Diritto, informatica e dintorni

Avv. Emanuele Florindi - Docente a contratto di Diritto dell'Informatica e di Informatica forense -

2001 – La tutela del nome in rete

Ripropongo qui, senza integrazioni o modifiche, un mio articolo pubblicato in «rassegna giuridica umbra», anno 2001, 1-2, pag.443ss

Sommario: 1. Il diritto al nome ―2. Internet e i nomi a dominio ―3. Domain grabbing e cybersquatting ―4. La tutela giudiziaria del nome a dominio ―5. Domain grabbing ―6. Cybersquatting

  1. Il nostro ordinamento tutela l’essere umano attraverso molteplici strumenti, privatistici e pubblicistici1, sotto tutti i numerosi aspetti che lo contraddistinguono e lo caratterizzano.

In particolare si ricordano i «diritti della personalità», o «diritti personalissimi», che, assoluti ed indisponibili, riguardano i principali aspetti della vita dell’individuo e, in alcuni casi (i.e. diritto al nome, diritto all’immagine….), della persona giuridica.

Non può, d’altra parte, negarsi che, come da altri affermato2, il nome sia un comune mezzo del linguaggio, atto a designare qualunque ente sensibile o pensabile, e non soltanto l’ente che è persona; ma d’altra parte, è pur vero che esso acquista particolare importanza sociale e giuridica in quanto serve alla designazione, alla identificazione della persona: ed a questo significato si è dimostrato aderente il diritto obiettivo, a partire da tempi remoti.

Il Diritto, infatti, tutela il «diritto all’individualità» che viene in considerazione soprattutto in relazione alla tutela del diritto al nome, ovvero la possibilità offerta alla «persona a cui si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni»3.

Il nome, composto da prenome e cognome, viene attribuito secondo criteri legali stabiliti caso per caso dal legislatore; in base al nostro ordinamento ad un individuo viene, di norma, attribuito il cognome del padre, secondo una profonda tradizione giuridica che risale al diritto di famiglia romanistico4.

Il nome è, quindi, segno emblematico della persona, che, grazie ad esso, trova la possibilità di identificarsi nell’ambito della collettività5, ma è anche un segno di possesso6.

Appare evidente, ictu oculi, che l’uomo può attuare la propria personalità anche attraverso altri mezzi, ma non vi possono essere dubbi che il nome costituisca uno strumento particolarmente importante di tale attuazione.

Basti riflettere sulla circostanza che nella vita di relazione esso costituisce lo strumento principe di individuazione delle persone.

I ripetuti interventi in materia, da parte della Corte Costituzionale7 rappresentano una precisa ed autorevole testimonianza dell’importanza che la questione del diritto al nome assume nel nostro ordinamento.

La Consulta, ha affermato8 che il cognome «gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità; tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale, è riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 della Costituzione. D’altra parte il diritto all’identità personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana sicché la sua lesione integra la violazione dell’art. 2 citato».

Il legislatore, ben consapevole dell’importanza della questione, ha garantito alla persona (fisica o giuridica) che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri faccia del proprio nome concreti strumenti di tutela che si configurano nell’actio inibitoria, volta a far cessare l’uso illegittimo del nome, e nell’actio risarcitoria, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti9.

La tutela del diritto al nome viene, quindi, garantita mediante l’actio inibitoria10 che si traduce in un divieto giudiziale, rivolto a colui che utilizza illecitamente il nome oggetto di controversia, per bloccare detto utilizzo e ripristinare lo status quo ante.

Al riguardo, è possibile consultare una ricca serie di massime giurisprudenziali formatasi nel corso degli anni,11 anche in seguito ai giudizi instaurati da soggetti che hanno visto il proprio nome attribuito a personaggi di fantasia, in film, romanzi o rappresentazioni teatrali.

In particolare, ricca di significato è la decisione 2426 del 07 marzo 1991 con cui la Suprema Corte ha affermato «La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all’uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell’art. 7 cod. civ., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria – non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla restitutio in integrum, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione – non è, tuttavia, sufficiente l’illegittimità della condotta dell’agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e quindi il dolo o la colpa dell’autore della violazione» ed ancora  «perché si faccia luogo alla tutela prevista dall’art. 7 cod. civ. non è necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l’uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere – nel concorso degli altri requisiti – l’inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotata di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all’ambiente, al luogo, all’attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L’accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito circa la funzione individualizzante della parte del cognome usurpata è incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente e correttamente motivato»12.

  1. In seguito alla diffusione del mezzo internet, nonché alla diffusione dell’informatica di massa, nuove problematiche sono sorte in merito alle questioni relative al diritto al nome.

In particolare, la diffusione di Internet come nuovo mezzo di comunicazione ha reso più concreta l’esigenza di individuare in uno spazio web uno specifico soggetto, rendendo le omonimie fonte inesauribile di controversie.

A ciò deve aggiungersi la necessità di impedire facili confusioni, non sempre involontarie.

         Prima di procedere alla disamina della questione, è necessario soffermarsi per chiarire, sia pure molto rapidamente, il significato del termine «nome a dominio» ed il perché della sua importanza.

         In primis osserviamo che nella rete internet, ogni computer, è individuato ed individuabile attraverso un numero identificativo conosciuto con la sigla «IP13»; tuttavia, data la struttura dell’indirizzo IP, utilizzarlo per accedere ad una macchina ed attivare i relativi servizi sarebbe risultato piuttosto macchinoso e disagevole, per non dire assolutamente impossibile.

Per semplificare, dato che è più agevole ricordare un nome piuttosto che un numero, si è deciso di risolvere il problema permettendo di associare un nome ad ogni IP.

Un sistema di re-indirizzamento consente poi di individuare le macchine presenti in rete attraverso l’associazione univoca «IP – nome», indipendentemente dalle funzioni che svolgono. Questo sistema prende il nome di DNS14.

Per raggiungere tale risultato l’intera rete internet è stata suddivisa in settori denominati domini che possono essere di vari livelli, gerarchicamente strutturati. I domini di primo livello, sono gerarchicamente superiori, e sono individuati da un nome seguito da un suffisso che varia a seconda del tipo di dominio ovvero della sua collocazione geografica.

