00ab<em>volontariet\u00e0<\/em>\u00bb della condotta che, come ha rilevato la miglior dottrina apre la porta a preoccupanti ipotesi di responsabilit\u00e0 oggettiva da parte degli ISP<a href=\"#_ftn59\" name=\"_ftnref59\">[59]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Osserva, infatti, Cammarata<a href=\"#_ftn60\" name=\"_ftnref60\">[60]<\/a> che, se leggiamo con attenzione le tre ipotesi del terzo comma, possiamo agevolmente verificare che accanto a chi \u00abdivulga\u00bb ed a chi \u00abpubblicizza\u00bb \u00e8 punito anche il soggetto che \u00abdistribuisce\u00bb il materiale proibito<a href=\"#_ftn61\" name=\"_ftnref61\">[61]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pochi problemi ha, infine causato l\u2019individuazione delle fattispecie di \u00abdivulgazione\u00bb e \u00abpubblicizzazione\u00bb del suddetto materiale, soprattutto in relazione alla condotta della \u00abcessione\u00bb prevista dal successivo quarto comma, in particolare quando ci si trova a doverle applicare al mondo delle reti telematiche<a href=\"#_ftn62\" name=\"_ftnref62\">[62]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel corso degli anni giurisprudenza e dottrina hanno fissato criteri e linee guida relativamente alle differenze tra le varie condotte sanzionate dal terzo comma<a href=\"#_ftn63\" name=\"_ftnref63\">[63]<\/a> in relazione con l\u2019ipotesi criminosa prevista dal quarto<a href=\"#_ftn64\" name=\"_ftnref64\">[64]<\/a>, soprattutto in relazione alle reti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio in relazione a questa zona di confine si \u00e8 fatta sentire l\u2019esigenza di precisi interventi del Giudice di legittimit\u00e0 che, con motivazioni condivisibili, ha ritenuto sussistere la divulgazione in caso di cessione attraverso un sistema di chat via IRC<a href=\"#_ftn65\" name=\"_ftnref65\">[65]<\/a> anche se, di fatto, le modalit\u00e0 tecniche della condotta con cui avviene lo scambio possono apparire tali da configurare le modalit\u00e0 della cessione piuttosto che della divulgazione<a href=\"#_ftn66\" name=\"_ftnref66\">[66]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale indirizzo \u00e8 stato successivamente confermato, sia pure dalla medesima sezione, che ha, provveduto a tracciare alcune linee guida in materia<a href=\"#_ftn67\" name=\"_ftnref67\">[67]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare \u00e8 stato affermato che, per la sussistenza del delitto di cui al terzo comma dell&#8217;art. 600 ter cod. pen., non pu\u00f2 ritenersi sufficiente la mera circostanza che le foto pornografiche di minori siano \u00ab<em>veicolate attraverso la rete internet<\/em>\u00bb, a parte che non si comprende che cosa si intenda con tale espressione, data la sua vaghezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 il delitto in esame \u00e8 certamente configurabile qualora il soggetto, ad esempio, inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso <em>usenet<\/em>, inviandole ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare mentre quando il soggetto invii la foto ad una persona determinata, per esempio allegandola ad un messaggio di posta elettronica, pare ipotizzabile non il delitto in esame, ma quello pi\u00f9 lieve di cui al quarto comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione alla distribuzione attraverso IRC, la Corte ha osservato che non \u00e8 significativo limitarsi a rilevare che la cessione delle foto \u00e8 avvenuta attraverso un canale di discussione, dovendosi, invece, \u00ab<em>distinguere l&#8217;ipotesi in cui si sia trattato di una sola isolata cessione, avvenuta nel corso di una discussione privata con una determinata persona di modo che la foto sia stata di fatto ceduta ad una sola persona e solo questa abbia avuto la possibilit\u00e0 di prelevarla, dall&#8217;ipotesi in cui invece la foto sia stata ceduta in un canale aperto a tutti gli utenti, di modo che qualsiasi soggetto si trovi nella stanza o nel canale abbia avuto la possibilit\u00e0 di prelevarla, oppure sia stata ceduta comunque ad una pluralit\u00e0 di soggetti sia pure attraverso una serie di diverse conversazioni private<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn68\" name=\"_ftnref68\">[68]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale indirizzo \u00e8 stato recentemente confermato dalla V Sezione<a href=\"#_ftn69\" name=\"_ftnref69\">[69]<\/a> la quale ha ritenuto non sussistente il reato di cui al comma 3 dell&#8217;art. 600 ter c.p. nel caso di trasmissione diretta tra due utenti di materiale pedo pornografico, sempre attraverso il sistema della \u00ab<em>chat line<\/em>\u00bb, in quanto lo stesso non costituisce \u00abdivulgazione\u00bb o \u00abdistribuzione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare la Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava l&#8217;ordinanza impugnata<a href=\"#_ftn70\" name=\"_ftnref70\">[70]<\/a> con rinvio al Tribunale di Trieste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo caso si trattava di un procedimento <em>de libertate<\/em> scaturito dall\u2019attivit\u00e0 di un agente provocatore che aveva agito sotto copertura in un canale <em>chat<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare il Tribunale aveva sostenuto la tesi che, sebbene con il sistema della chat in linea non sia possibile prevedere una divulgazione indiscriminata a tutti i presenti e sebbene \u00ab<em>l&#8217;interlocutore via internet debba di volta in volta mostrarsi interessato a quel prodotto e accettare di ricevere e scambiare le foto, ci\u00f2 non \u00e8 incompatibile con il concetto di divulgazione, atteso che in detto colloquio \u00abprivilegiato\u00bb l&#8217;interlocutore \u00e8 sconosciuto e pu\u00f2 essere potenzialmente costituito nella realt\u00e0 fisica (non virtuale) da un gruppo di persone (nel caso in esame, ad esempio, erano almeno due gli agenti sotto copertura), delle quali non \u00e8 dato conoscere nulla, nemmeno l&#8217;et\u00e0<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte censurava tale teoria, ritenendo che, se lo si applicasse a tuti i casi di trasmissione diretta, comprenderebbe anche il caso, escluso invece dalla precedente giurisprudenza in tema di cessione<a href=\"#_ftn71\" name=\"_ftnref71\">[71]<\/a>, dell&#8217;invio di un singolo messaggio ad un singolo indirizzo di posta elettronica<a href=\"#_ftn72\" name=\"_ftnref72\">[72]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare il punto centrale della decisione \u00e8 toccato laddove si afferma con decisione che \u00ab<em>posto che l&#8217;ordinanza d\u00e0 per pacifico che le trasmissioni dei files contenenti immagini pornografiche sono avvenute su richiesta di chi si \u00e8 messo per via informatica in \u00abdialogo privilegiato\u00bb con l\u2019imputato, \u00e8 da escludere che tale trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d&#8217;accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz&#8217;altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Interessante osservare che, perch\u00e9 vi sia divulgazione o distribuzione, \u00e8 necessario che l&#8217;agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo \u00abprivilegiato\u00bb, le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, ovvero, pur inviandole ad indirizzi di persone determinate, lo faccia in successione, realizzando cio\u00e8 una serie di conversazioni private, e di conseguenti cessioni, con diverse persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha pi\u00f9 volte osservato che si realizza una distribuzione o divulgazione delle foto pedo pornografiche ad una serie indeterminata di persone anche quando la loro cessione avviene attraverso programmi di <em>file sharing<a href=\"#_ftn73\" name=\"_ftnref73\"><strong>[73]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se, infatti, il soggetto, attraverso l&#8217;uso di un programma e di una rete del genere, \u00ab<em>condivide<\/em>\u00bb con gli altri utenti le foto pornografiche registrate sul suo disco rigido o in un altro supporto, nel senso che mette a disposizione di tutti la parte del suo disco rigido o di altra memoria di massa dove sono contenute le foto pornografiche minorili in modo che chiunque possa accedere alle cartelle condivise e prelevare direttamente le foto, \u00e8 evidente che \u00e8 configurabile una ipotesi di distribuzione e divulgazione ad un numero indeterminato di persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo deve osservarsi che la cessione o la distribuzione \u00e8 configurabile anche laddove non vi sia l\u2019invio \u00abdiretto\u00bb del materiale, ma sia fornito all\u2019interlocutore il link presso cui reperirlo<a href=\"#_ftn74\" name=\"_ftnref74\">[74]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"10\">\n<li>Concludiamo questa rapida rassegna sulla 269\/98 analizzando rapidamente la fattispecie prevista e punita dall\u2019art.600-quater<a href=\"#_ftn75\" name=\"_ftnref75\">[75]<\/a> destinato a vietare anche la mera detenzione del materiale pedo pornografico.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo si osserva che con i termini \u00ab<em>si procura o dispone<\/em>\u00bb si \u00e8 voluta punire non soltanto la mera detenzione, ma anche la possibilit\u00e0 di detenere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare si \u00e8 sottolineato come la disponibilit\u00e0 del materiale sia configurabile anche qualora lo stesso non sia conservato nel proprio elaboratore, ma in un server estero<a href=\"#_ftn76\" name=\"_ftnref76\">[76]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2, tuttavia, comporta una serie di questioni legate alla detenzione di link a siti pedo pornografici ovvero a risorse che permettono di accedere a tale materiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si accettasse un\u2019applicazione estensiva del verbo \u00ab<em>disporre<\/em>\u00bb, si dovrebbe arrivare a temere l\u2019uso di gran parte delle risorse della rete in quanto astrattamente in grado di consentire in pochi istanti di accedere al suddetto materiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questo caso sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza da parte del legislatore in grado di definire, per esempio, i limiti di tale norma in caso di accesso fortuito<a href=\"#_ftn77\" name=\"_ftnref77\">[77]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare ci si \u00e8 posti il problema di tutelare quei soggetti che accedono ai siti pedo pornografici per errore, magari cercando materiale di altro tipo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La soluzione \u00e8, come spesso accade, lasciata al buon senso degli inquirenti, che dovranno essere in grado di discernere tra un accesso casuale ed un accesso volontario<a href=\"#_ftn78\" name=\"_ftnref78\">[78]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"11\">\n<li>Un altro grave errore del legislatore, su cui, tuttavia, nessuno sembra aver puntato l\u2019attenzione, \u00e8 rappresentato dall\u2019assoluta mancanza di raccordo tra la legge 269\\98 e la legge 66\\96<a href=\"#_ftn79\" name=\"_ftnref79\">[79]<\/a> che porta a delle conseguenze penalmente assurde, oltre ad ulteriori lampanti incongruenza che potrebbero dar luogo a situazioni paradossali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo a titolo di esempio, si consideri che, nel nostro ordinamento, l\u2019et\u00e0 del consenso \u00e8 raggiunta per legge<a href=\"#_ftn80\" name=\"_ftnref80\">[80]<\/a> col compimento del quattordicesimo anno di et\u00e0 (sedicesimo per condizioni particolari) ed al minore che abbia compiuto i sedici anni \u00e8 consentito prostituirsi senza alcuna conseguenza per il cliente<a href=\"#_ftn81\" name=\"_ftnref81\">[81]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli articoli 600-ter e quater, tuttavia, fanno riferimento al materiale prodotto mediante lo \u00ab<em>sfruttamento<\/em>\u00bb di minori di anni 18, creando in tal modo un paradosso legislativo in cui ad un soggetto \u00e8 consentito avere rapporti sessuali, anche in cambio di denaro o altra utilit\u00e0, con un minore ultrasedicenne, ma non il possederne fotografie erotiche o pornografiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo ci si interroga sulle eventuali responsabilit\u00e0 penali in cui incapperebbero due soggetti minori, ultraquattordicenni, che, per esibizionismo, decidessero di riprendersi durante il compimento di atti sessuali e di diffondere il suddetto materiale<a href=\"#_ftn82\" name=\"_ftnref82\">[82]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrambi potrebbero, <em>rectius <\/em>dovrebbero, essere indagati e condannati per il reato previsto e punito dall\u2019art.600-ter.