Diritto, informatica e dintorni

Avv. Emanuele Florindi - Docente a contratto di Diritto dell'Informatica e di Informatica forense -

Codice deontologico

ART. 17 bis. – Modalità dell’informazione.

L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

  • la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
  • il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
  • la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
  • il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

  • i titoli accademici;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
  • l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
  • i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
  • le lingue conosciute;
  • il logo dello studio;
  • gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  • l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.