         I domini europei di primo livello sono quasi sempre domini di tipo geografico, «.it» per Italia, «.fr» per Francia, «.uk» per l’Inghilterra… mentre negli Stati Uniti, dove è nata e si è diffusa Internet, in alternativa ai domini geografici, vengono utilizzati domini che identificano la natura dei singoli fornitori di servizi.

Per tale ragione potremmo imbatterci in domini del tipo:

-com   per organizzazioni commerciali;

-edu   che sta per università ed enti di ricerca;

-gov   per enti governativi;

-mil    per enti militari;

-net    per organizzazioni di supporto e di gestione della rete;

-org    per organizzazioni ed enti di diritto privato non rientranti nelle categorie precedenti, come enti privati non-profit, associazioni, organizzazioni non governative.

         Si è precedentemente affermato che, con il sistema di indirizzamento DNS, ogni computer ha un nome, ma in effetti è più corretto ricordare che il nome è soltanto simbolico (e non necessariamente unico) in quanto ogni macchina della rete è raggiungibile grazie al numero che la identifica inequivocabilmente.

L’indirizzamento è, quindi, sostanzialmente numerico, ma viene tradotto con il sistema DNS in alfabetico al fine di consentire un’immediata ed intuitiva memorizzazione15.

         Possiamo, quindi, definire il nome a dominio come quella combinazione alfanumerica di caratteri che individua in maniera certa ed univoca un determinato servizio o host e soltanto quello.

         Ogni risorsa di rete, computer, file o programma, infatti, ha una sua residenza fisica16, definita URL17 che deve essere conosciuta dai nostri programmi client per essere raggiunta.

L’indirizzo completo di un file o di un host va inserito nel campo previsto dal programma utilizzato (i.e. browser) nel rispetto di alcune regole generali contemplate per la compilazione degli indirizzi dei vari servizi presenti in Internet.

L’URL ha una sintassi che, nella sua forma minima comprende almeno due parti: tiposervizio://nomehostcomputer.suffisso

Quindi l’URL è composta da una prima parte indicativa del tipo di servizio (server HTTP, FTP, TELNET, etc.) e da una seconda parte che fornisce il nome dell’host su cui si trova il file cercato, solitamente il nome del dominio, ma esprimibile anche in forma IP numerica. In realtà esiste sempre anche una terza parte che indica nome, posizione ed eventuale estensione del file o del computer a cui ci si riferisce, ma tale terza parte è ininfluente ai fini del nostro discorso.

Nella scelta e nella formazione del nome a dominio è necessario seguire alcune regole convenzionali, che lasciano alla libera scelta di colui che effettua la registrazione (registrant) l’indicazione di una parte soltanto del domain name.

Tralasciando, infatti, il prefisso18, insignificante ai fini della registrazione, ed il suffisso, che, come visto in precedenza, deve necessariamente corrispondere a una sigla predefinita, colui che effettua la registrazione può scegliere esclusivamente il cuore del nome a dominio, ovvero quella sigla alfanumerica alla quale deve riconoscersi capacità distintiva19.

Fuor di metafora il Ministero di Giustizia, nel caso dell’esempio precedente, ha potuto scegliere esclusivamente di inserire il termine «giustizia» prima del suffisso «.it».

Proprio tale aspetto rappresenta il punto nodale della questione: l’indicazione, infatti, non è completamente libera in quanto, necessariamente, risente della conformazione tecnica della rete Internet che, per sua stessa natura, non può assolutamente permettere l’esistenza di due nomi a dominio identici20.

È chiaro, infatti, che se il nome a dominio si affianca all’indirizzo IP, mascherandolo agli occhi dell’operatore, deve necessariamente presentarne le stesse caratteristiche prima fra tutte unicità ed esclusività.

Proprio in virtù di tale esigenza, si è resa necessaria l’individuazione e la creazione di regole e meccanismi in grado di regolamentare a livello mondiale l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio, in modo da garantirne unicità ed esclusività21.

 Tale meccanismo consiste nell’individuazione di un’organizzazione a ciò preposta, che, a livello internazionale, è rappresentata dalla Internet Assigned Numbers Authority22 e che, a livello locale, si articola in varie Naming Authorities, una per ogni nazione, le quali vedono circoscritto il loro campo di azione alla gestione del country code di riferimento.

Ad ogni Naming Authority si affianca poi una Registration Authority con il compito di intervenire nella fase operativa e presiedere al rilascio della registrazione lasciando alla Naming Athority l’onere di occuparsi della regolamentazione tecnica e di stabilire le regole a cui ci si dovrà attenere nella formazione del nome a dominio.

Il principio su cui si basa tutto il meccanismo della registrazione è estremamente semplice e si riassume nella formula «prior in tempore, potior in iure», secondo cui qualsiasi domain name è liberamente registrabile, eccezion fatta per alcuni domini che vengono per ciò detti riservati, purché nessun altro abbia già provveduto alla registrazione e, quindi, il nome non coincida con un altro già registrato.

Si tratta, dunque, di un criterio esclusivamente cronologico che affida alla Registration Authority un mero controllo di natura tecnica, restando ad essa estranea qualunque valutazione in merito alla liceità della richiesta effettuata dal registrant.

Per tale ragione appare evidente che è ben possibile la registrazione di un nome a dominio che, sebbene correttamente attribuito da un punto di vista tecnico, vada a configurare, a seconda dei casi, un atto lesivo del diritto al nome, un atto di concorrenza sleale oppure un illecito in base a quanto disposto dalla legge marchi23.

Si pensi, infatti, ad un personaggio o ad un marchio famoso, in grado di attirare, sia pure solo per analogia, una grande quantità di «contatti» ad un determinato sito, che, magari, contiene tutt’altro argomento ovvero ospita la home page di un concorrente che in questo modo compie atti di concorrenza sleale24.

         Appare evidente, ictu oculi, l’esigenza di offrire ai soggetti, vittime di tale pratica, che si trovano coinvolti in simili controversie delle rapide forme di tutela.

  1. Prima di procedere oltre corre l’obbligo di soffermarci sui due atti che sempre più spesso vengono posti in essere in relazione ai nomi a dominio: il domain grabbing ed il cybersquatting.

         Entrambi, come la gran parte dei termini che hanno per oggetto l’informatica, hanno origine anglosassone ed entrambi indicano un atto illecito che è identificabile con la registrazione di un nome a dominio su cui non si ha alcun diritto.