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 evidente quanto sia necessario intervenire rapidamente per rendere maggiormente omogenea la disciplina della materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><\/a>* Il presente lavoro \u00e8 frutto dell\u2019attiva collaborazione dell\u2019Associazione Telefono Arcobaleno ONLUS, che qui si ringrazia per il quotidiano impegno in difesa dell\u2019infanzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] La pedofilia, letteralmente amore dei bambini, \u00e8 in pratica la tendenza a commettere reati sessuali contro di loro (in tal senso C. Rycroft, <em>Dizionario critico di psicoanalisi,<\/em> Astrolabio, Roma 1970). L\u2019etimologia del termine \u00e8, infatti, greca ed \u00e8 riconducibile al verbo <em>paidofileo<\/em> che vuol dire: \u00abio amo i fanciulli\u00bb nonch\u00e9 al sostantivo <em>paidofiles<\/em> il cui significato letterale \u00e8 \u00abamante\u00bb o \u00abinnamorato dei fanciulli\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un punto di vista scientifico la definizione preferibile \u00e8 quella fornita dal Manuale Diagnostico e Statistico Dei Disturbi Mentali che caratterizza la pedofilia come \u00ab<em>fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti ed intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attivit\u00e0 sessuali con uno o pi\u00f9 bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o pi\u00f9 piccoli)<\/em>\u00bb. A tal proposito \u00e8 stata presenta a livello scientifico una proposta relativa al bisogno di una migliore definizione terminologica della dizione \u00abPedofilia\u00bb, che, secondo parte della dottrina medica dovrebbe essere sostituita dal termine \u00abPedomania\u00bb che meglio delineerebbe le caratteristiche del problema (in tal senso si veda V.Mastronardi, M.Villanova, M.Picozzi, <em>Il Trattamento psicoterapeutico del pedofilo<\/em> in <em>Pedofilia, non chiamatelo amore<\/em>, a cura di M.Picozzi, M.Maggi, Guerini e Associati, 2003).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9 possa correttamente pararsi di <em>pedofilia<\/em> \u00e8 tuttavia necessario che la durata del comportamento non sia inferiore ai sei mesi e che il soggetto abbia un\u2019et\u00e0 minima di 16 anni e sia maggiore di non meno di cinque anni del bambino, oggetto delle fantasie, degli impulsi o degli atti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Legge 3 agosto 1998, n. 269, in Gazz. Uff., 10 agosto, n.185. &#8211; Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavit\u00f9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> In tal senso si veda M.Strano, <em>Computer crimes, <\/em>Milano, 2000, 203.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> \u00c8 stato osservato (V.Rizza, <em>Opuscolo informativo sulla pedofilia<\/em>, in telefonoarcobaleno.com, 2002) che la pedofilia si manifesta con vari comportamenti, in quanto le modalit\u00e0 e le tipologie di atti e abusi possono essere varie. Gi\u00e0 soltanto scorrendo le notizie di cronaca, infatti, vediamo emergere la variet\u00e0 dei comportamenti dei pedofili, le differenti caratteristiche e cos\u00ec pure le loro storie, l\u2019estrazione socio-culturale, le modalit\u00e0 d\u2019approccio al minore, la tipologia degli atti compiuti sui bambini, il grado di pericolosit\u00e0 e gravit\u00e0. I comportamenti sono molteplici e si parte da quelli esibizionistici, che non prevedono il contatto fisico con il bambino, al palpeggiamento, alla masturbazione reciproca, fino ad arrivare ai rapporti sessuali completi, alla pornografia, ed al pedosadismo. A questo proposito, interessante si rivela l\u2019ipotesi presentata da Schinaia (C.Schinaia, <em>Pedofilia Pedofilie<\/em>, Boringhieri, Torino, 2000), secondo cui la pedofilia andrebbe interpretata come un sintomo trasversale a strutture e organizzazioni di personalit\u00e0 molto diverse. Nello stesso senso si veda anche Mastronardi (V. Mastronardi, R. De Luca, M.Villanova, <em>Ministero delle Comunicazioni \u2013 Gruppo di lavoro Internet @ Minori Relazione del Sottogruppo \u00abPrevenzione primaria\u00bb famiglia, scuola, media, minori, ed internet<\/em>, Roma, 2003) secondo cui \u00ab<em>la pedofilia pu\u00f2 essere distinta principalmente in intrafamiliare (che si attua all\u2019interno della cerchia delle conoscenze o delle parentele del bambino) e in extrafamiliare (ad opera di soggetti che non hanno nessuna conoscenza con la vittima). Riguardo alla pedofilia extrafamiliare possiamo parlare di almeno tre tipi caratteristici di personalit\u00e0.<\/em><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><em> Il pedofilo interpretato come \u00abil mostro\u00bb che attende le sue vittime fuori dalla scuola, una figura meno problematica delle altre ed in fase di estinzione;<\/em><\/li>\n<li><em> Il pedofilo che d\u00e0 sfogo alle sue perversioni grazie al turismo sessuale;<\/em><\/li>\n<li><em> Il pedofilo che irretisce le sue vittime attraverso internet.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Affrontiamo per intanto quest\u2019ultimo punto: il tema della pedofilia via Internet.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>I navigatori pedofili on-line se sviluppano dipendenza sessuale collegata ad internet, sono caratterizzati da \u00abcompulsione da cibersex\u00bb a tal punto, che richiederebbero in diversi casi, necessit\u00e0 di assistenza e procedure di disassuefazione come accade per alcoolisti o eroinomani.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il pedofilo on-line \u00e8 caratterizzato da:<\/em><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><em> incapacit\u00e0 di smettere di avere rapporti sessuali virtuali on-line nonostante le rinomate gravi conseguenze;<\/em><\/li>\n<li><em> persistente perseguimento di comportamenti rischiosi (es. pornografia minorile) con distorsione e perdita di contatto con l\u2019obiettivit\u00e0, il risultato \u00e8 che i comportamenti pericolosi continuano;<\/em><\/li>\n<li><em> crescente desiderio o sforzo di controllare i comportamenti sessuali on-line. Asseriscono a se stessi che si fermeranno \u00abda questo momento in poi\u00bb o \u00abdopo quest\u2019ultima volta\u00bb, per\u00f2 non succede mai.<\/em><\/li>\n<li><em> l\u2019ossessione e la fantasia sessuale divengono le strategie primarie per relazionarsi con gli altri utenti della Rete. Per tutto il giorno pu\u00f2 spendere la maggior parte del tempo in uno stupore sessuale davanti al computer. Il compulsivo da cybersex riduce l\u2019ansia cercando l\u2019acting-out sessuale attraverso la sua ricerca e il suo soddisfacimento sessuale in internet in cui il bambino \u00e8 interpretato come \u00abpersona-oggetto-non giudicante\u00bb e in definitiva tutto sommato, \u00abfacile da irretire\u00bb con un po\u2019 di abilit\u00e0;<\/em><\/li>\n<li><em> la persona ha bisogno di una quantit\u00e0 crescente di ci\u00f2 da cui dipende per ottenere gli stessi risultati;<\/em><\/li>\n<li><em> gravi cambiamenti di umore dovuti all\u2019attivit\u00e0 sessuale (con profonda vergogna, isolamento e svalutazione);<\/em><\/li>\n<li><em> gli elementi basilari della vita, come il cibo, il sonno, il lavoro e i vestiti, divengono secondari. La maggior parte del tempo \u00e8 spesa nella ricerca del sesso, in internet e\/o attraverso internet:<\/em><\/li>\n<li><em> la famiglia, gli amici, il lavoro e gli hobby vengono sostituiti dalla ricerca di attivit\u00e0 sessuali attraverso internet. Le decisioni sono prese in base al principio del piacere istintuale grazie a obiettivi sessuali e non secondo raziocinio e giudizio<\/em>\u00bb<em>. <\/em>In tal senso si veda anche O.Greco, P.Ramirez, <em>Una forma di perversione sessuale: il Cybersex. Aspetti Nosografici, Criminologici e Pedagogici<\/em> in <em>\u00abLe Perversioni\u00bb Atti del Convegno Aversa 2001<\/em> in Rivista semestrale dell\u2019Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, 2002.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> In tal senso si veda F.Boezio, M.D\u2019Alessio, <em>Internet e responsabilit\u00e0 penali<\/em>, in Internet e responsabilit\u00e0 giuridiche, a cura di G.Vaciago, La Tribuna, 2002, 282.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Per un\u2019ampia bibliografia in materia si rimanda al sito www.telefonoarcobaleno.com, ed in particolare all\u2019opuscolo informativo sulla pedofilia. Mastronardi (V.Mastronardi, R.De Luca, M.Villanova, <em>Ministero delle\u2026, <\/em>cit, 6), classifica i pedofili in varie categorie:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pedofilo latente: senza comportamenti manifesti, consapevole della sua diversit\u00e0 sociale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pedofilo occasionale: caratterizzato dalla occasionalit\u00e0 del suo approccio pedofilico;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pedofilo immaturo: carente sviluppo delle capacit\u00e0 relazionali per immaturit\u00e0 istintivo-affettivo-emotiva, con modalit\u00e0 di adescamento seduttivo e passivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pedofilo regressivo: comportamento di adescamento impulsivo conseguente a particolari eventi stressanti o traumatici subiti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pedofilo aggressivo: con aggressivit\u00e0 fisica verso la vittima;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pedofilo omosessuale: trasferisce compulsivamente sul bambino l\u2019amore non ricevuto dalla figura materna: immaturit\u00e0 affettiva. In tal senso si veda anche L.B.Petrone, S.Rialti, <em>le caratteristiche di personalit\u00e0 del pedofilo<\/em>, in <em>Pedofilia. Gli abusati, gli abusanti, <\/em>a cura di R.Giommi e M.Perrotta, Ed. Del Cerro, 1998.