Dove sta allora la differenza? Parte della dottrina sostiene che non vi è alcuna differenza nei due atti, identificandoli tout court con la pratica, illecita, di registrare, abusivamente, uno o più nomi a dominio aventi una denominazione simile o corrispondente ad un marchio registrato ovvero ad una denominazione di una società, di un ente, di una persona esistente e, spesso, dotato di una certa notorietà presso il pubblico degli utenti e consumatori in modo da trarre vantaggio, economico o di immagine, da una simile operazione.

Altra dottrina sostiene, invece, che vi è un’intrinseca differenza tra le due pratiche andando a identificare il cybersquatting con la pratica di «occupare» un nome a dominio, non ancora registrato, per poi lucrare rivendendolo a chiunque ne abbia interesse ed il domain name grabbing con la prassi di registrare un nome a dominio legato al nome di un personaggio famoso, di una società o simili al fine di trarre un vantaggio illecito dalla confusione che un simile nome potrebbe generare nel pubblico e nei consumatori.

È evidente, infatti, che l’assonanza di un dominio ad un nome noto potrebbe facilmente indurre i navigatori a collegarsi a quel determinato sito sperando di trovarvi informazioni su quel determinato soggetto trovandovi invece tutt’altro genere di informazioni o, addirittura il materiale di un diretto concorrente.

In alternativa il «domain grabber» si presenta alla società o al personaggio interessato offrendosi di cedere il nome a dominio in cambio di una certa somma di denaro.

In ogni caso, al di là delle problematiche legate alla scelta terminologica, che pure si rivela importante al fine della precisa identificazione delle differenti tipologie di illecito, cybersquatting o domain name grabbing, sembra qui opportuno riflettere soprattutto sulle opportunità di tutela giudiziaria che si offrono al cittadino quando la registrazione di un domain name incide in maniera diretta e immediata sui suoi diritti della personalità.

  1. In Italia si sono verificati vari casi di «domain grabbing» che spesso hanno visto i soggetti interessati rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri interessi. Occorre qui specificare che detta tutela può avvenire o ex articolo 7 c.c. ovvero in base alle disposizioni del Regio Decreto 929 del 21 giugno 1942, cd «legge marchi».

Prima di procedere oltre è bene ricordare alcuni punti fermi spesso ribaditi dalla prevalente dottrina25 che si sforza di trovare un trade d’union armonico tra il diritto privato ed Internet.

Il primo punto da affrontare riguarda le regole di naming, ovvero quel complesso di norme che regola in maniera dettagliata la registrazione di un nome  a dominio.

Dottrina26 e giurisprudenza27 prevalenti sono generalmente concordi nel ritenere che dette norme abbiano una valenza tecnico-organizzativa interna alla Rete ed agli enti che la rappresentano e che mai possano acquisire una validità erga omnes.

In sintesi, dunque, le Regole di naming possono essere considerate alla stregua di «condizioni generali di contratto» i cui contenuti hanno forza di legge tra le parti, ma che non possono vincolare in alcun modo i terzi, stante la chiara previsione del Codice Civile28.

Un secondo aspetto molto dibattuto da dottrina e giurisprudenza è la possibilità di identificare i nomi a dominio di aziende famose con i relativi segni distintivi assoggettandoli, nell’ambito del principio di unitarietà29, alle norme generali e speciali che regolano la materia del diritto industriale, ma vi è anche chi sostiene che sia applicabile ai nomi a dominio soltanto la disciplina generale sugli atti di concorrenza sleale30. Si è poi ritenuto di poter estendere ai nomi a dominio anche le leggi sul diritto d’autore e quelle che regolano il diritto al nome e all’identità personale.

A tale proposito la giurisprudenza si è ripetutamente espressa, andando ad individuare, volta per volta, gli elementi meritevoli di tutela relativamente ai domain name.

Proprio a tale proposito, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra la vexata quaestio della definizione dell’illecito che, in precedenza, sembrava potersi trascurare. Più precisamente è stato suggerito31 di modificare l’approccio alla questione andando a considerare le conseguenze dell’illecito valutando se la registrazione abusiva comporti delle conseguenze incidenti su aspetti di natura prevalentemente patrimoniale ovvero su aspetti prevalentemente legati ai diritti della personalità.

Una volta individuato il bene leso sarà possibile scegliere quale, tra le diverse tecniche di tutela, siano maggiormente appropriate.

Nel primo caso, prevalenza degli aspetti patrimoniali, troveremo maggiori affinità con quella che è la normativa sui marchi e la concorrenza sleale, in quanto l’illecito, identificabile con il domain grabbing32, si realizza con la registrazione di un dominio simile o uguale ad un segno distintivo altrui con lo scopo di generare confusione o ostacolare la legittima registrazione da parte del titolare del marchio, mentre nel secondo caso prevale il diritto alla riservatezza, al nome, alla reputazione, all’immagine, all’identità personale, fattispecie che potremmo ben definire cybersquatting (incidenza nella sfera personale)33.

La differenziazione non può essere considerata un mero esercizio di stile in quanto rappresenta l’unico modo per individuare gli strumenti più idonei a tutelare il diritto che si assume essere stato leso.

  1. Parlando di domain grabbing non ci si può esimere dalla disamina del problema relativo all’identificazione del segno distintivo al quale assimilare il nome a dominio34.

I segni più accreditati sono stati, di volta in volta identificati nei vari elementi previsti dal codice.

In uno dei primi casi di domain grabbing35 il Giudice ha ravvisato una similitudine tra domain name ed insegna affermando che «non sembra fondatamente contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere distintivo dell’utilizzazione del sito atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) con qualche apparente affinità con la figura dell’insegna, in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l’imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto».

         Nel caso in esame, il Giudice ha poi osservato come sussistesse confondibilità tra la denominazione adottata dalla resistente, «Amadeus.it», e l’insegna  «Amadeus» propria della ricorrente visto che «la particella .it deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell’elaboratore di cui il sito appartiene».

In questo caso il Tribunale di Milano ha dunque accolto la richiesta di inibitoria all’uso del termine Amadeus da parte della resistente nella denominazione del sito Internet ad essa riconducibile, riconoscendo la sussistenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora connesso alla prosecuzione della utilizzazione del dominio da parte della resistente36.