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> In tal senso si esprime Pomante (G.Pomante, <em>Internet e criminalit\u00e0, <\/em>Torino, 1999, 220) il quale stigmatizza con parole piuttosto dure le campagne di allarmismo che certa stampa ha fatto nei confronti di Internet, con toni tali da indurre i cittadini a diffidare, se non temere apertamente, di questo straordinario strumento. In proposito si veda anche G.Buonomo, <em>Le responsabilit\u00e0 penali, <\/em>in <em>I problemi giuridici di Internet<\/em> a cura di E. Tosi, 346s.; D.Minotti, <em>I reati commessi mediante<\/em> <em>internet<\/em>, in <em>Internet nuovi problemi e questioni controverse<\/em> a cura di G.Cassano, 473.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Non soltanto siti web, ma anche gruppi di discussione, posta elettronica, programmi peer to peer, chat <em>etc<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> In tal senso si veda quanto dallo scrivente gi\u00e0 affermato, in E.Florindi, <em>Internet, bambini e sicurezza<\/em>, in telefonoarcobaleno.com, 2001, p.3: \u00ab<em>In primo luogo occorre subito specificare che il rischio maggiore che corre un ragazzo che navighi da solo non \u00e8 quello di essere molestato on-line, ipotesi piuttosto remota, ma quello di cadere in qualche truffa. \/ Numerosi siti, infatti, sfruttano l\u2019ingenuit\u00e0 dei navigatori pi\u00f9 giovani, e non solo la loro, per realizzare delle vere e proprie truffe<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Per un\u2019analisi della problematica relativa alle molestie sessuali on line a danno di minori si veda quanto sottolineato da Strano (M.Strano, <em>Computer\u2026<\/em>, cit., 213 ss). Cfr anche E.Florindi, Internet, bambini\u2026, cit., 4: \u00ab<em>Da ultimo affrontiamo il remoto, ma non impossibile, rischio che il bambino, o ragazzo, riceva delle molestie tramite internet. Il rischio maggiore proviene dai programmi di chat e di messaggistica istantanea che permettono di conversare a distanza con altri utenti<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> In tal senso si vedano i rapporti sulla pedofilia telematica realizzati da Telefono Arcobaleno e pubblicati alla fine del 2002 e del 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> <em>Vedi<\/em> <em>infra<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Spesso si utilizza il termine \u00ab<em>surf safe<\/em>\u00bb per indicare tutte quelle attivit\u00e0 in grado di agevolare la navigazione anonima, <em>rectius<\/em> il pi\u00f9 possibile anonima, verso siti con contenuti illeciti in modo da rendere pi\u00f9 difficoltosa l\u2019identificazione dei soggetti che operano nella rete da parte delle forse di polizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Si tratta del commercio di materiali fotografici, video etc. avente per oggetto pornografia infantile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Per comprendere appieno la portata del tristissimo fenomeno basti considerare che nel solo primo semestre del 2003 l\u2019Associazione Telefono Arcobaleno ONLUS ha proceduto alla segnalazione di 8.717 siti ad esplicito contenuto pedo pornografico. Il trend crescente \u00e8 stato purtroppo confermato dai dati del terzo trimestre. Al 30 settembre 2003, infatti, i siti segnati a partire dal primo gennaio avevano raggiunto quota 13.189.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Si tratta di una percentuale pari all\u2019 82,45% dei siti segnalati!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Anche i servizi di intelligence ed il Parlamento concordano nell\u2019affermare che il mercato della produzione e della commercializzazione della pedopornografia siano gestiti direttamente dalla criminalit\u00e0 organizzata. In particolare, gi\u00e0 nel 2000 il SISDE informava che \u00ab<em>\u00e8 stato rilevato un accentuato coinvolgimento della criminalit\u00e0 organizzata in ambiti meno tradizionali ma altrettanto remunerativi, come il mercato della pedofilia e della pornografia\u00bb<\/em> (SISDE, Relazione sulla politica informativa e della sicurezza -secondo semestre 2000 &#8211; presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato, in sisde.it) e nel 2001 confermava che \u00ab\u2026<em> accanto alle tradizionali forme di lucro continuano ad intrecciarsi il crescente coinvolgimento nei circuiti dello smaltimento dei rifiuti, delle scommesse clandestine, del mercato della pedofilia e della pornografia, con la rafforzata propensione ad infiltrarsi nel tessuto economico-legale mediante operazioni di riciclaggio\u2026<\/em>\u00bb (SISDE, Relazione sulla politica informativa e della sicurezza presentata dal Ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, On. Franco Frattini, per il primo semestre 2001, in sisde.it).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello stesso senso anche la Camera dei Deputati che, in relazione alla piaga della pedopornografia, ha ricordato come \u00ab<em>una gran parte di questo disumano affare \u00e8 nelle mani della grande criminalit\u00e0 organizzata<\/em>\u00bb ed ancora \u00ab<em>parlo della pedopornografia, di cui si \u00e8 molto discusso proprio in questi giorni. Abbiamo norme avanzatissime, riusciamo attraverso quelle norme a fare azioni brillanti di indagine, a individuare coloro che si connettono ai siti Internet dedicati, possiamo appunto, attraverso le loro carte di credito, arrivare ai protagonisti, a coloro che si mettono davanti al video. \/ Poi, per\u00f2, ci scontriamo con il segreto bancario, con le norme relative alla tutela della privacy e non riusciamo a risalire a chi produce quel materiale. Insomma, e chiudo, quello che intendevo dire \u00e8 che all\u2019alba del terzo millennio punire in modo omogeneo il delitto di traffico di persone sarebbe la migliore risposta al crimine organizzato e allo stesso tempo concretizzerebbe quell\u2019idea giscardiana di uno spazio giuridico europeo<\/em>\u00bb (Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari &#8211; Luciano Violante &#8211; Presidente della Camera dei Deputati).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> \u00c8 tuttavia chiaro che, come osservato da M.Strano, <em>Computer\u2026<\/em>, cit., 204 \u00abi<em>n realt\u00e0 la pedofilia continua a essere un fenomeno che si consuma prevalentemente all\u2019interno delle mura domestiche, talvolta all\u2019interno degli istituti di istruzione e negli spogliatoi sportivi\u2026\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Telefono Arcobaleno, Relazione sulla pedofilia 2002.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Osserva Telefono Arcobaleno, Relazione sulla pedofilia 2002, che pedofilia on-line e pedofilia nella vita reale sono due fenomeni \u00ab<em>strettamente legati e credere di poter sconfiggere la pedofilia \u00abreale\u00bb senza combattere efficacemente la pedofilia \u00abvirtuale\u00bb rappresenta soltanto una pia illusione destinata a naufragare miseramente<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Nel corso dei primi tre trimestri del 2003 Telefono Arcobaleno ha individuato e denunciato 368 siti pedo pornografici collocati su server italiani o con chiari riferimenti al nostro paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Cfr Telefono Arcobaleno, <em>Relazione\u2026, <\/em>cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Telefono Arcobaleno, <em>Rel\u2026, op. ult. cit.<\/em> In tal senso si veda anche M.Strano, <em>Computer\u2026<\/em>, cit., 205. Secondo questo Autore tra i fattori organizzativi che connotano la <em>ciberpedofilia<\/em> va considerata la \u00ab<em>nascita e sviluppo di forme di consorzi tra pedofili di tipo pseudopolitico e pseudolibertario<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> In un noto sito \u00e8 possibile leggere la seguente presentazione: \u00ab<em>Ho voluto creare questo sito perch\u00e9 ho sentito anch&#8217;io, come tanti altri pedofili, il desiderio di partecipare all&#8217;impegno per dimostrare al mondo il vero volto della pedofilia e soprattutto qual&#8217;\u00e8 la differenza tra chi ama i bambini e chi li maltratta. In queste pagine troverete le mie considerazioni sull&#8217;argomento, le mie risposte a tutte le cose che ho letto e sentito contro la pedofilia, la mia storia, i miei sentimenti e le mie esperienze. Mi rivolgo soprattutto a chi pensa male della pedofilia: visitate il mio sito con la massima serenit\u00e0, senza pregiudizi e con lo spirito di chi vuole approfondire la propria conoscenza. Io non ho la presunzione di portare, con le mie considerazioni, la verit\u00e0 assoluta, voglio soltanto dare la possibilit\u00e0 a chi non sa determinate cose, di conoscere meglio un fenomeno di cui si parla troppo spesso a sproposito, senza i necessari approfondimenti e senza la volont\u00e0 di mettersi in discussione. Quindi, quelle che leggerete saranno le mie personali opinioni che possono essere giuste o sbagliate ma per cui chiedo rispetto<\/em>\u00bb (Fonte: il sito di P).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Tra gli argomenti preferiti da tali soggetti vi \u00e8 quello secondo cui <em>ci sono pedofili buoni e pedofili cattivi <\/em>come si evince da un documento presente in rete e noto come \u00ablettera di P ai bambini\u00bb in cui si inizia affermando \u00ab<em>In questa pagina mi rivolgo ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni [\u2026] penso che negli ultimi anni abbiate sentito parecchie cose riguardo la pedofilia, dalla televisione, dai vostri professori e dai vostri genitori. \/ Avete sentito cose terribili su noi pedofili e molto probabilmente avete pensato che noi siamo tutti dei mostri che pensano solo a violentare i bambini. Sicuramente tra i pedofili ci sono anche tante persone cattive ma non siamo tutti cos\u00ec. \/ Per\u00f2 tutti quelli che vi hanno parlato della pedofilia hanno cercato di convincervi che siamo tutti degli esseri pericolosi e che se vi capita di conoscere uno di noi dovete allontanarvi immediatamente. Ma le cose non stanno come tentano di farvi credere. \/ Ci sono pedofili buoni e pedofili cattivi come ci sono i buoni ed i cattivi anche tra quelli che vanno con gli uomini o con le donne. I pedofili buoni non violentano i bambini, perch\u00e9 amano i bambini e quindi non gli farebbero mai qualcosa che li farebbe soffrire. Ai pedofili piace fare sesso con i bambini ma questo non significa che costringerebbero un bambino a fare quelle cose anche se non vuole. \/ \u00a0Se un pedofilo ha rispetto per i bambini, ci fa sesso solo se anche i bambini lo vogliono fare, altrimenti non lo fa e basta<\/em>\u00bb, si prosegue poi sostenendo che \u00ab<em>tante persone vi hanno parlato male di noi e hanno detto che vogliono proteggervi dalla violenza, ma c&#8217;\u00e8 una cosa molto importante che probabilmente non vi hanno detto<\/em>. \/ <em>In Italia e in tanti altri paesi del mondo c&#8217;\u00e8 una legge che dice che chi ha meno di 14 anni non \u00e8 libero di decidere se fare sesso oppure no. Per farvi capire bene cosa significa vi faccio un esempio. Immaginate un adulto pedofilo che fa amicizia con un bambino. Questo adulto e questo bambino fanno sesso assieme. Tutti e due lo fanno perch\u00e9 ne hanno voglia, sono felici di farlo, si divertono e nessuno dei due costringe l&#8217;altro a fare qualcosa che non vuole. Se qualcuno viene a sapere che l&#8217;adulto e il bambino fanno sesso e lo va a dire alla polizia, l&#8217;adulto finisce in prigione. Questo vi potr\u00e0 sembrare strano perch\u00e9 se il bambino era d\u2019accordo nel fare sesso, l&#8217;adulto non avrebbe commesso nessuna violenza verso il bambino. Ma purtroppo la legge dice che se un adulto fa sesso con una ragazzo o una ragazza che ha meno di 14 anni, \u00e8 come se gli avesse fatto violenza, anche se in realt\u00e0 hanno fatto sesso perch\u00e9 lo volevano tutti e due<\/em>\u00bb. Si procede poi spiegando che \u00ab<em>quell&#8217;adulto viene processato e anche se il bambino dice che l&#8217;adulto non lo ha costretto a fare sesso ma lo hanno fatto perch\u00e9 lo volevano entrambi, l&#8217;adulto viene messo in prigione. Il bambino pu\u00f2 anche giurare che si \u00e8 divertito a fare sesso, pu\u00f2 urlare, mettersi a piangere e chiedere in ginocchio di lasciare in pace il suo amico adulto, ma i giudici non gli daranno mai ascolto perch\u00e9 secondo loro, chi ha meno di 14 anni non deve essere libero di decidere se fare sesso o no<\/em>\u00bb<em>.