         In altre occasioni si è, invece, assimilato il nome di dominio al marchio, con tutte le conseguenti sfumature.

In particolare, ci si è, di volta in volta, riferiti al marchio registrato37 ed al  marchio di fatto, notorio (equiparato al marchio registrato dall’art. 48 l.m.) e non notorio (di cui è tutelato dall’art. 9 l.m. il preuso).

Di particolare interesse si è rivelato il procedimento relativo al dominio «altavista.it» che ha visto contrapporsi Compaq Computer SpA e ABX Sistemi Srl. Quest’ultima aveva registrato il nome a dominio «altavista.it», uguale al marchio «Altavista» di cui Compaq Computer SpA è titolare a seguito di acquisto di azienda.

Con ricorso ex articolo 700 codice procedura civile la Compaq SpA, affermava che detta denominazione, oltre a connotare i propri prodotti e servizi, rappresenta anche l’elemento distintivo dell’indirizzo di accesso ad uno dei più potenti e versatili motori di ricerca presenti in Internet.

La ricorrente lamentava che nell’utilizzo del marchio Altavista da parte del resistente fosse ravvisabile un illecito utilizzo di marchio registrato idoneo a rappresentare un ingiusto profitto per l’utilizzatore abusivo con grave danno per la ricorrente.

La resistente eccepiva, invece, che il nominativo Altavista.it era stato da lei coniato e registrato presso l’authority competente per designare una pagina web creata per un cliente titolare di un’azienda che operava sotto la stessa denominazione. La stessa sosteneva poi che si trattava esclusivamente del nome di uno spazio-nome che, alla stregua di un numero telefonico, aveva l’unica funzione di permettere l’accesso alla relativa pagina senza alcuna possibilità di interferire sulla riconoscibilità del marchio di cui era titolare la Compaq.

Il giudice accoglieva il ricorso inibendo alla società ABX l’utilizzo del marchio Altavista e, avverso detto provvedimento, la resistente proponeva reclamo insistendo sulla circostanza della fortuita omonimia tra la titolare della home page oggetto del sito ed il marchio registrato Altavista.

Il Collegio, decidendo sul reclamo, osservava che il conflitto tra il marchio «AltaVista» e l’attivazione di una pagina denominata «Altavista.it» da parte di ABX SISTEMI andasse risolto sia in termini di tutela del marchio, con riferimento a ogni illecito tentativo di contraffazione, imitazione, confusione, sia in termini di corretto funzionamento del meccanismo di accesso al sistema Internet, a livello mondiale e a livello locale. In particolare, in relazione alla problematica relativa alla tutela del marchio, il Collegio rilevava «il tentativo posto in essere da ABX SISTEMI – operante a livello locale nel settore, informatico –  di «porsi sulla scia» del ben più famoso software detenuto da COMPAQ. Tanto può desumersi –  quanto meno in termini di «fumus» – dalla stessa struttura e dal testo della pagina «Altavista.it», con il suo richiamo alla «possibilità di accedere à uno dei mag­giori indici web, con ben 30 milioni di pagine distribuite su 275.600 server e quattro milioni di articoli forniti da 8.000 gruppi d’informazione Use­net. Ogni giorno oltre 23 milioni di utenti visitano AltaVista». Il richiamo alle enormi possibilità comunicative proprie di «AltaVista» è formulato – attraverso una implicita appropriazione di tale dimensione planetaria – in modo da far credere all’utente che l’accesso ad «uno dei maggiori indici web» sia una caratteristica peculiare del sito «Altavista.it». La situazione può essere assimilata a quella di un modesto affittacamere, che si collochi sull’ingresso di un albergo facente parte di una catena di hotel di lusso, cercando di convincere i clienti che la propria offerta partecipa del prestigio e delle caratteristiche del servizio adiacente»38.

Interessante è poi la riflessione fatta dal Collegio in relazione alla possibilità di una registrazione fatta in buona fede da un reale omonimo39.

Nel caso di specie, comunque, il Collegio ravvisava  nel comportamento dell’opponente «un danno ingiusto e immediato, non facilmente né interamente riparabile» ritenendo che l’iniziativa di ABX SISTEMI integrasse in se stessa una appropriazione illecita del marchio «Altavista», realizzata attraverso l’attivazione della pagina «Altavista.it».

Il Collegio genovese si spingeva oltre rilevando come il risultato di tale attività, di per sé illecita, non si limitasse esclusivamente al discredito o alla confusione frutto dell’iniziativa, ma ravvisandone la più  grave conseguenza nell’impedire al legittimo titolare del marchio la registrazione dello stesso come domain name presso la Registration Authority40.

Il ricorso veniva dunque accolto ed il Tribunale inibiva ad ABX SISTEMI s.r.l. l’utilizzazione del marchio registrato «AltaVista», ordinava la cessazione di ogni ulteriore attività di concorrenza sleale attraverso la registrazione del nome a dominio «Altavista.it» presso la Registration Authority italiana nonché di attivarsi a proprie spese presso la Registration Authority per ottenere la cancellazione o l’eliminazione dal sistema Internet di ogni riferimento al sito Web «Altavista.it».

Dubbi sorgono, da ultimo, in relazione all’utilizzo di un marchio di fatto localmente notorio. Quest’ultima sembrerebbe, infatti, una nozione inconciliabile con quelle che sono le caratteristiche della rete internet41. Nel caso di omonimia tra marchi di fatto localmente notori, nella fattispecie, tutt’altro che remota, di registrazione dello stesso marchio di fatto come domain name da parte di uno degli utilizzatori, circostanza che escluderebbe la possibilità di utilizzo da parte di altri di quello stesso nome a dominio, dovrebbe prevalere la regola del «first come, first served»42.

  1. Ulteriori e differenti problemi sorgono in relazione all’utilizzo, come nome a dominio, del nome di una persona nella fattispecie che precedentemente è stata definita cybersquatting e che è caratterizzata dalla sua incidenza nella sfera dei diritti soggettivi.

Proprio per tale ragione le tecniche di tutela devono necessariamente essere differenti. Il nome, infatti, non può di certo essere assimilato al marchio e, spesso, tra chi usurpa il nome ed il titolare del diritto non può neppure configurarsi l’ipotesi di concorrenza sleale.

Ciò nonostante il cybersquatting va a violare i diritti attinenti la personalità, cagionando vari danni al titolare del diritto, non ultimo il danno esistenziale43.

Prescindendo dall’utilizzo come marchio di un nome, fattispecie che cadendo sotto la disciplina della legge marchi44 sembra essere sottratta al dominio del codice civile, concentriamo qui la nostra attenzione sull’utilizzo di un nome di persona come domain name e sulle azioni che l’ordinamento concede al legittimo titolare del diritto per tutelare i propri interessi.

Tale tutela non risente dei limiti oggettivi, merceologici o di attività, o soggettivi, qualifica di imprenditore o concorrente che porta lo stesso nome, che in un qualche modo limitano la portata e l’efficacia della legge marchi, ma agisce sotto un diverso profilo45: si dovrà verificare la compatibilità dei valori tutelati dai diritti della personalità con quelli propri dell’iniziativa economica privata – quale senz’altro può essere la registrazione di un domain name – o con la manifestazione del pensiero.

Quindi l’azione inibitoria e/o risarcitoria risulterebbe esperibile solo nel momento in cui l’utilizzo del nome come domain name sia in qualche modo idoneo, a determinare un qualche pregiudizio, diretto o indiretto, al legittimo titolare.

In primo luogo si osserva come la registrazione di un nome altrui come indirizzo telematico possa costituire una violazione non soltanto del diritto di utilizzazione dello stesso da parte del legittimo titolare, ma anche di altri diritti della personalità.

Si pensi, a titolo di esempio, al diritto alla riservatezza, spesso vissuto come «diritto all’oblio»46 che ben potrebbe essere leso dalla creazione di un sito web registrato con il nome di una persona e contenente informazioni su quello stesso soggetto.

Allo stesso modo il nome di un personaggio televisivo potrebbe essere utilizzato come «specchietto per le allodole» di un sito web che potrebbe ben risultare lesivo del suo onore e della sua reputazione: si pensi ai non rari casi in cui siti web registrati con il nome e cognome di attrici famose contenevano poi immagini pornografiche generando nel visitatore il dubbio che le foto riguardassero proprio quei soggetti.

Preso dunque atto che vi è una problematica in materia occorre analizzare le soluzioni offerte dal legislatore al privato cittadino per tutelare il proprio nome in caso di uso abusivo.

La tutela del diritto in sede giudiziale è affidata principalmente allo strumento dell’actio inibitoria prevista dall’articolo 7 c.c. ed applicabile ad ogni illecito utilizzo di un nome altrui che arrechi un pregiudizio al legittimo titolare47.

L’effettività del pregiudizio assume rilevanza esclusivamente in sede di valutazione dei danni al fine di ottenerne il risarcimento48.

Tale azione, priva di un carattere eccezionale49 e di natura preventiva, in quanto volta ad impedire eventuali pregiudizi al titolare del diritto attraverso l’indebito utilizzo del nome, è stata, di volta in volta, applicata anche ad altri diritti della persona.

L’actio inibitoria risponde, infatti, ad un generale principio dell’ordinamento giuridico, tendente ad attribuire una tutela il più possibile rapida e diretta ai diritti della persona cercando di agevolare il ripristino dello status quo antecedente alla violazione attraverso vari strumenti.

In accordo con altra dottrina è possibile affermare che detta azione rappresenta la sanzione ideale dell’illecito comportando in primis l’immediata cessazione dell’attività lesiva e, solo in subordine, la restituito in integrum attraverso il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

È basata sul presupposto della semplice commissione del fatto, lesivo o potenzialmente lesivo, e, dunque, non esige alcuna indagine in merito all’eventuale presenza di dolo o colpa nella condotta del soggetto agente rinviando queste indagini al giudizio per il risarcimento del danno ove sarà necessario appurare, perché sussista un danno risarcibile, la sussistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, quindi, il dolo o la colpa dell’autore della violazione50.

È stato osservato51 che questa forma di tutela incontra nel nostro ordinamento delle difficoltà di attuazione da mettere in relazione a due circostanze: l’assoluta prevalenza di cui ha sempre goduto la funzione repressiva, forma di tutela che interviene ex post a rimuovere le conseguenze della violazione e l’egemonia del modello risarcitorio a fronte della reintegrazione in natura della situazione alterata.

Tuttavia concreti passi si stanno muovendo in questa direzione, probabilmente anche in ragione della sempre maggior diffusione dello strumento Internet, che, per sua stessa natura, è idoneo a far notevolmente aumentare i rischi in materia di cybersquatting52.

Corre comunque l’obbligo di osservare che tra le maglie del codice civile e dell’ordinamento in generale non mancano certo gli strumenti di tutela per i diritti della persona, senza necessità di nuove leggi, regolamenti o enti di controllo.

In conclusione si osserva che nel regolamento di attuazione dei nomi a dominio della Registration Authority italiana è stato espressamente previsto la possibilità di sospendere l’assegnazione di un nome a dominio per un ordine dell’autorità giudiziaria, la revoca dell’assegnazione in forza di sentenza passata in giudicato e la possibilità di un trasferimento diretto del dominio in capo al legittimo titolare53.

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1 La Corte Costituzionale, Sentenza 24 gennaio 1994, n.13, ha testualmente affermato «omissis 5.1. Ciò posto, è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale.

Si tratta – come efficacemente è stato osservato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo.

L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

5.2. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il nome – singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione – che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.

Ora, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l’interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto allorché sia rettificato l’atto riconosciuto non veritiero.

Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell’interesse pubblico che questi mantenga il nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.

Del resto, l’eventualità che il cognome possa essere diverso dalla paternità accertata non e’ un’ipotesi estranea all’ordinamento: essa è già prevista al secondo comma dell’art. 262 del codice civile, il quale consente al figlio tardivamente riconosciuto dal padre di scegliere se conservare o meno il cognome originario, nonostante il riconoscimento sia rispondente a verità; con ciò tutelando proprio il diritto del soggetto all’identità personale fino a quel momento posseduta.