<\/em> \/ Si passa poi a difendere il \u00abdiritto\u00bb (sic) dei bambini ad avere rapporti sessuali con adulti<em>: \u00abVoi bambini dovete essere liberi di scegliere se fare sesso o no ma gli adulti non vi vogliono dare questa libert\u00e0 perch\u00e9 credono che i bambini siano degli stupidi incapaci di decidere da soli. Io sono un adulto ma non la penso come gli altri della mia et\u00e0 perch\u00e9 amo i bambini e rispetto le loro opinioni mentre la maggior parte dei grandi dicono di voler bene ai bambini ma in realt\u00e0 non hanno assolutamente rispetto per loro e ogni volta che voi bambini cercate di dire qualcosa che non gli sta bene, vi zittiscono e dicono che non capite nulla. \/ Tutto questo deve finire perci\u00f2 dovete darvi da fare anche voi per cambiare la situazione\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri siti (<em>Cfr<\/em>. Danish Pedophile Assotciation) si va oltre ed alla domanda \u00ab<em>Cosa accade quando viene scoperta una relazione illegale?<\/em>\u00bb si risponde in maniera tale da indurre il bambino a non rivelare nulla. Nella prima parte della risposta, molto simile a quella di P, si descrive con toni foschi l\u2019arresto del pedofilo: \u00ab<em>Quando una terza parte ha il sospetto che stia avvenendo dell&#8217;attivit\u00e0 sessuale illegale tra un adulto e un bambino, pu\u00f2 accadere che denunci il fatto alle autorit\u00e0 credendo che tale attivit\u00e0 non sia gradita al bambino o gli causi danni<\/em>.<em> E cos\u00ec si mette in moto il polverone: il pedofilo viene arrestato e la sua casa perquisita allo scopo di trovare fotografie, lettere, diari od altri indizi che possano confermare il sospetto. <\/em>Nella seconda parte si fa direttamente leva sui timori del bambino (in particolare paura dell\u2019abbandono, del senso di colpa e di essere lasciato solo: \u00ab<em>Il bambino, i suoi genitori ed amici vengono interrogati e chiamati a testimoniare in tribunale (certi pedofili dimenticano di pensare a quanto problematica possa essere una tale situazione prima che sia troppo tardi). In una simile evenienza il bambino ha urgente bisogno di parlare con qualcuno che ne comprenda i sentimenti, ma una tale comprensione probabilmente non la trover\u00e0: il bambino non ha la possibilit\u00e0 di parlare col pedofilo, i genitori reagiscono istericamente, ed allora l&#8217;unica persona con cui avr\u00e0 modo di parlare \u00e8 un benevolo psicologo che non gli sapr\u00e0 dire altro che parole ostili nei confronti di quell&#8217;adulto che magari era il suo miglior amico<\/em>\u00bb<em>.<\/em> In particolare nelle conclusioni si afferma<em> \u00abAl che il bambino si sentir\u00e0 in colpa per quanto causato al suo miglior amico e prover\u00e0 vergogna nel vedere i suoi segreti pi\u00f9 intimi sbandierati ai quattro venti da una stampa insensibile e sensazionalistica. Per quanto riguarda il pedofilo, ovviamente finir\u00e0 in galera, magari perdendo il proprio lavoro dopo essere stato abbandonato da famiglia ed amici<\/em>\u00bb; il suggerimento, nemmeno tanto velato, \u00e8 dunque: negare e non racconatare mai nulla a nessuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 facile comprendere quanto queste affermazioni possano generare confusione o sensi di colpa in un bambino. A ci\u00f2, viste le fosche descrizioni delle conseguenze, si aggiunge il fortissimo timore, di essere \u00abscoperto\u00bb con un procedimento che lo porta a colpevolizzare soprattutto se stesso per ci\u00f2 che \u00e8 accaduto. Per un bambino \u00e8, infatti, naturale essere curioso, interrogarsi ed interrogare gli altri a proposito del sesso, ma una cosa \u00e8 per un bambino, sognare, dedicandosi a giochi sessuali con s\u00e9 stesso o con i suoi coetanei, ben altro \u00e8 trovarsi di fronte alla realt\u00e0 dell\u2019orgasmo adulto (<em>Cfr<\/em>. J.P.Bonnetaud,<em>Critique de l&#8217;argumentation p\u00e8dophiliques<\/em>, Evol. Psychiat., vol. 63,n.1-2, 83-102, 1998); in tal senso si veda anche V.Rizza, <em>Opuscolo informativo \u2026<\/em>, cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contrari a tale teoria non solo i pedofili, ma anche alcuni \u00abintellettuali sostenitori\u00bb della pedofilia, i quali considerano abuso solo quelle situazioni in cui il minore viene costretto a partecipare contro la sua volont\u00e0 all\u2019atto sessuale, sostenendo che il bambino, anche se piccolo, \u00e8 perfettamente in grado di dare o meno il suo consenso. La conclusione \u00e8 sempre quella: giungere a rivendicare il diritto del bambino ad esprimere liberamente la sua sessualit\u00e0, che, a detta dei pedofili, sarebbe oppressa da una societ\u00e0 sessuofobica e moralista. La convinzione di procurare piacere al bambino, sul quale i pedofili proiettano i propri sentimenti e desideri, giudicandosi spesso provocati e vittime passive di un gioco di seduzione, permette a questi soggetti di operare un totale processo di negazione della realt\u00e0. L\u2019intensit\u00e0 e il calore affettivo del bambino vengono fraintesi come invito sessuale. Considerandosi dalla parte dei bambini, i pedofili proiettano sulla societ\u00e0 la responsabilit\u00e0 di qualsiasi conseguenza negativa per il minore, sostenendo che gli effetti dannosi sul bambino sono provocati esclusivamente dal dovere mantenere il segreto e dalla stigmatizzazione sociale delle relazioni pedofile. (Cfr C.Roccia, C.Foti, <em>Pedofilia: dal bambino abusato all&#8217;adulto perverso<\/em>, Unicopli, Milano, 1994). Vi sono poi intellettuali, che talora trovano spazio sul teleschermo e sulla stampa, i quali esaltano la ricerca di un\u2019infanzia diversa, emancipata, nella quale la sessualit\u00e0 non venga soffocata dall\u2019ipocrisia sociale. In realt\u00e0 non fanno altro che auspicare un\u2019emancipazione dalle proibizioni che ostacolano il potere di seduzione di un adulto nei confronti del bambino, potere che si instaura in una relazione innegabilmente asimmetrica e narcisistica, in quanto l\u2019altro \u00e8 comunque manipolato e considerato come oggetto per raggiungere uno scopo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non pu\u00f2, infine, trascurarsi, un utilizzo strumentale dell\u2019arte, troppo spesso adibita a comodo paravento per produzioni che di artistico hanno ben poco. Basti pensare alle \u00abopere\u00bb fotografiche di David Hamilton, ovvero a film come \u00ab<em>Pretty baby<\/em>\u00bb di Luis Malle o \u00ab<em>Maladolescenza<\/em>\u00bb di Pier Guiseppe Murgia (1977), in cui i bambini assumono le vesti di consapevoli seduttori ed gli stessi vengono impiegati in scene erotiche, tanto che si tratta di film, spesso, vietati ai minori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cultura pedofila \u00e8, quindi, sostenuta implicitamente, almeno per alcuni aspetti, anche dalla societ\u00e0 contemporanea. Scrivono Foti e Roccia che \u00ab<em>La pedofilia non \u00e8 una reazione perversa del tutto isolata, ma gode di differenziate e sfumate adesioni. La tendenza, da sempre radicata nell\u2019immaginario erotico collettivo (soprattutto maschile), a privilegiare \u00abla carne fresca\u00bb, il corpo giovane, viene incentivata nella societ\u00e0 contemporanea, che favorisce la differenziazione degli stimoli erotici e dell\u2019offerta sessuale (in modo tale da coinvolgere la preadolescenza e l\u2019infanzia) anche come via di fuga dalle ansie e dalle difficolt\u00e0 della relazione eterosessuale tra adulti; lo sviluppo della pedofilia \u00e8 stato infatti messo in collegamento da alcuni autori con la diffusione dell\u2019AIDS e con le conseguenti angosce di impotenza e di morte del maschio, angosce superabili difensivamente nel rapporto con un partner infantile, meno a rischio di contagio e pi\u00f9 facilmente manipolabile<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> A tale proposito esemplare \u00e8 quanto affermato nel sito ufficiale della Danish Pedophile Association, con un\u2019intera sezione in lingua italiana, oppure nell\u2019italianissimo \u00ab<em>sito di P<\/em>\u00bb, entrambi on line da anni, o, ancora, nel libro di Luther Blisset \u00ab<em>Lasciate che i bimbi<\/em>\u00bb facilmente reperibile in internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> Altra tecnica molto utilizzata \u00e8 quella di sfruttare argomentazioni apparentemente logiche ed inoppugnabili per giustificare lo sfruttamento sessuale dei minori. Si veda ad esempio quanto riportato nel sito della Danish Pedophile Association: \u00ab<em>Questa mattina, 6 febbraio 1998, ho seguito una trasmissione televisiva, [\u2026], a proposito della lotta alla pornografia infantile su Internet. Mi ha soprattutto colpito l&#8217;inoppugnabile modo con cui questo tema &#8211; ancora una volta &#8211; \u00e8 stato trattato. Mancanza assoluta di domande critiche: se vale la pena dello sforzo, se tutta la pornografia infantile sia dannosa per definizione, se la possibilit\u00e0 di accesso a un tale tipo di pornografia non potesse prevenire l&#8217;abuso sessuale infantile&#8230; mi fa venire il nervoso la superficialit\u00e0 con cui vengono descritte le cose quando si parla di pornografia ed abuso sessuale infantili, dando per scontato che il sesso con i bambini sia sempre dannoso. Al che mi viene spontanea la domanda: se ci si d\u00e0 un cos\u00ec gran da fare per il bene dei bambini, perch\u00e9 non si va mai a chiedere il loro parere? \u00c8 sempre un preconcetto \u00abbene dei bambini\u00bb espresso dagli adulti, quello che si sente. \/ Eppure la realt\u00e0 ci mostra che i danni ai bambini derivano pi\u00f9 spesso proprio dalle reazioni negative dell&#8217;ambiente che non dalla relazione sessuale in s\u00e9. E non sono postulati che butto l\u00ec: \u00e8 comprovato da documentate ricerche su vasto materiale (si vedano ad esempio Preben Hertoft e Hans Hessellund). Viene davvero da pensare che vasti strati della popolazione siano vittima di una suggestione di massa che ricorda un poco allettante passato in cui nessuno osava porsi certe questioni. Questioni che, quando invece le si pone, causano &#8211; se non il linciaggio di chi le ha sollevate &#8211; perlomeno gravi sospetti nei confronti delle sue intenzioni. \/ Diversi anni fa ho avuto modo di vedere film che mostravano la cosiddetta \u00abpornografia infantile\u00bb. Ne erano protagonisti ragazzini dai 12 ai 15 anni circa che si divertivano tra di loro&#8230; in tutti i modi. Non dava per nulla l&#8217;idea che venissero \u00ababusati\u00bb o che si \u00abprofittasse di loro\u00bb: al contrario, se la spassavano visibilmente. Con ci\u00f2 non voglio dire che non si possano verificare abuso o sfruttamento, ma francamente mi sembra ci sia bisogno di fare una certa distinzione dove occorre farlo, cosa che mi pare sia fatta solo ed esclusivamente da specialisti quali sessuologi e criminologi. \/ Per prima cosa \u00e8 bene vi mettiate in testa che la stragrande maggioranza (probabilmente il 99%) dell&#8217;\u00ababuso\u00bb infantile in atto nel terzo mondo \u00e8 opera della popolazione locale, presso la quale c&#8217;\u00e8 sempre stata un&#8217;attitudine nei confronti delle relazioni sessuali tra adulti e minori diversa da quella dei paesi occidentali. Ed \u00e8 anche questo ad attirare i turisti. Turisti che, beninteso, in maggioranza non sono pedofili, ma sono spesso comuni eterosessuali in vena di provare \u00abcarne giovane\u00bb. \/ Non \u00e8 ammissibile che noi dell&#8217;Occidente ci intromettiamo con ramanzine moraleggianti per raccontare ad altri di cambiare una cultura che, dal loro punto di vista, pu\u00f2 essere valida almeno quanto la nostra. Eppure \u00e8 proprio quanto accade: i problemi del sesso con i minori nei paesi dell&#8217;Oriente non sono mai esistiti prima che l&#8217;Occidente cominciasse ad immischiarsi e prima che, proprio a causa dell&#8217;ipocrisia dell&#8217;Occidente, in tali Paesi cominciasse ad instaurarsi una vera e propria commercializzazione della sessualit\u00e0 con i minori. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Secondo: la prostituzione infantile la si potr\u00e0 magari combattere in una zona particolarmente messa in risalto, ma essa riapparir\u00e0 velocemente in un&#8217;altra zona. La lotta al desiderio sessuale \u00e8 destinata al successo tanto quanto potrebbe esserlo il combattere l&#8217;appetito. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Terzo: cosa avete intenzione di fare con i bambini salvati dalla prostituzione? Avete approntato dei programmi d&#8217;aiuto che possano costituire una valida alternativa? Certo che non li avete, perch\u00e9 si tratta di un compito immane, che come minimo richiederebbe decenni. Eppure vi siete messi in testa di fermare il turismo sessuale ora e sempre, con ogni mezzo&#8230; e con che risultati? Col risultato che i bambini e le loro famiglie vengono scaraventati in una povert\u00e0 ed una miseria peggiori di prima. Cosa non si farebbe per la sana morale! \/ Sarebbe molto meglio se vi preoccupaste delle orribili condizioni nelle quali vivono i bambini: povert\u00e0 e lavoro minorile in condizioni inumane. Al che la prostituzione come ragione di vita scivolerebbe da s\u00e9 sullo sfondo. Vietare la prostituzione come primo provvedimento fa cadere i bambini dalla padella nella brace, ma i puritani, a quanto pare, preferiscono che i bambini si sfamino mendicando o lavorando in condizioni pietose piuttosto che prostituendosi<\/em>\u00bb e tali teorie del \u00absesso come cultura\u00bb, del \u00abmale minore\u00bb \u00e8 una sorta di cavallo di battaglia anche di molti intellettuali nostrani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> Contrariamente a quanto succede in ogni organizzazione il neofita non viene deriso, evitato, n\u00e9 deve pagare pegno, non esiste n\u00e9 forte n\u00e9 lata, alcuna forma di nonnismo, anzi \u00e8 \u00abamorevolmente\u00bb preso in consegna dalla comunit\u00e0, educato, istruito, protetto e molto raramente redarguito soltanto se, per l&#8217;inesperienza, compie azioni che possono in qualche modo recare danno alla comunit\u00e0. Il novellino pu\u00f2 chiedere ed ottenere quasi tutto: dalle dettagliatissime indicazioni su come navigare anonimo, ai siti migliori da cui iniziare la propria esperienza pedo in rete ivi compresi i siti da evitare perch\u00e9 monitorati dalle autorit\u00e0 di polizia, fino ad arrivare al sostegno psicologico da parte di esperti nel caso di crisi di paranoia (ovvero, nel gergo pedo telematico, le crisi di \u00abpaura dell&#8217;autorit\u00e0\u00bb, della polizia telematica, dei gruppi attivi antipedofili). Non mancano infine i gruppi di supporto legale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> Altre volte, questi stessi siti in apparenza pseudo-normali nascondono directory segrete con foto pornografiche di atti sessuali che coinvolgono bambini talora piccolissimi! E, purtroppo, di directory segrete con questo tipo di contenuti se ne trovano anche in siti che, in apparenza, si presentano magari dedicati a tutt\u2019altro: emblematico il caso di un sito portoghese, tipo personal home page, con foto dell&#8217;autore e della sua compagna, degli amici, dei viaggi e via dicendo, ma in una piccola directory nascosta sono state trovate immagini abominevoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Tra di loro troviamo la pi\u00f9 grande e sordida differenziazione: i pedo amanti della biancheria intima infantile, i pedo amanti delle orge tra bambini, con ogni variante gay e lesbo, i pedo amanti delle gambe e dei piedi dei bambini, i pedo amanti delle foto di neonati e bambini con il pannolino, i pedo sadici in tutte le varianti (fino ad arrivare alle foto e ai video di punizione corporale \u00aba sangue\u00bb, fino alle richieste spasmodiche di foto di tortura) e poi i pedo estremi (come definire l&#8217;estremo in un estremo?), ossia quelli che nella differenziata gamma della perversione necrofila cercano (e purtroppo trovano) foto e video di bimbi morti, magari di morte violenta e meglio se nudi, e meglio se con sequenze di dettaglio per arrivare alle richieste di video veri che mostrino la morte vera e procurata di un bambino (cosiddetti snuff movie).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> Cfr. Telefono Arcobaleno, <em>Relazione\u2026<\/em>, cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> Si vedano, per esempio, le polemiche sul forum di Punto informatico che hanno accompagnato la pubblicazione da parte di Telefono Arcobaleno del report sulla Pedofilia relativo al I semestre 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> Criticando le ossessive campagne di stampa Pomante (G.Pomante, <em>Internet\u2026<\/em>, cit., 221) osserva che non \u00ab<em>viene mai citato l\u2019aspetto pi\u00f9 inquietante: la reale diffusione della devianza tra la gente comune<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> Fonte: Telefono Arcobaleno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> In tal senso si veda anche M.Strano, <em>Computer\u2026,<\/em> cit., 204ss.; F.Boezio, M.D\u2019Alessio, <em>Internet e<\/em>\u2026, cit., 282s; G.Pomante, <em>Internet e\u2026<\/em>, cit., 221s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> Secondo la Guardia di Finanza, tra i pedofili telematici starebbe tornando in auge la primitiva forma di Internet: singole BBS, secondo il modello di FIDONET (AA.VV., <em>Il commercio elettronico <\/em>\u00a0a cura del <em>Nucleo regionale polizia tributaria, Milano<\/em>, 563).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> V.Rizza, <em>Opuscolo\u2026<\/em>, cit., 45.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref38\" name=\"_ftn38\">[38]<\/a> Cfr. F.De Masi, <em>Il mondo del pedofilo<\/em>, in Famiglia oggi, n. 12, 20-27, 1998.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref39\" name=\"_ftn39\">[39]<\/a> Ratificata dal nostro Paese con la legge 27 maggio 1991, n.176.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref40\" name=\"_ftn40\">[40]<\/a> In particolare si fa qui riferimento al noto <em>affaire Dutroux<\/em>, altres\u00ec noto come scandalo di Marcinelle, che cost\u00f2 la vita a due bambine (Julie e Melissa) lasciate morire di fame da pedofilo belga Marc Dutroux. Tale, tragico, episodio di cronaca innesc\u00f2 una serie di indagini che portarono alla scoperta di una ramificatissima rete di pedofili e dest\u00f2 allarme e stupore nell\u2019agosto del 1996 in tutta Europa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref41\" name=\"_ftn41\">[41]<\/a> In tal senso si veda C.Sarzana di Sant\u2019Ippolito, <em>Le caratteristiche della criminalit\u00e0 informatica: profili nazionali ed internazionali<\/em>, in <em>Per Aspera ad Veritatem<\/em>, n.12, 1998, disponibile anche in sisde.it, secondo cui, prima dell\u2019entrata in vigore della lex 269 del 1998 l\u2019unica strada per combattere la pedo pornografia era il ricorso all\u2019articolo 528 c.p. \u00ab\u2026<em>in proposito, occorre fare giustizia di opinioni frettolose espresse da pur qualificati esponenti della Magistratura inquirente secondo i quali i PM avrebbero le mani legate giacch\u00e9 non sarebbe possibile giuridicamente intercettare i flussi di comunicazioni telematiche di tipo pedofilo in quanto l&#8217;unica disposizione applicabile in proposito sarebbe quella prevista dall&#8217;art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni) che prevede la sanzione della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa non inferiore a lire 200.000: questo livello di pena non consentirebbe la possibilit\u00e0 di autorizzare le intercettazioni\u2026<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref42\" name=\"_ftn42\">[42]<\/a> Si tratta della legge 3 agosto 1998, n. 269 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 185). &#8211; Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavit\u00f9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref43\" name=\"_ftn43\">[43]<\/a> In tal senso si veda M.Strano, <em>Computer\u2026<\/em>, cit., 268 secondo cui \u00ab<em>questa legge sembra rivestire soprattutto un ruolo demagogico<\/em>\u00bb e \u00ab<em>non spiega poi chiaramente che cosa si intenda per pornografia e si avvale di termini troppo generici<\/em>\u00bb. Del medesimo avviso \u00e8 anche G.Livraghi, <em>Dalla parte dell\u2019inquisitore<\/em>, in interlex 2000, il quale suggerisce al legislatore \u00ab\u2026<em>di organizzare i necessari interventi non in un generico e indistinto pastone emozionale o con occasionali \u00abgiri di vite\u00bb ma con operazioni metodiche, continue nel tempo, e ognuna mirata su una specifica patologia\u00bb<\/em>. Si veda poi G.Buonomo, <em>Le responsabilit\u00e0\u2026<\/em>, cit., 348. Nello stesso senso l\u2019intervento (in sede di discussione generale della Commissione Speciale in materia di infanzia, in data 30 Luglio 1998, 25\u00b0 Seduta) del senatore Callegaro che, pur preannunciando il voto favorevole del Gruppo CCD sul disegno di legge, fece rilevare che si era proceduto a legiferare sotto la spinta dell&#8217;emotivit\u00e0 e della fretta. Il Senatore concludeva sottolineando che, pur esprimendo voto favorevole per puro senso di responsabilit\u00e0, ma non nascondeva l&#8217;amarezza per un testo che avrebbe potuto sicuramente essere migliorato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref44\" name=\"_ftn44\">[44]<\/a> Si pensi alla difficolt\u00e0 di definire in maniera certa che cosa sia \u00ab<em>pornografia infantile<\/em>\u00bb e che cosa significhi \u00ab<em>sfruttamento sessuale<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref45\" name=\"_ftn45\">[45]<\/a> Pi\u00f9 precisamente si veda Cass. pen., Sez.III, 03\/12\/1999, come