5.3. In breve, accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.

Da qui l’esigenza di protezione dell’interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell’ambiente ove vive. La stessa tutela (art. 9 del codice civile) dello pseudonimo non ha altra ragione, ed anche la norma prima citata (art. 262, 2° comma, del codice civile) ha alla base l’esplicito riconoscimento del pregiudizio che la dismissione del cognome, cui il soggetto sia costretto, comporterebbe.

Sotto questo aspetto anche la disciplina dello scioglimento del matrimonio per divorzio prende in considerazione – tra gli altri – tale interesse in quanto non preclude la conservazione alla donna del cognome del marito (pur se la regola e’ la perdita del cognome aggiunto), potendo il Tribunale autorizzare la donna che ne faccia richiesta a mantenerlo, aggiunto al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.omissis».

2 De Cupis A., I diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1982; Cassano G., Cybersquatting e tutele, studiocelentano.it.

3 Codice Civile, art. 7.

4 Il diritto romano era fondato sulla figura del pater familias, dominus assoluto nonché unico soggetto portatore di diritti.

5 Afferma Cicerone, De Inventione, I, 24, «Nomen est quod unicuique personae datur, quo suo quaeque proprio et certo vocabulo appellatur».

6 Genesi 2, 19 «Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall’uomo per vedere come li avrebbe chiamati».

7 Infra multis si ricorda Corte Cost., Sent. 24 gennaio 1994 n.13; Id., 23 luglio 1996 n.297; Id. 07 maggio 2001 n.120.

8 Corte Cost., Sent. 24 gennaio 1994, n.13, in tal senso si veda anche Corte Cost., Sent.07 maggio 2001, n.210: «…Nel caso in esame, non solo l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto ad essere se stessi. Ed è innegabile, d’altra parte, che l’antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l’adottato acquisisca uno status del quale era privo non è motivo sufficiente per negare la violazione dell’art. 2 della Costituzione…».

9 Art. 7, Cod.Civ.

10 A tale proposito cfr. Cass.Civ. 22 ottobre 1984, n.5343 «Per poter far luogo all’inibitoria dell’uso del proprio nome da parte di soggetto non avente titolo legittimo per usarlo, non è sufficiente il mero fatto dell’usurpazione, ma è necessario che l’attore deduca e dimostri che da tale uso consegue la possibilità di un pregiudizio economico o morale, allo scopo di contenere l’azione nei limiti del ragionevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto. Non è pertanto idonea a configurare l’esistenza di un possibile pregiudizio la mera affermazione – non suffragata da alcuna prova anche soltanto indiziaria – della sua esistenza facendo riferimento a fatti disdicevoli che si assumono commessi in passato dall’usurpatore o che possano venirgli attribuiti in futuro, qualora di tali fatti non si dia alcuna dimostrazione».

11 Il nesso tra diritto al nome e diritto all’identità è stato affermato dalla Suprema Corte con numerose sentenze. Infra multis cfr Cass.Civ. 22 giugno 1985, n. 3769; Cass.Civ. 21 novembre 1998, n. 11789; Cass.Civ. 27 luglio 1978 n.3779; Cass.Civ. 07 luglio 1997 n.10936; Cass.Civ. 05 ottobre 1994, n.8081.

12 Cass.Civ, sent. 22 ottobre 1984, n. 5343.

13 Indirizzo Internet Protocol, si tratta di un indirizzo numerico a 32 bit, assegnato agli host che accedono alla Rete. Tale indirizzo deve necessariamente essere univoco e, di solito, è espresso sotto forma di quattro gruppi di numeri decimali, compresi tra 0 e 255, separati da un punto.

14 Domain Name System (o Service).

15 A titolo di esempio: per raggiungere il sito web del Ministero della Giustizia posso digitare l’indirizzo alfanumerico www.giustizia.it, ma anche il relativo indirizzo IP (193.207.111.31).

16 Tutte le risorse presenti in Internet devono essere alloggiate presso appositi computer che svolgono le funzioni di server.

17 Uniform Resource Locator.

18 Il prefisso dell’URL dipenderà, infatti, esclusivamente dal tipo di servizio offerto: server web (http://), server ftp (ftp://) etc. ed è ben possibile che un medesimo dominio offra molteplici servizi, per cui avremo a http://dominio il sito web, a ftp://dominio il server ftp e così via.

19 Ad onor del vero, colui che registra un sito ha, in effetti, anche la possibilità di scegliere, rectius di influire, sul suffisso optando per un ente di registrazione, e quindi un archivio, situato in un paese piuttosto che in un altro.

20 Due risorse potranno avere lo stesso nome soltanto modificando il proprio suffisso, i.e. giustizia.it e giustizia.com.

21 In tal senso Cassano G., loc.cit.;

22 IANA

23 In tal senso cfr. Cassano G. loc.cit.

24 In tal senso cfr Tribunale di Ivrea, sent. 19 luglio 2000, n.253, I.C.N. Srl Vs Italia On Line SpA: «L’interesse economico è così rilevante che vi sono addirittura delle organizzazioni che furbescamente registrano un domain con il nome di un personaggio famoso o di un marchio prestigioso e poi pretendono denaro per cedere il sito a chi, invece, avrebbe legittimamente diritto ad utilizzarlo in via esclusiva e senza pagare alcunché. Questi fenomeni si sono così diffusi che si stanno creando organismi nazionali ed internazionali con lo scopo precipuo di ricevere le registrazioni dei siti ed evitare duplicazioni o abusi».

25 In tal senso cfr. Venitucci V., Il nome a dominio nel diritto privato, in interlex.it; Mayr C.E., I domain names e i diritti sui segni distintivi, una coesistenza problematica; in AIDA 1996, pag. 223 ss

26 Venitucci V., loc.cit.; Monti A., Aspetti giurici della registrazione dei nomi a dominio, in interlex.it

27 Infra multis Tribunale Civile di Roma, Sez.I, Ord. 2 agosto 1997, in Foro it. 1998,I, 923  Arch. civ. 1998, 952 nota SCIAUDONE;  Dir. industriale 1998, 138 nota MONTUSCHI;  Disciplina commercio 1998, 859; Dir. informatica 1997, 961 nota LIGUORI. In questa ordinanza il Giudice accoglieva le domande cautelari presentate dal ricorrente, affermando tra l’altro «A nulla può rilevare che la Naming Authority, organizzazione che presiede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato l’uso del domino Porta Portese, dal momento che detti provvedimenti non hanno alcuna potestà di limitare i diritti dei terzi o di attenuarne la tutela». In tal senso anche Tribunale Civile di Modena, ordinanza 23 ottobre 1996 in Foro it. 1997,I, 2316; in Riv.Dir.Ind. 1997, II, 181 nota Frassi, secondo cui la regola di Naming che non riconosce il diritto del titolare del marchio ad ottenere un corrispondente nome a dominio è un fatto ininfluente dal punto di vista giuridico e non può mai costituire un titolo idoneo a porre il titolare del dominio al riparo da possibili contestazioni.

28 Art. 1372: «Il contratto ha forza di legge tra le parti. <… omissis …> Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge».

29 Art. 13, R.D. 929\1942 «È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale ed insegna un segno uguale o simile all’altri marchio …».

30 Art. 2598 c.c.

31 Cassano G., loc.cit.

32 In tal senso, infra multis, cfr Tribunale di Viterbo – Ordinanza del 24 gennaio 2000, Touring Club Italiano e Touring Editore S.r.l. «Qualunque sia lo strumento utilizzato (che comunque avviene tramite motori di ricerca del tipo indicato dalle parti: Yahoo!, AltaVista, HotBot, Virgilio ecc.) l’utente normale della rete è costretto ad una navigazione per tentativi per poter giungere ad un risultato soddisfacente; tentativi che ogni fornitore di informazioni cercherà di abbreviare od eliminare mediante l’allestimento di siti caratterizzati da denominazioni molto particolari e poco comuni, al limite cercando di sfruttare termini molto noti e fortemente evocativi del prodotto informativo fornito in rete (in merito nei paesi anglosassoni si parla di domain name grabbing per indicare il fenomeno dell’accaparramento di marchi famosi con registrazione dell’altrui nome sulla rete WWW per sfruttarne la popolarità in difetto di preventivo accesso sulla rete stessa da parte del titolare del marchio)» ed ancora «Questa finalizzazione della tutela codicistica consente di chiudere il cerchio della questione di cui si sta discutendo; il nome utilizzato dal resistente costituiva il classico specchietto per le allodole per catturare utenti interessati a notizie in materia di turismo ma attratti non dal termine generico «turismo» ma dal noto marchio abbreviato TOURING attribuito alla nota associazione T.C.I.; ciò può comportare il pericolo che le informazioni ed i servizi offerti dal titolare di un sito possano essere confusi con quelli offerti dall’altra azienda sia mediante un altro sito che con le ordinarie forme di pubblicazione periodica edite dalla ricorrente società». Contrario invece il Tribunale di Firenze, Ordinanza 29 giugno 2000: «Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di potersi far raggiungere dall’utente-cliente digitando direttamente un nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. L’utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un’infinità di casi, fra dominio e marchio o denominazione d’impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi. L’utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un’impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d’impresa, non meno che dal domain name.

E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in una infinità di casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it), dell’Istituto di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma (www.bancaroma.it), così come si può constatare dalle stampe che seguono. In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, consce delle possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l’utenza. Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già presentati al Parlamento. Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice è convinto, in sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi».

33 In tal senso Cassano G., loc.cit; T.Krasna, nomi a dominio e trattamento dei dati personali, in interlex.it, 2001.

34 In tal senso si veda quanto affermato dal Tribunale di Modena, Ordinanza 28 luglio 2000, ricorente Poste Italiane S.p.A. «In assenza di normativa di governo, la giurisprudenza ha risposto al quesito in modo non univoco. Si è, infatti, affermato che il «domain name» andrebbe equiparato alla «insegna», in quanto «il sito spesso configura di fatto il luogo virtuale ove l’imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto» (cfr. Trib, Milano 10 giugno e 22 luglio 1997-decidendo il caso Amadeus-Giur. it. 1997, I, 2, 697; id Trib. Modena, 23 maggio 2000, inedita); oppure, conformemente  all’insegnamento  della  dottrina  italiana  e  della giurisprudenza americana (cfr. Court of the Northern District of California 8 settembre 1997, Giur. it. 1998, I, 739) che, comunque, il conflitto tra segno distintivo anteriore e domain name trovi  disciplina nella normativa sui segni distintivi (Cfr. Trib. Pescara 9 gennaio 997, Dir. informazione e informatica, 1997, 952, nonché Trib Roma 2 agosto 1997, Foro it. 1998,-I, 923; Pret. Valdagno 27 maggio 1998, Giur. it. 1998, I, 2, 1875, nonchè Trib. Vicenza 6 luglio 1998. Giur. it. 1998, I, 2342, confermativa della pronuncia che precede, sul caso Peugeot; cui adde, da ultimo Trib. Reggio Emilia, 29 maggio 2000, inedita); oppure, ancora, sul diverso presupposto che il dominio non sia equiparabile ad un segno distintivo, lo si è qualificato mero «codice di acceso ai servizi telematici» (Trib. Bari 24luglio 1996, Foro it. 1997, I, 2316), oppure, sempre su questa linea, «indirizzo telematico» (cfr. Trib. Firenze 29 giugno 2000. – sul caso Sabena – inedita)» e Ordinanza 1 agosto 2000, ricorrente Data Service «In realtà, non può seriamente dubitarsi dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri. Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l’assimilazione all’insegna perché svolge l’identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l’individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi».

35 Tribunale di Milano, Ordinanza 3 giugno 1997, ricorrente Amadeus Marketing Italia Srl.

36 In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Verona, Ordinanza del 25 maggio 1999, ricorrente Technoware Engineering, «… per quanto riguarda l’utilizzo del domain name TECHNOVIDEO per il sito internet della resistente destinato a costituire veicolo per la pubblicizzazione dei propri prodotti, deve evidenziarsi che ancorché sia diversa la finalità della denominazione TECHNOVIDEO, totalmente estranea alla propria ragione sociale per uno dei suoi siti, e la valutazione del tenore delle pagine web della resistente dimesse in atti (doc.ti 9 riferito al sito www.technovideo.com e 10 riferito al sito effedi.com consentendo di ritenere che un tale utilizzo la resistente abbia fatto in funzione della pubblicizzazione di una propria linea di prodotti denominata TECHNOVIDEO, o comunque perseguendo la finalità confusoria di creare nella clientela il convincimento della produzione da parte della propria impresa della linea di prodotti denominata technovideo…» e quello di Ivrea, Sentenza n.253 del 19 luglio 2000, I.C.N. c. Italia On Line, «La giurisprudenza (v. tra le altre, Tribunale Roma 22 dicembre 1999, Tribunale Milano 10 giugno 1997) e la dottrina da tempo sostengono che il domain name è un vero e proprio segno distintivo assimilabile all’insegna per cui, anche in base al diritto vivente, deve ritenersi che l’impiego di un nome a dominio già utilizzato da altri integri atto di concorrenza sleale ex art. 2598 già richiamato, quando sia idoneo a creare confusione».