massimata in Diritto e Giustizia, 2000, f.20, 9, nota di DOSI, in cui la Suprema corte ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite \u00ab<em>non per un contrasto di giurisprudenza, ma per la particolare importanza e delicatezza della questione, l&#8217;interpretazione della disposizione dell&#8217;art. 600 ter c.p., introdotto nel codice dall&#8217;art. 2.1 l. n. 269 del 1998, che riguarda, in particolare, il comportamento di chi \u00absfrutta\u00bb minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche, o di produrre materiale pornografico. L&#8217;ordinanza rileva come la norma possa essere interpretata sia nel senso che il legislatore abbia ritenuto essenziale &#8211; per la configurabilit\u00e0 dell&#8217;illecito &#8211; lo scopo di lucro dell&#8217;agente (come farebbe pensare il termine \u00absfrutta\u00bb) e l&#8217;esistenza di una, pur rudimentale, organizzazione operante con abitualit\u00e0 e con impiego di pi\u00f9 minori, sia nel senso, per il quale la sezione rimettente mostra propendere, che i comportamenti illeciti possano avere finalit\u00e0 diverse da quella di lucro e possano riguardare anche un solo minore. Per questa seconda interpretazione militerebbero gli argomenti secondo cui: il bene tutelato dalla normativa antipedofilia sarebbe quello della dignit\u00e0 della persona umana e in particolare di quella del minore; il reato di sfruttamento della prostituzione minorile (a scopo di lucro) sarebbe gi\u00e0 previsto dall&#8217;art. 600 bis c.p.; il concetto di pornografia minorile comprenderebbe anche finalit\u00e0 diverse da quelle di lucro, tanto che la norma punisce anche la cessione gratuita di materiale pornografico, il che consentirebbe di porre l&#8217;accento della disposizione sull&#8217;impiego di minori e non sul loro sfruttamento<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref46\" name=\"_ftn46\">[46]<\/a> Si tratta di Cassazione penale, Sezioni Unite, 31 maggio 2000, n. 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref47\" name=\"_ftn47\">[47]<\/a> XY era stato indagato per i seguenti reati: a) artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter n. 1 c.p. (perch\u00e9, con abuso dell&#8217;autorit\u00e0 di insegnante di sostegno, aveva costretto un minore di anni tredici a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali sulla sua persona);<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>b) artt. 600 ter, comma 1, e 600 sexies, commi 1 e 2, c.p. (perch\u00e9 aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale pornografico).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref48\" name=\"_ftn48\">[48]<\/a> In particolare il Tribunale del riesame concedeva all\u2019imputato gli arresti domiciliari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref49\" name=\"_ftn49\">[49]<\/a> Con il termine esibizione deve intendersi la realizzazione di uno \u00abspettacolo\u00bb dal vivo, dinanzi ad un pubblico, mentre per \u00abmateriale pornografico\u00bb vanno intesi giornali, fotografie, riviste, video ed anche reperti biologici, se intesi come forma di depravazione sessuale. In tal senso si veda S.Frattolin, <em>La responsabilit\u00e0 dei providers per contenuti pornografici a danno dei minori in rete<\/em>, in Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell\u2019internet, a cura di G.Cassano, IPSOA, 2002, 1447.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref50\" name=\"_ftn50\">[50]<\/a> A tale proposito le Sezioni Unite osservano che \u00ab<em>il criterio semantico non sembra correttamente applicato, anzitutto perch\u00e9 \u00absfruttare\u00bb nel linguaggio comune \u00e8 sinonimo di \u00abtrarre frutto o utile\u00bb in genere, non necessariamente utile di tipo economico; e in secondo luogo perch\u00e9, laddove la nozione di sfruttamento minorile \u00e8 usata nello stesso contesto semantico (commi primo e quarto dell&#8217;art. 600 ter, per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori), in un caso (quarto comma) la nozione di sfruttamento \u00e8 qualificata dall&#8217;aggettivo sessuale, sicch\u00e9 tale qualifica appare esplicativa, e non alternativa, rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata nel primo caso (comma primo). <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Se ne deve concludere che nell&#8217;art. 600 ter c.p. il legislatore ha adottato il termine \u00absfruttare\u00bb nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicch\u00e9 sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anzich\u00e9 rispettarli come fine e come valore in s\u00e8: significa insomma offendere la loro personalit\u00e0, soprattutto nell&#8217;aspetto sessuale, che \u00e8 tanto pi\u00f9 fragile e bisognosa di tutela quanto ancora in formazione e non ancora strutturata<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref51\" name=\"_ftn51\">[51]<\/a> Cfr. artt 609 quater e 609 quinquies.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref52\" name=\"_ftn52\">[52]<\/a> Del resto, che di tale natura fosse la <em>intentio legis<\/em> \u00e8 palesato dallo stesso art.1 della legge 269, laddove si proclama come obiettivo primario \u00ab<em>la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale<\/em>\u00bb. Il tutto in adesione ai principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, sottoscritta a New York il 20.11.1989, e ratificata in Italia con legge 27.5.1991 n. 176, nonch\u00e9 alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31.8.1996.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Significativo al riguardo \u00e8 il preambolo della predetta Convenzione, laddove si sottolinea la necessit\u00e0 di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari \u00ab<em>a causa della sua mancanza di maturit\u00e0 fisica ed intellettual<\/em>e\u00bb; nonch\u00e9 soprattutto il testo dell&#8217;art.34 della stessa Convenzione, secondo cui gli Stati parti \u00ab<em>si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale<\/em>\u00bb, adottando in particolare misure destinate ad \u00ab<em>impedire che i fanciulli a) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un&#8217;attivit\u00e0 sessuale illegale; b) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; e) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico<\/em>\u00bb. In tal senso si veda Cass. pen., Sez.un., 31\/05\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref53\" name=\"_ftn53\">[53]<\/a> Nel caso che aveva dato origine alla decisione le Sezioni Unite ritenevano che non ricorresse alcun indizio da cui potersi desumere un pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico realizzato dall&#8217;imputato. Anzi, venivano positivamente valutati indizi contrari, di un uso puramente \u00abaffettivo\u00bb (anche se perverso) delle poche fotografie che ritraevano il minorenne: lo scarso numero delle foto e il loro riferimento a un solo minore, ma anche e soprattutto la circostanza che lo stesso minore avesse dichiarato di aver consentito a essere fotografato e che l&#8217;imputato era molto \u00abgeloso\u00bb delle foto scattategli e che verosimilmente non le avesse mostrate ad altre persone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref54\" name=\"_ftn54\">[54]<\/a> <em>In exemplum<\/em> la foto di un bambino nudo su una spiaggia, magari rinvenuta in casa dei genitori dello stesso, non \u00e8 di per s\u00e9 oscena, n\u00e9 potrebbe dar luogo a sanzioni, ma la raccolta sistematica di simili immagini, anche riferite a differenti soggetti, \u00e8 indice evidente di un utilizzo delle stesse a fini sessuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref55\" name=\"_ftn55\">[55]<\/a> Numerosi sono i siti che raccolgono foto di bambini sull\u2019altalena, che giocano, che si allacciano le scarpe etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref56\" name=\"_ftn56\">[56]<\/a> In tal senso D.Minotti, <em>I reati commessi\u2026<\/em>, cit., 473; S.Frattolin, <em>La responsabilit\u00e0\u2026<\/em>, cit., 1447s.; G.Buonomo<em>, Le responsabilit\u00e0\u2026<\/em>, cit., 348; M.Cammarata, \u00ab<em>Chiunque distribuisce&#8230; anche per via telematica\u00bb: i fornitori sono serviti<\/em>, in interlex, 1998.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref57\" name=\"_ftn57\">[57]<\/a> G.Buonomo, <em>op. ult. cit.<\/em>, 349.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref58\" name=\"_ftn58\">[58]<\/a> In tal senso si veda D.Minotti, <em>I reati commessi\u2026<\/em>citp.473.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref59\" name=\"_ftn59\">[59]<\/a> In tal senso l\u2019On.S.Semenzato, che, nella relazione al DISEGNO DI LEGGE n.3733 (1999), a proposito del terzo comma osserva: \u00ab \u2026<em>sia nel comma seguente a quello citato, quando si parla di \u00abcessione\u00bb di materiale pornografico, sia all&#8217;art.4 <\/em>[art. 600-quater NdA] <em>quando si parla di \u00abdetenzione\u00bb di materiale pornografico viene utilizzato l&#8217;aggettivo \u00abconsapevolmente\u00bb al fine di sottolineare il carattere del dolo, tipico di ogni fattispecie penale. Il testo perci\u00f2 precisa che \u00abchiunque consapevolmente cede\u00bb e \u00abche chiunque consapevolmente si procura o dispone\u00bb.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Nel punto in questione invece l&#8217;aggettivo \u00abconsapevolmente\u00bb viene omesso determinando cos\u00ec una sorta di responsabilit\u00e0 oggettiva di coloro che &#8211; anche inconsapevolmente &#8211; distribuiscono il materiale pornografico. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La comparazione tra i commi e una interpretazione letterale del testo porta cos\u00ec ad ipotizzare il reato &#8211; nei confronti dei gestori di sistemi telematici, Internet nello specifico, ma anche nei confronti dei servizi postali pubblici o privati &#8211; laddove si scoprisse una distribuzione, ancorch\u00e9 non voluta, di materiale pornografico\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref60\" name=\"_ftn60\">[60]<\/a> M.Cammarata, \u00ab<em>Chiunque distribuisce&#8230;<\/em>, cit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref61\" name=\"_ftn61\">[61]<\/a> In tal senso anche S.Frattolin, <em>La responsabilit\u00e0\u2026, <\/em>cit., 1447; il rischio deve, tuttavia, ritenersi notevolmente mitigato in seguito all\u2019entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, (in Suppl. ord. n. 61, alla Gazz. Uff., 14 aprile, n.87). \u00ab<em>Attuazione della direttiva 2000\/31\/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico<\/em>\u00bb che, all\u2019art.14, espressamente regola la responsabilit\u00e0 dei provider:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>art.14 Responsabilit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di semplice trasporto &#8211; Mere conduit .<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em> Nella prestazione di un servizio della societ\u00e0 dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non \u00e8 responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:<\/em><\/li>\n<li><em>a) non dia origine alla trasmissione;<\/em><\/li>\n<li><em>b) non selezioni il destinatario della trasmissione;<\/em><\/li>\n<li><em>c) non selezioni n\u00e9 modifichi le informazioni trasmesse.<\/em><\/li>\n<li><em> Le attivit\u00e0 di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.<\/em><\/li>\n<li><em> L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, pu\u00f2 esigere, anche in via d&#8217;urgenza, che il prestatore, nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse<\/em>\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref62\" name=\"_ftn62\">[62]<\/a> Art.600-ter, 4 comma: \u00ab<em>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, \u00e8 punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref63\" name=\"_ftn63\">[63]<\/a> La giurisprudenza \u00e8 pi\u00f9 volte intervenuta fornendo definizioni e fattispecie per chiarire le varie ipotesi. In questo modo nel corso degli anni \u00e8 stato specificato che \u00ab<em>La condotta di distribuzione del materiale pedo-pornografico deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale medesimo, mediante invio di esso ad un novero, predefinito o meno, di destinatari<\/em>\u00bb Cass. pen., Sez.III, 27\/04\/2000, n.1762 come massimata in Cass. Pen., 2002, 1041; \u00ab<em>Ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di cui all&#8217;art. 600 ter comma 3 c.p. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma 1 con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall&#8217;altra \u00e8 sufficiente che, indipendentemente o meno dalla sussistenza del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a pi\u00f9 persone di fotografie pornografiche di minori mediante l&#8217;uso di una c.d. chat line (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi ed altre informazioni in formato digitale e che \u00e8 strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare<\/em>\u00bb Cass. pen., Sez.III, 14\/07\/2000, n.2842 come massimata in Cass. Pen., 2001, 3432; \u00ab<em>Le condotte di divulgazione e pubblicizzazione sono punite in quanto costituiscono attivit\u00e0 idonee ad incrementare la domanda del materiale stesso, agevolando ed accrescendo il volume della circolazione di esso. La condotta di divulgazione implica l&#8217;esistenza di un mezzo di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralit\u00e0 di utenti, per il cui tramite il soggetto agente mette a disposizione degli stessi materiale vietato o informazioni. Il riferimento alla condotta di pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di diffusione di una informazione nei confronti di una pluralit\u00e0 o generalit\u00e0 di destinatari<\/em>\u00bb <em>ibidem<\/em>; \u00ab<em>Rientrano nella fattispecie di cui all&#8217;art. 600 ter c.p.: a) il commercio di materiale pornografico inerente i minori che richiede la predisposizione di un&#8217;attivit\u00e0 di impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di una offerta del prodotto destinata a durare nel tempo; b) la distribuzione, che si configura come forma particolare di commercializzazione, la quale deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale mediante l&#8217;invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; c) la divulgazione e pubblicazione, le quali richiedono sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l&#8217;agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralit\u00e0 di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralit\u00e0 di soggetti. La cessione occasionale, singolarmente effettuata (ex comma 4), del materiale \u00e8 fattispecie per sua natura sussidiaria rispetto a quelle previste nei commi precedenti dello stesso art. 600 ter c.p., che non pu\u00f2 trovare applicazione quando sussistano gli elementi per la operativit\u00e0 degli stessi. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto che integrasse il reato di cui all&#8217;art. 600 ter comma 3 c.p. l&#8217;aver veicolato fotografie oscene di minori attraverso la rete Internet)<\/em>\u00bb Cass. pen., Sez.III, 13\/06\/2000, n.2421 come massimata in Cass. Pen., 2002, 1041.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref64\" name=\"_ftn64\">[64]<\/a> A tale proposito la Suprema Corte ha ricordato che \u00ab<em>La sussistenza della condotta di divulgazione di materiale fotografico a carattere pedofilo, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 600 ter, comma 3, c.p., non pu\u00f2 inferirsi dal solo fatto che le foto siano state veicolate attraverso internet, dovendosi distinguere, invece, l&#8217;ipotesi in cui la cessione sia avvenuta nel corso di un contatto con una singola persona determinata che sola poteva fruire delle immagini, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 600 ter, comma 4, dal caso in cui le fotografie siano state cedute in un canale aperto a tutti gli utenti della rete, oppure inviate ad una pluralit\u00e0 di soggetti attraverso una serie di ripetuti contatti telematici<\/em>\u00bb Cass. pen., Sez.III, 03\/12\/2001, n.3348 come massimata in Studium juris, 2002, p.801 ed in Foro It., 2002, II, p.639; <em>Conf<\/em>. Cass. pen., Sez.III, 03\/12\/2001, n.5397 come massimata in Riv. Pen., 2002, p.333 \u00ab<em>Ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di cui all&#8217;art. 600 ter, comma 3, prima parte c.p. consistente nel fatto di chi \u00abal di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al comma 1\u00bb non pu\u00f2 ritenersi sufficiente alla realizzazione di tale condotta il solo fatto che fotografie o messaggi pornografici attinenti a soggetti di et\u00e0 minore siano veicolate attraverso la rete Internet, occorrendo anche che da ci\u00f2 derivi la possibilit\u00e0 per chiunque di accedere a detto materiale; mancando tale condizione, come si verifica nel caso in cui la foto o il messaggio vengano allegati ad un messaggio di posta elettronica inviato ad un determinato destinatario, pu\u00f2 soltanto ritenersi configurabile la meno grave ipotesi di reato di cui al comma 4 del cit. art. 600 ter<\/em>\u00bb. Sul carattere residuale dell\u2019ultimo comma dell\u2019art.600-ter si veda Trib. Torino, 02\/04\/2001 in Giur. di Merito, 2001, p.1064 secondo cui \u00ab<em>l&#8217;art. 600 ter comma 4 c.p., delinea una fattispecie residuale in cui trovano collocazione tutte le altre condotte di cessione, siano esse a titolo gratuito che oneroso, di materiale pornografico realizzato con lo sfruttamento sessuale di minori, che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, cio\u00e8 ai soli casi di cessione occasionale o sporadica, anche a titolo oneroso, attuata in favore di singoli e ben determinati soggetti, che non si inseriscano in una vera e propria attivit\u00e0 di commercio o di indiscriminata diffusione a terzi, come la distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione (nella specie, il tribunale ha escluso che la condotta materiale dell&#8217;indagato, consistente nello scambio per posta di materiale pedopornografico, fosse qualificabile come commercio, per l&#8217;assenza di un dimostrato fine di lucro, e ha proceduto alla riqualificazione della condotta nel reato di distribuzione di materiale pedopornografico di cui all&#8217;art. 600 ter comma 3 c.p., rilevando che si trattava di una ampia, continuativa attivit\u00e0 di scambio e cessione, e quindi di diffusione, di tale materiale, attuata previa offerta effettuata per mezzo di annunci pubblicati su un giornale internazionale, in favore dei diversi soggetti che ne facevano richiesta, ci\u00f2 desumendo da diversi indici significativi, quali la continuit\u00e0 nell&#8217;attivit\u00e0 di acquisto e cessione, l&#8217;offerta ad un numero indistinto di soggetti di diversa nazionalit\u00e0, la pluralit\u00e0 dei destinatari del materiale, l&#8217;esistenza di una, seppur minima, predisposizione di mezzi &#8211; quali, oltre alle inserzioni sul giornale internazionale, l&#8217;attivazione di un&#8217;apposita casella postale per gestire riservatamente il materiale pornografico oggetto di transazione &#8211; le qualit\u00e0 soggettive dell&#8217;indagato, gi\u00e0 coinvolto in passato in un traffico di videocassette pedopornografiche)<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref65\" name=\"_ftn65\">[65]<\/a> \u00ab<em>Integra gli estremi del delitto di divulgazione di materiale pornografico, ai sensi dell&#8217;art. 600 ter comma 3 c.p., e non di cessione del medesimo, ai sensi dell&#8217;art. 600 ter comma 4, c.p., il comportamento di chi per via telematica, attraverso un programma di \u00abchat\u00bb, diffonde fotografie pornografiche aventi ad oggetto minori<\/em>\u00bb Cass. pen., Sez.III, 27\/04\/2000, n.1762 in Foro It., 2000, II, p.685. In particolare la Corte argomenta correttamente che \u00ab<em>la condotta di divulgazione, in particolare, implica l&#8217;esistenza di un mezzo di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralit\u00e0 di utenti, per il cui tramite il soggetto agente mette a disposizione degli stessi materiale vietato o informazioni in ordine ad esso ed il riferimento alla condotta di pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di diffusione di una informazione nei confronti di una pluralit\u00e0 o generalit\u00e0 di destinatari<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La disposizione del 4\u00b0 comma dell&#8217;art. 600 ter cod. pen. punisce, invece, le condotte occasionali di cessione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori, a qualsiasi titolo (pure personale e gratuito) essa sia operata.Trattasi di una fattispecie di reato per sua natura sempre sussidiaria rispetto a quelle previste dai primi tre commi, che non pu\u00f2 trovare conseguentemente applicazione allorquando sussistano gli estremi per la operativit\u00e0 di essi<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Nella fattispecie in esame viene contestato all&#8217;indagato di avere scambiato fotografie pedo &#8211; pornografiche, attraverso le reti di INTERNET e mediante il programma MIRC di chat, nel canale \u00abfotoporno\u00bb con utilizzazione del nick \u00abTino\u00bb. Il collegamento a tale canale \u00e8 comunque accessibile ad una indefinita pluralit\u00e0 di utenti e, successivamente, la comunicazione avviene esclusivamente con i soggetti presenti nell&#8217;area<\/em>. <em>Si configura, pertanto, divulgazione del materiale vietato, messo comunque a disposizione di un novero indefinito di destinatari<\/em>\u00bb. Conf. Cass. pen., Sez.III, 14\/07\/2000, n.2842 in cui, per\u00f2, veniva osservato che \u00ab<em>il dettato normativo richiede per tutte le ipotesi enunciate nel citato comma 3 la diffusione del materiale pornografico sicch\u00e9, per la configurabilit\u00e0 del reato, non basta la cessione a singoli soggetti, ma occorre che l&#8217;agente propaghi il materiale interessando un numero indeterminato di persone, come nel caso in esame, in cui la cessione di fotografie pornografiche minorili \u00e8 avvenuta in favore di pi\u00f9 persone per via telematica attraverso una chat &#8211; line, sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale, e che \u00e9 strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione alla chat la Corte osservava che \u00ab<em>la fase preliminare di accesso alla chat &#8211; line, prodromica allo scambio di dati o file, relativi a conversazioni, suoni, immagini, filmati, ed altro, all&#8217;interno dello stesso canale privato, riguarda la generalit\u00e0 degli utenti (presenti nelle medesima stanza o canale pubblico del server) interessati ad un argomento comune, sicch\u00e9 i successivi passaggi riguardanti l&#8217;individuazione dei partner fino allo scambio diretto delle informazioni non possono essere sganciati dalle iniziali procedure di accesso al sistema che consentono l&#8217;instaurazione di rapporti con un numero indeterminato di soggetti non previamente individuati, diversamente da quanto avviene nelle comunicazioni e \u2013 mail<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref66\" name=\"_ftn66\">[66]<\/a> In tal senso D.Minotti, <em>I reati\u2026, <\/em>cit., 474 che osserva, invero correttamente, che \u00ab<em>la chat, cui pu\u00f2 partecipare un\u2019indefinita pluralit\u00e0 di utenti, \u00e8 soltanto un luogo di discussione tra pi\u00f9 persone ove, per\u00f2, l\u2019eventuele scambio di file avviene in modo mirato, non indistinto, sempre e comunque verso soggetti determinati scelti dal mittente<\/em>\u00bb. Favorevoli alla tesi della Cassazione sembrano, invece, F.Boezio, M.D\u2019Alessio, <em>Internet e responsabilit\u00e0\u2026, <\/em>cit., 286s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref67\" name=\"_ftn67\">[67]<\/a> Cass. pen., 03\/12\/2001, n.5397, Sez.III.