37 Tribunale di Genova, Ordinanza 17 luglio 1999, ricorrente Compaq; Tribunale Genova, Ordinanza 12 ottobre 1999, ricorrente Compaq. Conformi: Tribunale di Milano, Ordinanza 3 febbraio 2000, ricorrente Bancalavoro Srl; Tribunale di Napoli, Ordinanza 27 maggio 2000, ricorrente Florence on-line;Tribunale di Roma, Ordinanza 9 marzo 2000, ricorrente Carpoint; Tribunale di Modenza, Ordinanza 1 agosto 2000, ricorrente Data Service, Tribunale di Riferenze, Ordinanza 28 Maggio 2001, ricorrente Blaupunkt; contra, Tribunale di Bari, Ordinanza 24 luglio 1996; Tribunale di Firenze, Ordinanza 29 giugno 2000, ricorrente Sabena; Tribunale di Firenze, Ordinanza 23 novembre 2000, ricorrente Bluapunkt, (poi riformata in sede di reclamo).

38 In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Viterbo, Ordinanza 24 gennaio 2000, ricorrente Touring Club Italiano E Touring Editore s.r.l.: «L’illecito utilizzo del marchio della ricorrente associazione è dimostrato anche dall’assenza di qualsiasi nesso del nome Touring con la ditta del resistente Vecchi Maurizio il quale, svolgendo attività anche nel settore dell’informazione turistica (circostanza pacifica), ha ritenuto utile e conveniente apparire su Internet con un sito distinto con il domain name (così è in astratto definito il nome che identifica il titolare del singolo sito del WWW) “Touring.it” per la sua forte valenza evocativa del settore turistico in cui opera da anni il TCI che, sulla medesima rete, oggi opera attraverso un sito (Touringclub.it) con cui è facile la confusione e la confondibilità del titolare».

39 «Diversa e più complicata si sarebbe presentata la situazione, anche per il gigante COMPAQ, se il sito in questione fosse stato pre‑occupato direttamente da un soggetto legittimato all’uso del nome «Altavista» in un ambito non suscettibile di recare nocumento al marchio della odierna ricorrente» Tribunale Genova, Ordinanza 12 ottobre 1999, ricorrente Compaq.

40 «Effettivamente il permanere in capo a ABX SISTEMI della pagina web intitolata «Altavista.it», impedisce a COMPAQ di aprire una propria pagina italiana sotto la stessa denominazione: a questo fine non è sufficiente la temporanea disattivazione della pagina, ma è necessario che da parte della R.A. si provveda alla cancellazione dell’«intestazione» del nome a dominio alla ABX» ed ancora «la creazione della pagina «Altavista.it» da parte della convenuta, in sostanza, non solo costituisce in positivo un atto di aggressione nei confronti del marchio, ma – in negativo – determina un ulteriore effetto paralizzante o impeditivo della registrazione da parte del legittimo titolare del marchio: e che vi sia un interesse di COMPAQ a registrare il marchio «AltaVista» presso la R.A. italiana non può essere messo in dubbio, se non altro per l’effetto che a tale registrazione consegue di impedire ad altri soggetti di tentare I’occupazione indebita dello specifico dominio» Tribunale Genova, Ordinanza 12 ottobre 1999, ricorrente Compaq.

41 In dottrina cfr A.Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Napoli 2000, V.Venitucci, il nome a dominio nel diritto privato, pubblicato in interlex. In giurisprudenza cfr. Tribunale di Cagliari, Ordinanza 16 aprile 2000, ricorrente Tiscali; Tribunale di Viterbo, Ordinanza 24 gennaio 2000; Tribunale di Verona, Ordinanza 25 maggio 1999.

42 In tal senso, Tribunale di Bari, Ordinanza 24 luglio 1997, ricorrente Teseo S.p.A. In dottrina si veda G.Ziccardi, La tutela giuridica del nome di dominio, Mucchi Editore, 2000, pag.23.

43 Cassano G., loc.cit.

44 L’articolo 21 della legge marchi prevede che l’imprenditore possa liberamente sceglierete un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto e ponendo come rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l’uso di detto marchio sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro della persona che ha diritto di portarlo. L’ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di subordinare la registrazione di un marchio al consenso del titolare del diritto e, in ogni caso, la registrazione di cui al suddetto articolo non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta, fattispecie, questa, tecnicamente incompatibile con la problematica dei nomi a dominio, laddove si consideri che in Internet non può esistere alcuna forma di omonimia perfetta.

45 In tal senso cfr Cassano G., loc.cit.

46 E.Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica, CEDAM 1997, pag.28ss. Si veda anche G. Cassano, Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla riservatezza, in Dir. Famiglia, 1998, 84.

47 In tal senso si veda Cass.Civ, sent. 13 luglio 1971, n.2242.

48 Cass.Civ, sent. 15 marzo 1963, n.829.

49 In tal senso si veda Cassano, loc.cit.

50 In tal senso si veda Cass.Civ., sent.7 marzo 91, n.2426.

51 Cassano, loc.cit.

52 Si pensi al cd «caso Grauso» che ha portato alla proposta di un disegno di legge,  volto a regolamentare l’assegnazione dei nomi a dominio che ha ricevuto aspre critiche in dottrina. Si veda a titolo di esempio quanto sostenuto da T.Krasna, Nomi a dominio e trattamento dei dati personali, in interlex.it, 2001; C.Manganelli, Nimi a dominio e diritto al nome, in interlex.it, 2001; M.Cammarata, Il dominio della tecnica ed il dominio del diritto, in interlex.it, 2001.

53 Artt. 12, 11 e 10 delle regole di Naming.

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