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref68\" name=\"_ftn68\">[68]<\/a> In particolare si osservava che, nella fattispecie concreata, il capo di imputazione non si limitava a contestare all&#8217;indagato di aver ceduto le foto nel corso di una discussione in un canale IRC, ma gli contesta di averle distribuite e divulgate effettuando la cessione \u00ab<em>tramite una particolare procedura di collegamento che permette nel corso di una discussione di accedere e scambiare direttamente i documenti esistenti sul disco rigido di un interlocutore<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref69\" name=\"_ftn69\">[69]<\/a> Cassazione penale, sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref70\" name=\"_ftn70\">[70]<\/a> Si tratta dell\u2019Ordinanza del 16-04-2002 del Tribunale della Libert\u00e0 di Trieste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref71\" name=\"_ftn71\">[71]<\/a> Cfr. Cass. pen., , Sez.III, 03\/12\/2001, n.5397; Cass. pen., Sez.III, 14\/07\/2000, n.2842; Cass. pen., Sez.III, 27\/04\/2000, n.1762.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref72\" name=\"_ftn72\">[72]<\/a> \u00ab<em>Ad integrare il numero indeterminato di persone non basta la considerazione che esso possa annidarsi in un nickname, anche a prescindere dall&#8217;onere della prova, che l&#8217;accusa non pu\u00f2 assolvere con la mera evocazione di tale possibilit\u00e0, perch\u00e9 altrimenti verrebbe ad ipotizzarsi il delitto in esame, piuttosto che, come ritenuto da Cass.5397\\2001, quello pi\u00f9 lieve, di cui al quarto comma, anche nel caso dell&#8217;invio della foto, allegata ad un messaggio di posta elettronica, ad un indirizzo determinato, dietro il quale ugualmente potrebbe allocarsi una pluralit\u00e0 di persone<\/em>\u00bb Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref73\" name=\"_ftn73\">[73]<\/a> Cfr. Cass. pen., , Sez.III, 03\/12\/2001, n.5397, <em>conf<\/em>. Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2002, n. 4900.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref74\" name=\"_ftn74\">[74]<\/a> In tal senso G.Buonomo, <em>Le responsabilit\u00e0\u2026, <\/em>cit., 349.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref75\" name=\"_ftn75\">[75]<\/a> Art. 600-quater c.p. \u00ab<em>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell&#8217;articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto \u00e8 punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref76\" name=\"_ftn76\">[76]<\/a> Cfr. G.Buonomo, <em>Le responsabilit\u00e0 op. ult. cit., loc. cit.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref77\" name=\"_ftn77\">[77]<\/a> In tal senso si \u00e8 espressa anche la senatrice Magistrelli in Commissione Speciale in materia di infanzia e di minori, che, nella seduta di marted\u00ec 25 febbraio 2003 osservava come \u00ab<em>nell&#8217;articolo 600-quater c.p., in particolare, il secondo termine (cio\u00e8 chiunque \u2026 dispone \u2026) appare equivoco perch\u00e9 rischia di coinvolgere, in un sistema ampio e libero quale Internet, chiunque, anche solo per errore, capiti in un sito che contenga anche solo un&#8217;immagine equivoca ovvero siti che sono spesso mascherati con titoli che rimandano a tutt&#8217;altra materia. In particolare, il termine usato dalla norma consente di far rientrare in questa ipotesi di reato anche la semplice consultazione via internet di siti pedofili senza distinzione tra chi vi accede volutamente per la fruizione del materiale pornografico minorile e chi vi sia capitato casualmente, magari perch\u00e9 indotto in errore<\/em>\u00bb. La relatrice prosegue poi sottolineando l&#8217;importanza di definire in modo pi\u00f9 chiaro la fattispecie di cui all&#8217;articolo 600-quater del codice penale sul concetto di detenzione e disposizione di materiale pornografico, in modo da introdurre una norma di garanzia nei confronti della infinita platea di indagati che solo incolpevolmente si sono imbattuti in un sito pedo-pornografico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un successivo intervento il Presidente della Commissione, sollevava la questione della detenzione per finalit\u00e0 studio e ricerca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref78\" name=\"_ftn78\">[78]<\/a> Un criterio empirico, ma efficace, per discernere le due situazioni si fonda sulla quantit\u00e0 del materiale scaricato e sul tempo di permanenza all\u2019interno del sito in modo da escludere tutti quei soggetti che, accortisi del contenuto hanno abbandonato le pagine con immagini pedo pornografiche. Ancora meglio sarebbe limitare le ricerche e le verifiche a chi accede alle pagine interne dei siti a pagamento (dove la tipologia del materiale \u00e8 ben chiara sin dalle home page e l\u2019accesso per errore \u00e8 praticamente impossibile).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref79\" name=\"_ftn79\">[79]<\/a> Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). &#8211; Norme contro la violenza sessuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref80\" name=\"_ftn80\">[80]<\/a> Art.609-quater c.p.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref81\" name=\"_ftn81\">[81]<\/a> Art.600-bis c.p.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref82\" name=\"_ftn82\">[82]<\/a> Non si tratta di una mera ipotesi di scuola in quanto un simile fatto \u00e8 recentemente accaduto a Perugia. Si tratta di un filmato pornografico girato da due ragazzi, la ragazza \u00e8 sicuramente minorenne, e fatto circolare attraverso vari canali di file sharing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>Lei \u00e8 una ragazzina esile, 14 anni o gi\u00f9 di l\u00ec; lui il suo fidanzato, appena maggiorenne. E quel film porno che per gioco hanno girato sul divano del soggiorno \u00e8 diventato un cult dei navigatori di mezzo mondo: qualcuno, quel filmino l&#8217;ha messo in Rete. La Procura di Perugia, citt\u00e0 dei due ragazzi, ha gi\u00e0 indagato 500 navigatori che l&#8217;hanno scaricato. \/ Ma TgCom ha scoperto che, nei meandri della Rete, il video continua a circolare. Il film dura una ventina di minuti, e riprende le effusioni amorose dei due ragazzi, senza censure e senza tagli. All&#8217;inizio lei cerca di rifiutarsi, non vuole farsi riprendere, non vuole che le scene di sesso con il fidanzato restino incise su un nastro magnetico. Ma poi lui la convince, e lei cede. \/ Quel filmino a luci rosse doveva essere una specie di gioco: nelle intenzioni di entrambi, andava cancellato dopo averlo rivisto. E invece, ora i due amanti perugini sono conosciuti in tutto il mondo. Pare che lui, dopo la rottura con la ragazza, per \u00abvendetta\u00bb abbia fatto vedere il video ad alcuni amici. Ma qualcuno di loro l&#8217;ha duplicato in segreto e l&#8217;ha fatto vedere a qualcun altro&#8230; e alla fine qualcuno ha avuto l&#8217;idea di digitalizzarlo e, con il nome di \u00abForza Chiara &#8211; Porno amatoriale da Perugia\u00bb, metterlo a disposizione di tutto il mondo su un portale dove, a pagamento, si poteva scaricare. \/ E lei, per la vergogna, per un periodo non ha pi\u00f9 nemmeno frequentato la scuola. Il tutto \u00e8 successo pi\u00f9 di un anno fa: da tanto il video circola in Rete. Ma ora si scopre che la Procura di Perugia ha aperto un&#8217;inchiesta: il ragazzo, accompagnato dai genitori, \u00e8 stato pi\u00f9 volte ascoltato dai magistrati (ai quali ha detto di non essere stato lui a diffondere il nastro) e gi\u00e0 sul registro degli indagati sono finiti i nomi di almeno cinquecento persone che, in tutta Italia, hanno scaricato il file da quel portale dove era stato messo a disposizione: l&#8217;accusa contro di loro \u00e8 quella di detenzione di materiale pedopornografico, perch\u00e9 la protagonista del film, nonostante non lo dimostri, \u00e8 poco pi\u00f9 di una bambina. All&#8217;inizio delle indagini, la polizia postale umba e la Digos hanno iniziato a controllare il portale dal quale si poteva scaricare il filmato. E tutti coloro che l&#8217;hanno fatto sono stati individuati e denunciati. Dopodich\u00e9, tutte le copie del film hard sono state sequestrate e cancellate. \u00abPer sempre\u00bb, dicono gli investigatori. \/ Ma non \u00e8 cos\u00ec: in realt\u00e0, ha scoperto TgCom, ci sono ancora migliaia di copie del film che circolano sulle autostrade elettroniche: nei circuiti peer-to-peer (cio\u00e8 quelli in cui, grazie ad appositi programmi, ci si scambia file direttamente tra utenti senza passare da un server di Rete: Napster ne \u00e8 stato il progenitore) basta fare una semplice ricerca ed ecco che decine di link conducono direttamente agli hard disk di chi il film ce l&#8217;ha e se lo tiene stretto. \/ E la dimostrazione che copie delle performance amorose dei due ragazzi abbia fatto il giro del mondo \u00e8 nei newsgroup: anche qui basta fare una ricerca per accorgersi che centinaia di persone in tutto il mondo hanno visto il film e lo hanno recensito sul web<\/em>\u00bb dal sito TGcom, articolo del 13\/09\/2002.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in \u00abRassegna Giuridica Umbra\u00bb, 2\\2003, 853s. &nbsp; Sommario: 1. Premessa \u20152. Cenni di criminologia \u20153. Pedofilia e telematica \u20154. segue: le comunit\u00e0 \u20155. segue: la \u00abcultura\u00bb pedofilia \u20156. Due \u00abluoghi comuni\u00bb in materia di pedofilia: analisi e critica \u20157. Legge 269 e problemi di interpretazione: <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/blog\/2017\/11\/2003-pedofilia\/\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":[],"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[31,7,36],"tags":[23,44,45],"class_list":["post-206","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-dellinformatica","category-blog","category-pubblicazioni","tag-diritto-informatica","tag-pedofilia","tag-pedopornografia"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=206"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":207,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206\/revisions\/207"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.eflorindi.it\/flr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}